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Visualizza articoli per tag: sentenze

Intelligenza artificiale sotto controllo. L'intelligenza umana conserva la supremazia sui robot e le decisioni delle macchine sono contestabili davanti a un giudice umano. Lo dice il Consiglio di Stato, che, occupandosi di algoritmi e procedimento amministrativo (sentenza 2270 del'8 aprile 2019) fissa i paletti a difesa dei diritti individuali quando il decisore è un elaboratore programmato.

Sono legittime le videoregistrazioni aventi a oggetto comportamenti comunicativi e non comunicativi disposte dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio. Nel caso di specie per cui si è espressa la Cassazione con la sentenza 5253/2020 le telecamere erano state allocate all'interno delle scale di un edificio e al di fuori del pianerottolo di un appartamento.

Con la sentenza n. 24064/2026, la Cassazione ha accolto il ricorso in base all’effetto estensivo dello stesso e che, nel caso concreto, riguardava l’utilizzazione di intercettazioni disposte per un reato diverso rispetto a quello riqualificato dal tribunale del riesame e per il quale lo stesso tribunale ha adottato una misura cautelare.

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Dopo la storica sentenza della Corte di Giustizia Europea nel caso Google Spain contro Google, la Corte torna ad occuparsi del diritto all’oblio nell’ambito di una controversia iniziata dall’Autorità Garante francese (CNIL) contro Google Inc. e lo scorso 24 settembre 2019, si è pronunciata con una sentenza che sembra offrire nuove prospettive per l’affermazione del diritto all’oblio.

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Giro di vite contro l'attivazione sui cellulari di servizi a pagamento non richiesti: le Telco non possono difendersi semplicemente invocando un "fraintendimento" tra l'operatore e il cliente. La Corte di cassazione, sentenza n. 27554/2021 ha infatti confermato la decisione del Garante privacy relativa al trattamento illecito operato da Tim per aver attivato in via unilaterale l'opzione "Internet Play" sul telefono di un cliente.

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Con la sentenza sulla causa C-46/23 la Corte Ue ha chiarito che in caso di trattamenti illeciti l’Authority nazionale ha facoltà di ordinare la cancellazione di dati, anche in assenza di una previa richiesta dell’interessato. E la cancellazione può riguardare sia i dati raccolti presso l’interessato stesso sia quelli provenienti da un’altra fonte.

Si può sempre revocare il consenso alla pubblicazione delle proprie foto su Facebook. Ha infatti avuto ragione un uomo di 55 anni della provincia di Bari che aveva fatto causa a una donna che si rifiutava di cancellare oltre mille fotografie postate sul social network negli anni della loro frequentazione. Rimaste senza riscontro le richieste e le diffide inviate anche per vie legali, l'uomo ha deciso di rivolgersi in via d’urgenza al tribunale di Bari, che si è pronunciato con l’ordinanza del 7 novembre 2019 a conclusione del procedimento civile 6359/2017.

Si fa sempre più ricorrente la possibilità su internet di imbattersi in una delle sofisticate fattispecie di "truffe romantiche". Trappole tese in rete da persone singole o gruppi criminali organizzati con l'obiettivo di sedurre naviganti "deboli" del web tramite i social-network, creando profili "attraenti" e generando false identità. Nella prassi gli adescatori scambiano con le vittime designate lunghi messaggi adulatori, dai tratti prima confidenziali e amicali; poi affettivi o persino sessualmente allusivi.

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L'invio di un messaggio di posta elettronica certificata - anche a più destinatari - non costituisce di per sè l'aggravante del terzo comma dell'articolo 595 del Codice penale che punisce la diffamazione. Inizialmente la norma prvedeva l'aggravante per la condotta commessa a mezzo stampa. Oggi la nozione è quella della potenziale pubblicità che, con i nuovi mezze di comunicazione, può raggiungere un contenuto diffamatorio. L'immissione in internet di un messaggio è già stata considerata dalla giurisprudenza come presunzione di un alto rischio di diffusione dei contenuti condivisi.

È l'invasività nella sfera privata del destinatario delle plurime comunicazioni, effettuate a fini di disturbo o molestia, a far scattare il reato previsto dall'articolo 660 del Codice penale. E non rileva che esse non siano realizzate con lo strumento del telefono come esplicitamente indica la norma. La Corte di cassazione - con la sentenza n. 34171/2023 - ha precisato che il reato può ben essere commesso anche con l'inoltro di messaggi di posta elettronica.

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