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Il trojan o captatore informatico non costituisce un autonomo mezzo di ricerca della prova, ma “solo” una particolare modalità tecnica per effettuare l’intercettazione delle conversazioni tra presenti. Di conseguenza non può rientrare tra i metodi il cui utilizzo, per l’effetto di pressione sulla libertà fisica e morale della persona, è vietato dal Codice di procedura penale. Inoltre, la possibile intercettazione di conversazioni di cui è vietata la captazione ha effetti non tanto sul decreto che autorizza all’uso del trojan, quanto su quella specifica intercettazione e solo su quella, che potrebbe essere giudicata come inutilizzabile.

Chi viene condannato in tribunale può mantenere la propria privacy chiedendo che le proprie generalità non vengano riportate sulla sentenza pubblicata solo se vi sono dati sensibili o se la vicenda trattata riveste particolare delicatezza. La Cassazione non ha pertanto accolto la richiesta di un investigatore privato che chiedeva di oscurare i propri dati personali in una sentenza riguardante la sua condanna penale relativa al porto illegale di armi, perché ha ritenuto non legittime come motivazioni le "negative conseguenze sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell'interessato (…) in ambito familiare o lavorativo."

I dati personali raccolti in violazione dei codici deontologici di cui al Dlgs. n. 196/2003, nel periodo anteriore alla novella introdotta dal Dlgs. n. 101/2018, sono da ritenersi inutilizzabili in modo assoluto. A questa conclusione è giunta la Cassazione con la sentenza n. 28378/2023.

Anche i video pubblicati su TikTok finiscono nel mirino dei giudici. Per la prima volta il Tribunale di Trani, con l’ordinanza del 30 agosto 2021, si è occupato dei filmati condivisi sul social network dove vengono caricati contenuti di breve durata. Il caso riguarda una madre che aveva pubblicato diversi video della figlia di nove anni senza il consenso del padre, che li aveva visti ma non aveva mai accettato l’esposizione mediatica della figlia. Il consenso di entrambi i genitori - precisa il tribunale - deve essere espresso, a nulla rilevando che il ricorso venga proposto a distanza di mesi.

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L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e la Corte di Cassazione si sono recentemente pronunciate a tutela di consumatori e utenti, i cui dati personali sono spesso oggetto di campagne promozionali di marketing. Gli operatori del settore sono tenuti ad osservare molteplici norme per svolgere attività di marketing, da ultimo quelle derivanti dalla nuova disciplina in materia di Registro delle opposizioni. Ci sono, tuttavia, delle modalità, osservando le quali gli operatori possono promuovere, legittimamente, i propri servizi e prodotti.

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La Cassazione ha chiarito che sono i sistemi di alert o preview che affiancano la forma di comunicazione a distanza a rendere la stessa evidentemente invasiva da dover essere considerata molesta nel significato penalmente rilevante, e per la configurazione del reato non dipende dal soggetto che invia la mail o il messaggio, ma da quello che riceve.

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Nessuna condanna penale per l’installazione non autorizzata di un impianto di videosorveglianza all’interno della impresa – nel caso un bar – se non viene anche provato che vi lavorano dei dipendenti e che le telecamere sono idonee ad un penetrante controllo dell’attività lavorativa.

Dalla lesione del diritto alla privacy scaturisce il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali solo se si dimostra la gravità e la serietà delle conseguenze patite dall'illegittima circolazione dei propri dati personali. Ciò in ossequio al principio costituzionale di solidarietà derivante dall'articolo 2 della Carta. La Cassazione, con la sentenza n. 29982/2020, ha perciò respinto la richiesta di ristoro avanzata in base alla tesi che l'illegittima diffusione di dati personali determini automaticamente un danno non patrimoniale senza necessità di dimostrare le gravi e serie conseguenze chevil titolare abbia patito.

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Secondo il Tar Lazio il genitore divorziato che corrisponde un assegno di mantenimento è legittimato all'accesso dei dati relativi agli studi universitari della propria figlia, anche se maggiorenne, al fine dell'eventuale revisione dell'obbligo di assegno.

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Il conflitto tra la pubblicità degli atti giudiziari e la tutela di chi effettua segnalazioni alla magistratura trova un nuovo capitolo nella sentenza 15 febbraio 2022 n. 1808 del Tar Lazio che respinge un ricorso notificato in forma anonima. Per i giudici, nei processi ci deve essere parità delle armi e l’esigenza di anonimato di una parte non può impedire all’avversario di difendersi adeguatamente.

Privacy Day Forum 2023: i momenti salienti

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