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In via di principio l’attività di una commissione d’inchiesta parlamentare sull’operato di esponenti del potere esecutivo deve rispettare i criteri di protezione dei dati personali come dettati dal regolamento europeo GDPR e sottostare alle indicazioni dell’autorità di controllo nazionale sul rispetto della privacy.

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Con la sentenza del 14 maggio 2025 (causa T-36/23), il Tribunale dell’Unione europea ha affermato un principio destinato a incidere significativamente sull’organizzazione documentale delle istituzioni pubbliche, stabilendo che anche gli SMS, al pari degli altri documenti digitali, possono costituire atti soggetti al diritto di accesso secondo le normative sulla trasparenza amministrativa.

Scatta la condanna per diffamazione per il condomino che con una e-mail indirizzata ad un altro proprietario insinua la non correttezza dell'operato dell'amministratore dello stabile. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 12186/2022, respingendo il ricorso di un uomo condannato dal Tribunale di Torino a 700 euro di multa per aver inviato tre e-mail ad un altro condomino in cui sollevava sospetti sui conti presentati dall'amministratore definendoli "fasulli".

La procedura di anonimizzazione dei provvedimenti giurisdizionali prevede che fermo restando quanto deciso dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria, l'interessato può chiedere per "motivi legittimi", che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.

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L'applicazione delle ammende è subordinata a rigorose condizioni: devono essere dissuasive e appropriate. Garanti e giudici, nelle ingiunzioni e nelle sentenze, devono dare conto della presenza dei requisiti richiesti dal Gdpr. È questo l'orientamento della Corte di Giustizia Ue sentenza del 26/9/2024, resa nella causa C768/21.

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Scatta l'appropriazione indebita per il dipendente che sottrae dal computer aziendale i files contenenti dati informatici, provvedendo alla successiva cancellazione e alla restituzione del Pc formattato.La Corte di cassazione, con la sentenza 11959, respinge il ricorso contro la condanna per il reato, previsto dall'articolo 646 del Codice penale, a carico dell'imputato. Il ricorrente, dipendente di una società, aveva dato le sue dimissioni ed era stato assunto da una compagine, costituita di recente, che operava nello stesso settore del precedente datore di lavoro.

Per proteggere dati personali da condotte pregiudizievoli le associazioni di tutela dei consumatori possono esercitare azioni rappresentative. Questo, secondo la Corte giustizia dell'Unione europea Causa C-319/20, anche indipendentemente dalla violazione concreta del diritto alla privacy di un interessato e senza mandato specifico.

Trattamento illecito di dati personali e diffamazione aggravata per aver messo in vendita online un catalogo di (ignare) donne single di quel ramo del lago di Como. Il Tribunale di Lecco ha depositato le motivazioni della condanna - 1 anno e sei mesi, oltre ai risarcimenti civilistici in separata sede -al fantasioso “editore” che quattro anni fa aveva creato fama non cercata e problemi relazionali a 1218 donne di ogni età, finite loro malgrado in un catalogo tratto da Facebook «che costa meno di un aperitivo».

La Cassazione ha accolto il ricorso del Garante dopo la sanzione irrogata a un ente pubblico sanitario regionale per illecito trattamento di dati personali “in chiaro” di pazienti in violazione degli artt. 5, 9, 14 e 35 del GDPR e dell’art. 2 sexies del Dlgs. n.196/2003 per classificare gli assistiti in relazione al rischio di avere o meno complicanze in caso di infezione da Covid-19.

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Body shaming sui social? È diffamazione. E a contare non sono solo le parole ma anche le emoticon che accompagnano il post condiviso su Facebook. È quanto emerge dalla sentenza con cui la quinta sezione penale della Cassazione (n. 2251/2023) ha confermato la condanna per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, c.p., nei confronti di un uomo che aveva pubblicato un post derisorio su Facebook.

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Il furto d'identità con l'intelligenza artificiale

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