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Il licenziamento disciplinare intimato dalla società al proprio dipendente per condotte apprese mediante investigazione privata è nullo se dal provvedimento di espulsione non viene resa nota l'identità del soggetto che in concreto ha svolto l'attività investigativa.

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L’utilizzo di una chat su whatsapp tra colleghi di lavoro per veicolare messaggi vocali di contenuto offensivo, minatorio e razzista nei confronti di un superiore gerarchico e di altri dipendenti non ha contenuto diffamatorio, non costituisce violazione dell’obbligo di fedeltà e non ha, in definitiva, portata rilevante sul piano disciplinare.

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Con la sentenza n. 28887/2025, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato riguardante l’accesso abusivo a sistema informatico, aggiungendo però la rilevanza della violazione del codice di comportamento del pubblico dipendente, del codice di condotta interno all’azienda e dall’art. 64 ccnl di comparto con sanzione espulsiva prevista dall’art. 18, comma 8.

Lo smartphone sequestrato deve essere restituito al legittimo proprietario dopo che è stata realizzata la copia forense. Una volta che la memoria del telefonino è stata clonata, possono essere svolte ulteriori indagini e viene meno la necessità di mantenere il sequestro probatorio sul cellulare e sulla scheda. Così la sentenza 44010/22 della Cassazione, VI sez. pen.

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La Corte di Cassazione ha di recente affrontato un tema particolarmente spinoso, declinando i principi utili per bilanciare il diritto all’oblio con quello alla cronaca.  La decisione nasce da una vicenda piuttosto comune: un soggetto che aveva patteggiato una condanna ad otto mesi per truffa in pubbliche forniture (dispositivi medicali) adiva l’Autorità Giudiziaria citando in giudizio la testata giornalista online sulla base della persistenza in rete della notizia di cronaca relativa.

Il trojan o captatore informatico non costituisce un autonomo mezzo di ricerca della prova, ma “solo” una particolare modalità tecnica per effettuare l’intercettazione delle conversazioni tra presenti. Di conseguenza non può rientrare tra i metodi il cui utilizzo, per l’effetto di pressione sulla libertà fisica e morale della persona, è vietato dal Codice di procedura penale. Inoltre, la possibile intercettazione di conversazioni di cui è vietata la captazione ha effetti non tanto sul decreto che autorizza all’uso del trojan, quanto su quella specifica intercettazione e solo su quella, che potrebbe essere giudicata come inutilizzabile.

Chi viene condannato in tribunale può mantenere la propria privacy chiedendo che le proprie generalità non vengano riportate sulla sentenza pubblicata solo se vi sono dati sensibili o se la vicenda trattata riveste particolare delicatezza. La Cassazione non ha pertanto accolto la richiesta di un investigatore privato che chiedeva di oscurare i propri dati personali in una sentenza riguardante la sua condanna penale relativa al porto illegale di armi, perché ha ritenuto non legittime come motivazioni le "negative conseguenze sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell'interessato (…) in ambito familiare o lavorativo."

I dati personali raccolti in violazione dei codici deontologici di cui al Dlgs. n. 196/2003, nel periodo anteriore alla novella introdotta dal Dlgs. n. 101/2018, sono da ritenersi inutilizzabili in modo assoluto. A questa conclusione è giunta la Cassazione con la sentenza n. 28378/2023.

Anche i video pubblicati su TikTok finiscono nel mirino dei giudici. Per la prima volta il Tribunale di Trani, con l’ordinanza del 30 agosto 2021, si è occupato dei filmati condivisi sul social network dove vengono caricati contenuti di breve durata. Il caso riguarda una madre che aveva pubblicato diversi video della figlia di nove anni senza il consenso del padre, che li aveva visti ma non aveva mai accettato l’esposizione mediatica della figlia. Il consenso di entrambi i genitori - precisa il tribunale - deve essere espresso, a nulla rilevando che il ricorso venga proposto a distanza di mesi.

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L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e la Corte di Cassazione si sono recentemente pronunciate a tutela di consumatori e utenti, i cui dati personali sono spesso oggetto di campagne promozionali di marketing. Gli operatori del settore sono tenuti ad osservare molteplici norme per svolgere attività di marketing, da ultimo quelle derivanti dalla nuova disciplina in materia di Registro delle opposizioni. Ci sono, tuttavia, delle modalità, osservando le quali gli operatori possono promuovere, legittimamente, i propri servizi e prodotti.

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Il presidente di Federprivacy al TG1 Rai

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