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Corte di Giustizia UE: la pubblicazione delle squalifiche per doping non viola il GDPR, ma deve rispettare il principio di proporzionalità

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che la pubblicazione online dei nominativi degli atleti professionisti destinatari di sanzioni per violazioni delle norme antidoping può risultare compatibile con il GDPR, purché siano rispettati i principi di necessità, proporzionalità e bilanciamento degli interessi.

Con la sentenza del 14 luglio 2026, pronunciata nella causa C-474/24, i giudici di Lussemburgo hanno esaminato la compatibilità con la normativa europea sulla protezione dei dati personali della disciplina austriaca che impone la pubblicazione, sul sito dell'autorità nazionale antidoping, del nome dell'atleta, della disciplina sportiva praticata, della violazione commessa, della durata della squalifica e dei relativi motivi.

Il caso - La controversia trae origine dal ricorso presentato da quattro atleti austriaci, sanzionati per violazioni delle norme antidoping, che avevano contestato la diffusione online dei propri dati personali sostenendo, tra l'altro, che tali informazioni dovessero essere considerate dati relativi alla salute o dati concernenti condanne penali e reati, soggetti quindi a un regime di tutela rafforzato ai sensi del GDPR.

Le conclusioni della Corte - La Corte ha precisato che, in linea generale, le informazioni relative alla violazione delle norme antidoping e alla conseguente squalifica non costituiscono dati relativi alla salute, salvo che la pubblicazione della sostanza vietata o del metodo utilizzato consenta, direttamente o indirettamente, di desumere informazioni sullo stato di salute dell'interessato.

Parimenti, tali informazioni non rientrano, di regola, nella categoria dei dati relativi a condanne penali e reati, poiché le sanzioni antidoping hanno natura disciplinare e riguardano esclusivamente gli appartenenti a uno specifico contesto sportivo.

Interesse pubblico e tutela dei diritti degli interessati - Secondo la Corte, la lotta al doping costituisce un obiettivo di interesse generale dell'Unione europea, volto a garantire la lealtà delle competizioni sportive, la tutela della salute degli atleti e la salvaguardia dei valori etici dello sport. In tale prospettiva, la pubblicazione delle sanzioni può contribuire a finalità di trasparenza, prevenzione e deterrenza.

Tuttavia, la Corte ha ribadito che la diffusione dei dati personali non può essere automatica. L'autorità competente deve poter effettuare, prima della pubblicazione, un concreto bilanciamento tra l'interesse pubblico perseguito e i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, verificando che il trattamento sia conforme al principio di proporzionalità anche con riferimento alla durata della pubblicazione online. Inoltre, l'atleta deve poter rivolgersi preventivamente all'autorità di controllo competente per la protezione dei dati qualora vi siano elementi concreti che facciano ritenere imminente la pubblicazione delle informazioni che lo riguardano.

Un ulteriore chiarimento sul rapporto tra trasparenza e protezione dei dati - La decisione della Corte conferma un principio ormai consolidato nella giurisprudenza europea: il GDPR non costituisce un ostacolo alla trasparenza quando il trattamento dei dati personali è giustificato da un interesse pubblico rilevante e trova una base giuridica adeguata. Al tempo stesso, ogni forma di diffusione dei dati deve essere valutata caso per caso, nel rispetto dei principi di necessità, minimizzazione e proporzionalità che rappresentano pilastri fondamentali della disciplina europea in materia di protezione dei dati personali.

La sentenza rappresenta quindi un'importante precisazione per tutte le amministrazioni, le federazioni sportive e gli organismi chiamati a pubblicare dati personali nell'esercizio di funzioni di interesse pubblico, riaffermando che anche nei casi in cui la pubblicazione sia prevista dalla normativa nazionale, il rispetto dei principi del GDPR richiede sempre una valutazione concreta degli interessi coinvolti.

Fonte: Corte di giustizia dell'Unione Europea

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