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Il mistero dell’articolo 167 codice della privacy sul trattamento di dati senza consenso: è ancora reato? Ciò che sembrava estinto ha mostrato la sua vitalità in una sentenza depositata nel 2020. Ma non pare proprio che ciò basti a dimostrare la reviviscenza di una sanzione penale, assorbita dal sistema sanzionatorio amministrativo del Gdpr. In ogni caso, l’interprete si muova con molta cautela e consapevolezza del diritto transitorio (articolo 24 del d.lgs. 101/2018). Ma spieghiamoci meglio, partendo dalla vicenda concreta al centro della sentenza evocata.

È legittimo il decreto di sequestro probatorio di dispositivi informatici privo dell’indicazione del termine di durata, o dei tempi di estrazione dei contenuti, considerato che sovente il Pm non è in grado di conoscerli preventivamente. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 543/2025.

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Secondo la Corte di Cassazione (sent.11571/2025) pubblicare un post su Facebook appellando un politico o un gruppo di amministratori pubblici con termini come “maledetti” o persino “assassini” oggi può non costituire più diffamazione.

Diritto di accesso privacy anche nei confronti degli organi di polizia, anche se un po' speciale. E con il controllo del giudice, se non è concesso. È quanto si desume dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (Cgue) del 16/11/2023, resa nella causa C-333/22.

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Attenzione alle critiche espresse sul proprio profilo Facebook. Infatti, può costituire diffamazione la diffusione di foto che riprendono un momento "criticabile" della vita di terzi dando, in pasto all'estesa platea dei social, l'impressione che lo scatto sia rappresentativo di una condotta generalizzata di chi vi è ritratto e di cui così si offende la reputazione. La Corte di cassazione con la sentenza n. 11426/2021 ha respinto il ricorso contro la condanna per diffamazione di un privato cittadino che dopo aver fotografato gli operai di un cantiere pubblico postava la foto su Facebook con una discalia che puntava il dito - con ironia e senza espressioni formalmente offensive - sull'attegiamento estremamente rilassato se non disinteressato rispetto al lavoro che questi stavano svolgendo.

In tema di diffamazione a mezzo stampa la disposizione di cui all'articolo 8, legge n. 47 del 1948 (che prevede l'obbligo di pubblicare gratuitamente le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti cui di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità) non prevede una conseguenza automatica di riduzione del risarcimento del danno derivante dalla diffamazione online.

Diffamazione aggravata per un post su Facebook anticipato dall'avviso a "poveri ebeti". La Cassazione con la sentenza 9790/2021 conferma la responsabilità penale a carico di un medico che sulla piattaforma ha utilizzato frasi offensive nei confronti di un avvocato durante una discussione via web. Il ricorrente nell'impugnare la sentenza dei giudici di merito in particolare aveva chiesto l'applicazione della particolare tenuità del fatto o al limite un trattamento sanzionatorio più mite.

Va alla Corte costituzionale l’obbligo di disporre la pena detentiva per la diffamazione commessa dal militare. La Corte di cassazione, ordinanza n. 34344/2025, ha infatti ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 227 che sanziona la diffamazione militare.

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3204/2021 conferma la condanna dell'imputata per il reato di diffamazione aggravata, non potendo riconoscere l'attenuante della provocazione in quanto la pubblicazione dei post su Facebook in cui si rende nota la relazione extraconiugale dell'ex marito e le offese rivolte all'amante dell'ex marito, realizzate a distanza di tempo dalla fine della relazione rivelano piuttosto sentimenti di odio e vendetta.

Con sentenza 24600/2022 la Corte di Cassazione ha chiarito che sono da ritenersi pienamente utilizzabili, in quanto legittima ne è l'acquisizione come documento, i messaggi presenti sulle chat dei social-network fotografati dallo schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili (cd. screenshot). E non è imposto alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività, che consiste nella realizzazione di una fotografia che si caratterizza soltanto per il suo oggetto, costituito appunto da uno schermo sul quale è visibile un testo o un'immagine; non c’è invero alcuna differenza tra una tale fotografia e quella di un qualsiasi altro oggetto.

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Il presidente di Federprivacy a Rai Parlamento

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