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Il risarcimento del danno alla privacy non deve lievitare per il solo fatto che a ledere la privacy sia un professionista tenuto a rispettare le norme sull'obbligo di segreto professionale sui dati dei clienti (come un commercialista). È quanto affermato dalla terza sezione della Corte di giustizia dell'Unione Europea (Cgue) con la sentenza del 20/6/2024 resa nella causa n. C-590/22.

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Il rito alternativo non sana di per sé la prova raccolta in trasgressione della normativa a tutela della privacy del traffico telefonico. La Sesta sezione penale della Cassazione, sentenza n. 15836, ha affermato che non sono utilizzabili nel giudizio abbreviato i dati di geolocalizzazione relativi a utenze telefoniche o telematiche, contenuti in tabulati telefonici acquisiti dalla polizia giudiziaria in assenza del decreto di autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Si tratta infatti di prove lesive del diritto alla segretezza delle comunicazioni costituzionalmente tutelato e, pertanto, colpite da inutilizzabilità patologica, non sanata dalla richiesta di definizione del giudizio con le forme del rito alternativo.

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Non basta un selfie per dimostrare l’adulterio. Nemmeno se il presunto amante viene ritratto a dorso nudo sul letto della moglie. Lo ha stabilito la Corte d’appello dell’Aquila con la sentenza 2060 del 16 dicembre scorso(presidente Buzzelli, relatore Del Bono), che ha precisato che le fotografie compromettenti si presterebbero a spiegazioni alternative. Per i giudici, infatti, se le fotografie non mostrano alcun atteggiamento intimo e di particolare vicinanza tra le parti non possono provare la relazione extraconiugale.

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La piattaforma del foglio di servizio elettronico (FDSE) per il noleggio con conducente, che era diventata obbligatoria a gennaio di quest’ anno per garantire maggiore trasparenza, tracciabilità e controllo sulle attività degli operatori NCC, è stato dichiarato illegittimo dal TAR Lazio.

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Il Telepass non è uno strumento di controllo difensivo in senso stretto e non è nemmeno “neutro” per quanto riguarda le informazioni che può fornire sugli spostamenti effettuati da un dipendente. Di conseguenza l’utilizzabilità di queste ultime, da parte del datore di lavoro, è soggetta agli obblighi di adeguata informazione preventiva al dipendente prevista dall’articolo 4, comma 3, dello statuto dei lavoratori.

I tempi di conservazione dei filmati di videosorveglianza non sono scolpiti nella pietra. È il titolare a doverli determinare in base alla finalità effettiva del trattamento. Su questo tema si innesta la sentenza n. 8472/2025 del Consiglio di Stato, che offre un interessante spunto di riflessione sul confine tra compliance formale e effettività della tutela giuridica del dato. 

Il Tribunale civile di Roma ha annullato la sanzione da 26,5 milioni di euro che il Garante della Privacy aveva inflitto a Enel Energia per violazioni del GDPR nelle attività di telemarketing con un provvedimento del 19 gennaio 2022.

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Apple deve prestare assistenza alla vedova per il recupero dei dati dell'account iPhone del marito morto improvvisamente, "anche mediante consegna delle credenziali di accesso", perché la volontà di recuperare video e foto, anche dei e per i figli piccoli, rientra tra quelle "…ragioni familiari meritevoli di tutela" indicate dal Codice della privacy (Dlgs n. 101/2018). Lo ha deciso il Tribunale di Roma, ordinanza del 10 febbraio 2022 (Rgn 63936/21), accogliendo il ricorso di una mamma contro Apple Distribution International Limited.

Costituisce condotta antisindacale e assume rilevanza anche in sede penale per violazione della sfera personale il comportamento della società che rifiuta di fornire alle organizzazioni sindacali l'informativa contenente la descrizione delle modalità di trattamento delle informazioni utilizzati nei processi decisionali aziendali e che risultano basati su sistemi interni interamente automatizzati.

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Non si può perdere la faccia per debiti altrui. Le società di informazioni commerciali, nell'elaborare la scheda di rischio su una singola persona, devono stare attente anche quando inseriscono le informazioni esatte provenienti da fonti pubbliche. Per come sono elaborate, infatti, potrebbero dare un risultato non corretto. È quanto deciso dalla corte di cassazione con la ordinanza 368 del 13 gennaio 2021, che pone a carico delle imprese di informazioni commerciali l'onere di costruire profili rispettosi della privacy.

Il furto d'identità con l'intelligenza artificiale

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