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Nella sentenza resa nel caso C-416/23 il 9 gennaio 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che ai cittadini non si può limitare di esercitare i diritti sulla privacy impedendo loro di presentare non più di due reclami al mese al Garante per la protezione dei dati personali, così come invece aveva imposto l’autorità austriaca.

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Le comunicazioni elettroniche raccolte a fini di lotta alla criminalità grave non possono utilizzarsi in indagini minori di contrasto alla corruzione nel settore pubblico. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’UE con la sentenza della nella causa C-162/22 pubblicata il 7 settembre 2023. 

Le immagini registrate e conservate in sistemi di videosorveglianza urbana rientrano nella nozione di ‘documento amministrativo' per cui possono formare oggetto di accesso da parte dei cittadini ma la loro ostensione deve esser contemperata con gli interessi alla riservatezza e alla tutela dei dati personali di soggetti terzi. È questo, in sintesi, il principio espresso dalla recente decisione del TAR della Campania (Sezione Sesta, 2/5/2023 n. 2608) che si impone all'attenzione non tanto per lo specifico e peculiare problema affrontato e risolto ma soprattutto perché affronta una questione di portata generale assai attuale, considerato il sempre più diffuso utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di sistemi di videosorveglianza per esigenze di sicurezza pubblica:

Con l'affermarsi dei Big Data si espande anche la nozione di "dati personali" e dunque la necessità che il relativo trattamento avvenga nel rispetto della Privacy. Con una decisione inedita, la n. 19270/2021, la Corte di Cassazione ha infatti accolto, con rinvio, il ricorso di un automobilista che chiedeva la condanna di una nota casa automobilistica tedesca al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti per aver rilasciato un duplicato della chiave elettronica dell'auto a un truffatore.

Non è un caso se nel giro di pochi mesi alcune delle principali istituzioni, europee e nazionali, hanno avuto l'occasione di occuparsi del diritto di accesso dell'interessato ai dati personali. In particolare, ma non solo, mi riferisco alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 12 gennaio 2023, causa C-154/21) alla Corte di Cassazione (sent. 24 febbraio 2023, n. 9313) e l'European Data Protection Board, ( Linee guida 1/2022 adottate il 28 marzo 2023).

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Sulle newsletter inviate tramite email la privacy fa un passo indietro: non c’è infatti bisogno del consenso dell’interessato se la comunicazione periodica contenente proposte commerciali è inviata dall’editore di un sito web a chi ha attivato un account per fruire di servizi gratuiti diffusi dalla stessa piattaforma on line.

La Cassazione penale coglie l'occasione per valutare la legittimità dell'acquisizione di dati informatici rappresentativi di comunicazioni decripatate e già in possesso di autorità giudiziaria di altro Stato membro, che ha proceduto al loro repriento e a renderle intellegibili al pari di un documento. I giudici di legittimità affermano che la spendibilità in un procedimento penale in Italia del dato acquisito dal giudice straniero europeo è fondata sul rispetto delle regole procedurali del Paese Ue di acquisizione e che si presumono rispettate dall'autorità giudiziaria straniera richiesta di procedere alla trasmissione.

È legittimo il licenziamento del dipendente che ha pubblicato plurimi insulti ai suoi capi sulla propria pagina Facebook. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 27939/2021, respingendo il ricorso di un account manager di Tim. Confermata dunque la decisione della Corte di appello di Roma che nel novembre 2018, aveva respinto il ricorso contro il licenziamento "per giusta causa" di un addetto alla "Gestione della comunicazione pubblicitaria nazionale ad uso locale" (insegne della grande distribuzione, eventi, promozione locale dei negozi).

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4371/2026, ha ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore che, durante un giorno di ferie e alle 6 del mattino, aveva effettuato la movimentazione e sincronizzazione di numerosi file aziendali senza alcuna ragione connessa alle proprie mansioni.

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La Corte di cassazione (sentenza n. 8707/2025) ha chiarito che il datore di lavoro che sospetta comportamenti infedeli di un proprio dipendente può legittimamente avvalersi di “detective privati”.

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Il presidente di Federprivacy a Rai Parlamento

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