Condivide un video "hot" di OnlyFans con un amico, per la Cassazione è reato di Revenge Porn
La diffusione di immagini erotiche scaricate da OnlyFans senza il consenso della persona ritratta non viola solo la privacy e il diritto d’autore, ma configura anche “Revenge Porn”, sebbene questo tipo di reato fosse stato originariamente concepito per tutelare le vittime colpite da violenza e abusi psicologici puramente a scopo di vendetta.

Con l’ordinanza n. 30169 del 2 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha infatti stabilito che chi scarica e poi inoltra a terzi i contenuti ottenuti da piattaforme online come OnlyFans commette il reato punito dall’612-ter del Codice Penale per la diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti.
La vicenda - La decisione della Suprema Corte riguarda un video “hot” in cui una giovane donna compiva un atto di autoerotismo che era stato prelevato dal suo profilo a pagamento e poi diffuso senza il suo permesso tramite Whatsapp da un suo amico con cui chattava regolarmente sulla piattaforma social.
Infastidita dal fatto che il video stesse girando tra persone diverse dal destinatario originario, la ragazza aveva quindi adito le vie legali, non contestando però una violazione della sua privacy, e neanche la violazione del diritto d’autore o quello all’immagine, ma appigliandosi al cosiddetto “Revenge Porn”, pratica che di solito viene attuata a scopo vendicativo (ad esempio per "punire" l’ex partner che ha deciso di porre fine ad un rapporto amoroso), per denigrare pubblicamente, ricattare, bullizzare o molestare la vittima, circostanze in cui un tale video che diventi virale in rete può effettivamente provocare effetti devastanti a livello psicologico, sociale e anche materiale sulla vita della persona che ne è suo malgrado protagonista.
Ma nel caso preso in esame dai giudici della Cassazione non sembravano emergere elementi che potessero causare tali tipologie di traumi, perché la giovane donna con la vendita delle immagini erotiche del suo corpo ci lucrava volontariamente.
Infatti, OnlyFans è una piattaforma che ha proprio lo scopo di permettere di monetizzare i contenuti, e per questo non concede contrattualmente agli utenti il download dei file ricevuti da chat privata di altro utente della piattaforma stessa, motivo per cui il filmato in questione era stato acquisito abusivamente attraverso la registrazione dallo schermo del computer.
Nel primo grado di giudizio, l’amico che aveva condiviso quel video con un altro amico senza farsi troppi scrupoli veniva condannato a cinque mesi e dieci giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa e al risarcimento danni, poi però la Corte d’appello di Milano aveva deciso che non vi fosse luogo a procedere per tardività della querela, ritenendo che la persona offesa fosse a conoscenza della diffusione sin da febbraio 2021 e che pertanto i termini per denunciare l’accaduto fossero ormai scaduti.
L’abbonamento vale solo per guardare - Ma la giovane donna non demordeva, e ricorreva quindi alla Cassazione, le cui conclusioni non lasciano spazio a interpretazioni: il consenso che un creator fornisce su OnlyFans è unicamente per la visualizzazione da parte dell’utente pagante. Non è, e non potrà mai essere considerato, un’autorizzazione a scaricare, salvare e ridistribuire indiscriminatamente quel materiale altrove.
A tal proposito, la Suprema Corte specifica che la facoltà concessa all’abbonato è “circoscritta”, limitata al solo guardare. Qualsiasi passaggio ulteriore, come un semplice inoltro in una chat, costituisce una palese violazione di quel patto di fiducia e della volontà della persona ritratta, configurando una condotta illecita che non riguarda solo la privacy e il diritto d’autore, ma appunto anche il reato di Revenge Porn.
Basta un solo click per commettere il reato - La Cassazione ribadisce inoltre un aspetto tecnico di rilievo: il delitto previsto dall’articolo 612-ter ha natura “istantanea”, vale a dire che la condotta delittuosa si perfeziona con il primo invio a un singolo destinatario, e quindi un solo click per inoltrare un video a terzi è sufficiente a integrare la fattispecie, ovviamente a condizione che ciò avvenga senza il consenso della persona rappresentata e con lo scopo di arrecarle un danno.
Se qualcuno si illudeva che i contenuti postati su piattaforme online come OnlyFans potessero essere liberamente condivisi con altri per il solo fatto che sono disponibili su Internet, dovrà quindi ricredersi e farà bene a rispettare quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, perchè pagare un abbonamento non significa acquistare il diritto di fare ciò che si vuole con quel materiale, ma comporta solo pagare per il diritto di vederlo.






