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L'ex può sempre revocare il consenso alla pubblicazione delle sue foto su Facebook

Si può sempre revocare il consenso alla pubblicazione delle proprie foto su Facebook. Ha infatti avuto ragione un uomo di 55 anni della provincia di Bari che aveva fatto causa a una donna che si rifiutava di cancellare oltre mille fotografie postate sul social network negli anni della loro frequentazione. Rimaste senza riscontro le richieste e le diffide inviate anche per vie legali, l'uomo ha deciso di rivolgersi in via d’urgenza al tribunale di Bari, che si è pronunciato con l’ordinanza del 7 novembre 2019 a conclusione del procedimento civile 6359/2017.


Il giudice ha chiarito che l’immagine e la riservatezza sono due diritti assoluti e non possono subire limiti, salvi i casi cui la pubblicazione è obbligatoria per legge (esigenze di giustizia, vitali, pubblico interesse, esecuzioni contrattuali).L’entrata in vigore del Gdpr ha rafforzato questo concetto.

In base alla sentenza, se due amici o due fidanzati acconsentono alla pubblicazione delle proprie fotografie sui social network, un litigio successivo potrebbe quindi giustificare la richiesta di cancellazione di quelle stesse immagini, a prescindere dalla dimostrazione del danno subito. Non conta sostenere che la posa sorridente equivalga al consenso implicito, perché l'interessato può sempre cambiare idea e negare che le fotografie continuino a restare online.

Nel caso specifico del tribunale di Bari, oltre alle foto del ricorrente, erano state condivise su Facebook anche le immagini dei suoi figli minorenni. Ancora una volta il giudice richiama l'attenzione sulla tutela rafforzata del diritto all'immagine dei minori. Così la signora, che non si è costituita in giudizio, è stata condannata a rimuovere le fotografie, a pagare le spese processuali e, visti i rapporti anche pregressi tra le parti, a versare la somma esigua di due euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di cancellazione.

Infatti per il giudice la condotta della donna "deve considerarsi del tutto illecita poiché, a fronte della conoscenza dell'espresso dissenso dell'interessato, l’omessa cancellazione delle foto dal proprio profilo Facebook realizza un abuso dell'immagine altrui".

L’ordinanza si inserisce nel solco di molte altre pronunce dello stesso tenore che ingiungono la rimozione immediata delle fotografie pubblicate senza il consenso degli interessati. Il principio di diritto è chiaro: la pubblicazione delle fotografie che ritraggono una persona sui social network rappresenta un trattamento dei dati personali che, in base a quanto stabilito degli articoli 10 del Codice civile, 96 della legge sul diritto d’autore e articolo 6 del Gdpr non può prescindere dal consenso dell'interessato.

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