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Per la Corte di cassazione, non bisogna dimenticare che la violazione del segreto professionale si ha solo se la notizia è comunicata a chi non la conosce. Il reato di rivelazione del segreto professionale è previsto e punito dall'articolo 622 del codice penale, che prevede la pena della reclusione fino a un anno o della multa da 30 a 516 euro per tutti coloro che, avendo notizia di un segreto per ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione o arte, lo rivelano senza giusta causa o lo impiegano a proprio o altrui profitto.

Seguendo un orientamento ormai consolidato, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con l’ordinanza 5844 del 5 marzo 2025, ha ribadito che le registrazioni tra presenti, effettuate per essere poi utilizzate in giudizio a tutela di un proprio diritto, non violano il GDPR e sono quindi legittime ed utilizzabili.

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La questione affrontata dalla recente sentenza della Corte di Cassazione 28675/2022 attiene al corretto inquadramento sotto il profilo dell'ingiuria piuttosto che della diffamazione degli scritti offensivi in una chat Whatsapp. Nella vicenda il fatto consisteva nell'invio, da parte della imputata, di plurimi messaggi scritti e audio in una chat di whatsapp a cui partecipavano un suo contatto ed altre giovani ragazze, dal contenuto pesantemente offensivo nei confronti del contatto stesso. Messaggi scatenati dal fatto che quest'ultimo le aveva restituito, perché non in grado di accudirlo, un cucciolo di cane che l'imputata gli aveva regalato. 

La profilazione può portare a una personalizzazione estrema delle notizie, dove l'utente viene esposto principalmente a punti di vista che rafforzano le proprie convinzioni preesistenti. Questo fenomeno, come un "effetto bolla" può avere ripercussioni sul dibattito pubblico e sulla coesione sociale, limitando la capacità degli individui di comprendere prospettive diverse dalle proprie.

La Cassazione spiega che per ottenere l'oscuramento dei dati da una sentenza occorrono buoni motivi come la delicatezza della materia o la presenza di dati sensibili. Alla suprema Corte, adita per risolvere una questione di natura tributaria, viene chiesto anche, in via preliminare, di ottenere l'oscuramento dei nomi dalla sentenza. Gli Ermellini nel caso di specie non accolgono l'istanza perché la questione non verte su questioni delicate e nel provvedimento non è necessario indicare dati sensibili. Queste le conclusioni contenute nell'ordinanza n. 22561/2021 della Cassazione.

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Non sussiste l’elemento oggettivo per accogliere l’istanza di anonimizzazione dei dati presentata da un’impresa coinvolta in una controversia sul regime di transito doganale delle merci. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con sentenza n.25173 depositata il 23 agosto 2023.

Il giudice non può negare alla figlia di accedere ai dati sanitari che riguardano i suoi genitori, solo basandosi sulla volontà, mai rimossa, della madre di restare anonima. La Cassazione (sentenza 22497/2021) accoglie sul punto il ricorso di una signora ultracinquantenne, arrivata fino all’ultimo grado di giudizio, per rivendicare il suo diritto di accesso alle origini. La ricorrente chiedeva ai giudici di procedere all’interpello della madre biologica per capire se c’erano margini di ripensamento da parte sua, oltre a chiedere di poter prendere visioni delle informazioni sanitarie relative al genitore naturale e alle anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento alle malattie ereditare trasmissibili.

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Il mantenimento di diversi files, che ritraggono minori in versione esplicitamente sessuale, accessibili dall'interno di un proprio account creato su un sito internet costituisce detenzione di materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 600 quater del Codice penale.

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Per la Cassazione non viola il diritto alla privacy dell’imputato il sequestro in ospedale di provette di sangue raccolte precedentemente per l’effettuazione di analisi mediche. Il campione biologico così acquisito non richiede - al fine di costituire prova legale legittima - il preventivo consenso dell’imputato.

L’indicazione del genere sessuale della persona che acquista un titolo di trasporto tramite l’appellativo signora o signore (se non anche altro) è dato personale che non è necessario allo svolgimento del servizio acquistato e non risulta indispensabile neanche per la personalizzazione di comunicazioni commerciali da parte dell’impresa di trasporto.

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Il presidente di Federprivacy al TG1 Rai

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