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Concorso in diffamazione per il blogger che resosi conto di un commento offensivo non lo rimuova tempestivamente. Una simile condotta infatti vale come "condivisione" del contenuto diffamatorio e ne consente l'ulteriore diffusione. La Corte di cassazione, sentenza 45680/2022, ha così respinto il ricorso di un uomo condannato dalla Corte di appello di Messina a seguito dell'accusa, comparsa sul suo sito, di "vicinanza alla mafia" di una società e dei suoi esponenti, a cui il blogger aveva aggiunto anche una sua annotazione a essa "adesiva".

Facebook deve rimuovere i post del cui contenuto diffamatorio è pienamente consapevole. In caso contrario deve essere sanzionata sul piano pecuniario. A questa conclusione approda il Tribunale di Milano, Prima sezione civile, con sentenza con la quale Facebook è condannata al risarcimento danni nei confronti di Snaitech per non avere tempestivamente cancellato una serie di contenuti diffamatori pubblicati nelle pagine «Truffa Snaitech» e «Snaitech Truffa».

La diffusione di immagini erotiche scaricate da OnlyFans senza il consenso della persona ritratta non viola solo la privacy e il diritto d’autore, ma configura anche “Revenge Porn”, sebbene questo tipo di reato fosse stato originariamente concepito per tutelare le vittime colpite da violenza e abusi psicologici puramente a scopo di vendetta.

Porta aperta alle class action e alle richieste danni contro il social network che esagera sulla gratuità dei servizi offerti agli utenti digitali. I dati personali sono inseriti in un circuito di sfruttamento commerciale e tutto questo va chiarito fin da subito. Se, invece, si pone l'accento magnificando la gratuità del servizio, allora si commette pubblicità ingannevole. E l'Antitrust applica la relativa sanzione pecuniaria e può obbligare a diffondere un comunicato che metta in evidenza la scorrettezza. Così come è capitato a Facebook, cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha applicato una sanzione di 5 milioni di euro, obbligando a pubblicare un avviso in cui dichiara di avere violato il codice del consumo, per mancata adeguata informazione agli utenti. Le sanzioni sono state confermate dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2631 del 29/3/2021.

Secondo il Consiglio di Stato la pubblicazione di “post” o “meme” sul proprio profilo Facebook, senza alcuna considerazione o commento, non può di per sé valere come approvazione del contenuto del documento e non può avere quindi di per sé alcun effetto in termini di responsabilità.

Indietro tutta sulla decisione del Tar Lazio (n. 07333/2021) che aveva ordinato alla Rai di dare all'avvocato Andrea Mascetti gli atti propedeutici al servizio giornalistico che lo riguardava nell'ambito della puntata di Report, "Vassalli, valvassori e valvassini", del 26 ottobre 2020. Il Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 11 aprile 2022, n. 2655 ha infatti accolto il ricorso della televisione pubblica affermando che è legittimo il diniego di accesso alla documentazione che conterrebbe informazioni false ed errate se nell'istanza non è spiegato il nesso di strumentalità con la lesione dell'onore paventato dall'istante, considerato che si tratta di documentazione, che non è stata diffusa all'esterno.

Chi apre un account non deve essere costretto a vagare tra varie schermate per sapere se i suoi dati saranno usati per fini di marketing, ma deve poterlo capire subito. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con sentenza n. 9614 del 2/12/2024, inquadrando la trasparenza sul trattamento dei dati nell’ambito della correttezza commerciale.

Si possono ottenere dal fisco le informazioni su reddito e patrimonio dell'ex coniuge se i dati servono a difendersi nelle cause di separazione o divorzio; è ampia, infatti, la nozione di documento amministrativo cui va garantito l'accesso al cittadino in base alla legge sulla trasparenza, al punto da comprendere l'archivio dei rapporti finanziari, vale a dire l'anagrafe dei conti correnti, accanto alle denunce fiscali e agli immobili di proprietà affittati a terzi. Il tutto anche senza l'autorizzazione o l'intervento del giudice: viaggiano su due piani distinti l'ostensione dei documenti in possesso dell'amministrazione finanziaria e l'esercizio dei poteri processuali e istruttori.

Una bussola per il sequestro di dati informatici. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 34265 della sesta sezione penale ha stabilito che in materia di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, la copia-integrale dei dati contenuti costituisce solo una “copia-mezzo”, che permette la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento dell’insieme dei dati oltre il tempo necessario a selezionare, tra la molteplicità delle informazioni in essa contenute, quelle pertinenti al reato per cui si procede.

Le persone offese dal reato possono opporsi alla restituzione all’indagato dei dati originali e delle copie forensi del cellulare. E hanno diritto ad averle per opporsi all’archiviazione. La Cassazione (sentenza 9820) accoglie il ricorso dei congiunti della vittima, di un omicidio preterintenzionale, contro la decisione del Gip di rendere cellulare e tabulati all’indagato, negando la copia alle parti offese. Ad avviso del Gip, infatti, queste ultime non potevano opporsi ad un provvedimento, che può essere contestato solo quando ci sono dubbi sulla proprietà dei beni.

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