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La moglie che sta divorziando passa ai raggi X reddito e patrimonio di lui
Grazie al fisco lei passa ai raggi X reddito e patrimonio di lui perché pende il giudizio di separazione. L'ex Equitalia (oggi Agenzia delle entrate-Riscossione) deve rilasciare i documenti richiesti sui dati presenti nell'anagrafe tributaria: denunce fiscali, dichiarazioni Iva, immobili di proprietà, locazioni a terzi e comunicazioni finanziarie. In vista della separazione la moglie può passare ai raggi X il reddito e il patrimonio dell'uomo che sta per diventare il suo ex marito.
La nozione di impresa nel GDPR alla luce delle ultime pronunce della Corte di Giustizia dell’UE
La recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-838/23), depositata il 13 febbraio 2025, offre l’opportunità di approfondire gli effetti applicativi della nozione di impresa, sviluppata dalla giurisprudenza unionale nell’ambito del diritto antitrust, in materia di GDPR.
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La privacy non è di ostacolo per gli eredi che chiedono di accedere ai dati personali del terzo beneficiario della polizza vita
La Corte di Cassazione ha statuito che gli eredi a cui sia negato il diritto di accesso ai dati personali riferibili al terzo beneficiario di una polizza vita possano adire le vie legali ottenendone l’ostensione. In parole povere, la riservatezza dei dati personali deve cedere il passo rispetto all’esercizio di difesa in giudizio. In linea di principio, non si può che convenire con quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 13 dicembre 2021 n. 39531.Osservazioni di natura critica, però, riguardano lo strumento che secondo la Corte sarebbe disponibile agli eredi per tutelare i propri diritti in giudizio.
La responsabilità della diffusione dei dati sanitari causata dal “cattivo funzionamento” del software ricade sulla Provincia autonoma
La responsabilità sui dati personali illecitamente diffusi a causa del cattivo funzionamento del software ricade sulla Provincia autonoma e non sulla Asl. La Cassazione ha precisato, infatti, che le attività di trattamento con riferimento alle quali si è verificata la violazione dei dati personali, rientrano nella sfera di titolarità della Provincia autonoma di Bolzano e non anche della Azienda sanitaria.
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La sentenza del tribunale di Pordenone sulla responsabilità dell'utilizzo delle banche dati sanitarie
L'Azienda sanitaria locale non è responsabile delle violazioni della privacy commesse nell'attuazione di progetti decisi dalla Regione, anche se realizzate usando le banche dati dell'Asl. In questi casi l'Asl non è titolare del trattamento. È quanto deciso dal tribunale di Pordenone, con sentenza del 13/10/2023, nella causa n. 228/2023.
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La telefonata dell’infermiera che non rivela informazioni sensibili al marito non vìola la privacy della paziente
L’ospedale che contatta un familiare per urgenti finalità terapeutiche senza rivelare cause e contenuti del trattamento sanitario non vìola la privacy della paziente. Come riporta il Sole 24 Ore del 5 aprile 2022, il tribunale di Ravenna ha infatti annullato l’ordinanza-ingiunzione dell’Autorità per la Protezione dei dati personali, cancellando la sanzione di 50 mila euro che era stata precedentemente inflitta all’Azienda sanitaria locale.
La truffa on line non è aggravata in caso di contatti telefonici e se il venditore non è celato
L’aggravante della minorata difesa non scatta automaticamente in caso di truffa commessa on line. Ma solo quando l’utilizzo dei mezzi informatici o telematici sia finalizzato a ostacolare l’identificazione dell’autore del reato.
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La tutela della privacy è recessiva se l'accesso difensivo è provato dai fascicoli telematici dei contenziosi
L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. Su queste basi il Consiglio di Stato con la sentenza 10277/2022 ha chiarito che quanto al rapporto tra "accesso difensivo" e tutela della riservatezza occorre distinguere tra: riservatezza "semplice" - categoria in cui rientra anche la tutela ai dati finanziari ed economici - in ordine alla quale l'interesse difensivo va tendenzialmente ritenuto prevalente; riservatezza "rafforzata" nell'ambito della quale vanno annoverati i dati "sensibili" e i dati "super-sensibili" rispetto ai quali l'interesse difensivo deve di volta in volta essere bilanciato secondo i criteri di necessarietà di indispensabilità e di parità di rango.
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La videoripresa di azioni non comunicative è atto d'indagine legittimo diverso dalle intercettazioni
La videoripresa di comportamenti non comunicativi è prova atipica nel processo e ad essa non si applica il regime "garantista" delle intercettazioni.La registrazione non captativa dello scambio di messaggi tra le persone inquadrate non contrasta né con l'inviolabilità del domicilio né con le regole autorizzatorie delle intercettazioni. La ripresa di comportamenti non comunicativi costituisce prova atipica nel processo e non necessita dell'autorizzazione del giudice delle indagini.
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Le autorità non possono imporre ai cittadini un limite sul numero di reclami per violazioni della privacy
Nella sentenza resa nel caso C-416/23 il 9 gennaio 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che ai cittadini non si può limitare di esercitare i diritti sulla privacy impedendo loro di presentare non più di due reclami al mese al Garante per la protezione dei dati personali, così come invece aveva imposto l’autorità austriaca.
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Tavola rotonda su privacy e intelligenza artificiale nel mondo del lavoro
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