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Visualizza articoli per tag: sentenze

Quando si chiede a una persona il consenso a trattare i suoi dati personali perché siano dati in pasto a un algoritmo chiamato ad assumere una qualche decisione il consenso non è valido se la persona non è adeguatamente informata delle logiche alla base dell’algoritmo. È la sintesi di una bella Sentenza depositata nei giorni scorsi dai Giudici della Corte di Cassazione.

La registrazione delle lezioni del docente è un trattamento di dati personali, indipendentemente dalla successiva comunicazione o diffusione degli stessi. In questo caso è legittimo l'ordine di servizio del dirigente scolastico che ha imposto il divieto al docente di registrare le proprie lezioni, potendo le conversazioni degli studenti violare la loro privacy. Sono queste le conclusioni della Cassazione (Ordinanza n.14270/2022) che ha respinto il ricorso del docente.

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I genitori sono chiamati a educare i loro figli a un corretto utilizzo dei mezzi tecnologici e a porre in essere una vigilanza attiva per evitare che usandoli danneggino se stessi o altri. Lo ha stabilito il Tribunale di Caltanissetta, nella sua sentenza dell’8 ottobre 2019.

Nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ogni Stato membro dell'Unione Europea dispone che una o più autorità pubbliche indipendenti siano incaricate di controllare l'applicazione del Regolamento al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione Europea.

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In data 1° agosto 2022, la Corte di Giustizia dell’UE ha stabilito che tutti i dati in grado di rivelare informazioni sensibili di un individuo mediante un «trattamento intellettuale», come un confronto o una semplice deduzione, rientrano nel novero delle «categorie particolari» di dati personali ai sensi dell’art. 9 del GDPR, ovvero quelle informazioni che necessitano di particolari tutele come quelle che riguardano opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, la salute o l’orientamento sessuale della persona, e altri dati che rivestono particolare delicatezza per l’impatto che hanno sulla sfera privata di una persona.

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Il paziente ha il diritto a ottenere gratuitamente una prima copia della sua cartella medica. Lo ha stabilito la Cgue con la sentenza 26 ottobre 2023 nella causa C-307/22.

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Costituisce appropriazione indebita la sottrazione definitiva di file o dati informatici attuata mediante duplicazione e successiva cancellazione da un personal computer aziendale, affidato al colpevole per motivi di lavoro e restituito formattato. I dati informatici, per struttura fisica, misurabilità delle dimensioni e trasferibilità, devono essere considerati come cose mobili ai sensi della legge penale. Lo chiarisce la Cassazione con la Sentenza 11959/2020 della Seconda sezione penale con la quale la Corte modifica un orientamento contrario a ritenere applicabile l’appropriazione indebita, reato punito con pena fino a 3 anni, alla condotta di sottrazione di file.

Da un’indagine della Guardia di finanza emergeva che undici schede telefoniche fossero state intestate a cinque ignari cittadini in spregio della normativa che ne richiede l'obbligo di identificazione dell'assegnatario dell'utenza e l'obbligo di rendere agli interessati le informazioni relativamente al trattamento dei dati personali.

Il rito alternativo non sana di per sé la prova raccolta in trasgressione della normativa a tutela della privacy del traffico telefonico. La Sesta sezione penale della Cassazione, sentenza n. 15836, ha affermato che non sono utilizzabili nel giudizio abbreviato i dati di geolocalizzazione relativi a utenze telefoniche o telematiche, contenuti in tabulati telefonici acquisiti dalla polizia giudiziaria in assenza del decreto di autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Si tratta infatti di prove lesive del diritto alla segretezza delle comunicazioni costituzionalmente tutelato e, pertanto, colpite da inutilizzabilità patologica, non sanata dalla richiesta di definizione del giudizio con le forme del rito alternativo.

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Non basta un selfie per dimostrare l’adulterio. Nemmeno se il presunto amante viene ritratto a dorso nudo sul letto della moglie. Lo ha stabilito la Corte d’appello dell’Aquila con la sentenza 2060 del 16 dicembre scorso(presidente Buzzelli, relatore Del Bono), che ha precisato che le fotografie compromettenti si presterebbero a spiegazioni alternative. Per i giudici, infatti, se le fotografie non mostrano alcun atteggiamento intimo e di particolare vicinanza tra le parti non possono provare la relazione extraconiugale.

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