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La procedura di anonimizzazione dei provvedimenti giurisdizionali prevede che fermo restando quanto deciso dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria, l'interessato può chiedere per "motivi legittimi", che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.

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L’uso del pennarello nero o del bianchetto non rappresenta una modalità efficace per rendere anonimi i dati personali degli utenti che vengono pubblicati on line. Anche nella pubblicazione dei feedback positivi sulla loro attività, le amministrazioni pubbliche devono tener presente la disciplina privacy, specialmente quando si tratta di dati sanitari.

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A partire dal 1° luglio 2018, le cause pregiudiziali nelle quali sono coinvolte persone fisiche saranno rese anonime. Alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, la Corte di Giustizia UE ha deciso di rafforzare la protezione dei dati nell'ambito delle pubblicazioni relative alle cause pregiudiziali. Sarà eliminato anche qualsiasi elemento supplementare atto a consentire l'identificazione delle persone implicate.

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Il 26 aprile 2023 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ("CGUE" o "Corte") con la sentenza T-557/20 è tornata ad esprimersi su un tema molto importante quale quello dei requisiti per ritenere un dato anonimizzato. In particolare, la CGUE ha stabilito che i dati pseudonimizzati trasmessi a un destinatario (in questo caso ad una società di consulenza) non possono essere considerati dati personali se il destinatario non dispone di mezzi legali concretamente realizzabili che gli consentano di accedere alle informazioni aggiuntive, necessarie per poter reidentificare gli interessati.

Protezione dei dati personali rafforzata nei procedimenti pregiudiziali dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Con le nuove «Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale» (pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 257), che sostituiscono quelle del 2016, la Corte è intervenuta a rafforzare la cooperazione tra giudici interni e giudici Ue anche nel segno della tutela dei dati personali e di una maggiore digitalizzazione nel procedimento.

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Per anonimizzazione si intende una tecnica che viene applicata ai dati personali in modo tale che le persone fisiche interessate non possano più essere identificate in nessun modo: l’obiettivo è eliminare la correlazione tra i dati personali e una determinata persona fisica interessata, rendendo impossibile l’identificazione della stessa. Nel momento in cui i dati personali riferiti ad un individuo sono stati adeguatamente anonimizzati, dovrebbe essere impossibile poter invertire il processo.

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Il Garante privacy ha comminato una sanzione di 15mila euro a una società per aver trattato illecitamente i dati sanitari di numerosi pazienti raccolti presso circa 7mila medici di medicina generale (Mmg), senza adottare idonee tecniche di anonimizzazione.

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Una società informatica operante nel settore sanitario è stata sanzionata per 800.000 euro per non aver reso realmente anonimi i dati dei pazienti e per aver sottratto illegalmente dati sanitari.

Il Regolamento UE 679/2016 considera anonimo un dato quando non si riferisce a una persona fisica identificata o identificabile o se il dato personale è reso sufficientemente anonimo da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato (Vedi Considerando n.26).  Per determinare se una persona è identificabile si devono esaminare i mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da un terzo.

Chi viene condannato in tribunale può mantenere la propria privacy chiedendo che le proprie generalità non vengano riportate sulla sentenza pubblicata solo se vi sono dati sensibili o se la vicenda trattata riveste particolare delicatezza. La Cassazione non ha pertanto accolto la richiesta di un investigatore privato che chiedeva di oscurare i propri dati personali in una sentenza riguardante la sua condanna penale relativa al porto illegale di armi, perché ha ritenuto non legittime come motivazioni le "negative conseguenze sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell'interessato (…) in ambito familiare o lavorativo."

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