Visualizza articoli per tag: diffamazione online
Anche una sola mail ingiuriosa ad un condomino può far scattare la diffamazione ai danni dell'amministratore
Scatta la condanna per diffamazione per il condomino che con una e-mail indirizzata ad un altro proprietario insinua la non correttezza dell'operato dell'amministratore dello stabile. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 12186/2022, respingendo il ricorso di un uomo condannato dal Tribunale di Torino a 700 euro di multa per aver inviato tre e-mail ad un altro condomino in cui sollevava sospetti sui conti presentati dall'amministratore definendoli "fasulli".
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Australia, commento negativo sulla pagina del dentista, il tribunale obbliga Google a fornire i dati dell'utente anonimo
Il tribunale federale australiano ha ordinato a Google di fornire i dati personali di un utente anonimo che ha lasciato un commento negativo sull'operato di un dentista di Melbourne, secondo quanto riferito da The Guardian.
Blogger colpevole in concorso con il diffamatore online
La responsabilità del blogger per i commenti diffamatori postati da utenti della rete - e non rimossi nonostante la segnalazione - è di natura concorsuale. La Corte di Cassazione con la sentenza 12546/19 fissa i presupposti di imputabilità dei gestori di siti/diari on line (blog, appunto), nel solco della giurisprudenza italiana ed europea maturata sul punto negli ultimi anni.
Cassazione: giornalista condannato per aver diffamato online un imprenditore
Con la Sentenza n. 3516/2019, la Corte di Cassazione ha affrontato la delicata materia della diffamazione tramite web per la propalazione di contenuti informativi non provati veritieri e potenzialmente lesivi per i soggetti coinvolti. Nel caso in esame, un giornalista aveva accusato il titolare di una società che gestisce il servizio traghetti per l'attraversamento dello stretto di Messina di essersi arricchito alle spalle dei cittadini con tariffe equiparabili ad un “pizzo” e di avere istituito un "cartello colombiano”.
Cassazione: offese nella chat riservata di Facebook, illegittimo il licenziamento disciplinare
Non costituisce condotta diffamatoria l'utilizzo di una chat riservata ai componenti di una organizzazione sindacale su Facebook per scambiare valutazioni e giudizi di contenuto anche pesantemente negativo relativi alla società a cui i lavoratori appartengono e al suo amministratore.
Chi diffama sui social non si può nascondere dietro a un dito se tutti gli indizi confermano che è lui l'autore del reato
La diffusione di un messaggio denigratorio attraverso l'uso di una bacheca Facebook integra un'ipotesi di diffamazione aggravata. Ciò perché la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall'utilizzo di una bacheca social ha la capacità potenziale di raggiungere un numero indeterminato di persone. Le “vetrine virtuali” raccolgono spesso un numero molto elevato di lettori perché l'utilizzo dei social integra oggi una delle modalità principali attraverso le quali gruppi di soggetti condividono esperienze di vita, professionali, sociali, affettive.
Chi offende su Facebook rischia una condanna anche se non fa il nome della persona presa di mira
Rischia una condanna per diffamazione aggravata chi insulta altri su Facebook, anche se magari pensa di farla franca solo perché evita di fare il nome della persona offesa. Se infatti gli aggettivi usati sono sufficienti per individuare la persona presa di mira, non sarà poi possibile nascondersi dietro un dito per sottrarsi alle proprie colpe. È il caso di una donna che sul noto social network aveva scritto offese pesanti riferendosi a una conoscente definendola in modo sprezzante “nana” e “spazzina”.
Chi posta commenti offensivi sui social rischia la diffamazione aggravata
Attenzione a lasciarsi coinvolgere in battibecchi sui social perché lanciare in rete post offensivi può costare una condanna per diffamazione aggravata dall’uso del mezzo di pubblicità. Il reato è quello previsto dall'articolo 595, comma 3, del Codice penale che punisce (con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa minima di 516 euro) chi offenda l'altrui reputazione comunicando con un mezzo di pubblicità. Per i giudici, infatti, anche un messaggio postato a un gruppo limitato di amici ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone.
Corte di Cassazione: nessuna sanzione penale per l'ingiuria in video chat
Non incorre nel rischio di una sanzione penale chi insulta l'interlocutore in una video chat, anche se alla presenza di più persone. Non scatta infatti il reato di diffamazione, dal momento che la persona offesa è presente, ma si rientra nella fattispecie dell'ingiuria che però è stata depenalizzata dalla legge n. 7 del 2016. La Corte di cassazione, sentenza n. 10905 del 31 marzo 2020, ha così accolto il ricorso di un uomo che era stato condannato al pagamento di 600 euro di multa.
Diffamatorio il post di Facebook che ritrae operai comunali facendo notare che non lavorano
Attenzione alle critiche espresse sul proprio profilo Facebook. Infatti, può costituire diffamazione la diffusione di foto che riprendono un momento "criticabile" della vita di terzi dando, in pasto all'estesa platea dei social, l'impressione che lo scatto sia rappresentativo di una condotta generalizzata di chi vi è ritratto e di cui così si offende la reputazione. La Corte di cassazione con la sentenza n. 11426/2021 ha respinto il ricorso contro la condanna per diffamazione di un privato cittadino che dopo aver fotografato gli operai di un cantiere pubblico postava la foto su Facebook con una discalia che puntava il dito - con ironia e senza espressioni formalmente offensive - sull'attegiamento estremamente rilassato se non disinteressato rispetto al lavoro che questi stavano svolgendo.
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TV Nove Italia, Nicola Bernardi intervistato alla trasmissione 9X5
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