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Legittimo il licenziamento del lavoratore che in un giorno di ferie mette le mani sui dati aziendali senza alcun motivo

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4371/2026, ha ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore che, durante un giorno di ferie e alle 6 del mattino, aveva effettuato la movimentazione e sincronizzazione di numerosi file aziendali senza alcuna ragione connessa alle proprie mansioni.

Secondo i giudici di legittimità, una simile condotta – per tempi, modalità e contenuto – poteva far presumere un potenziale sabotaggio informatico, determinando così una rottura irreparabile del vincolo fiduciario tra datore di lavoro e dipendente.

Le decisioni di merito - La vicenda aveva avuto un primo sviluppo davanti ai giudici di merito. In primo grado, il licenziamento disciplinare intimato il 4 gennaio 2022 era stato annullato, con ordine di reintegrazione del lavoratore e condanna della società al pagamento dell’indennità risarcitoria massima prevista.

La Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza, aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro, riconoscendo al lavoratore unicamente l’indennità prevista dall’articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015, nella misura di 12,5 mensilità, oltre accessori.

La posizione della Cassazione: i dati come asset strategico - Confermandosi in linea con la decisione di secondo grado, la Cassazione ha evidenziato come il fatto materiale contestato non potesse dirsi insussistente. Si trattava, infatti, della sincronizzazione simultanea di centinaia di file di rilevanza strategica per l’azienda, riguardanti la configurazione e il funzionamento degli impianti, i programmi di produzione, l’organizzazione del personale e i contenuti formativi.

Si tratta di informazioni che costituiscono un vero e proprio asset aziendale, parte integrante del patrimonio immateriale dell’impresa.

I dati aziendali, specie quando attengono a processi produttivi, know-how tecnico e organizzazione interna – rappresentano un valore economico e competitivo primario, che il datore di lavoro ha il dovere e il diritto di proteggere.

La condotta era stata posta in essere in una giornata in cui al lavoratore era precluso l’accesso ai locali aziendali, essendo in ferie, e in un orario del tutto anomalo rispetto all’attività lavorativa ordinaria. Inoltre, non vi era alcuna plausibile giustificazione collegata alle mansioni assegnate, anche perché la produzione settimanale risultava già pianificata e non vi era alcuna necessità di intervenire sui file relativi alla progettazione dei forni.

Fiducia e responsabilità nel rapporto di lavoro - La decisione valorizza un principio centrale: il rapporto di lavoro subordinato si fonda su un elemento fiduciario essenziale. Il datore di lavoro deve poter confidare nel fatto che il dipendente utilizzi gli strumenti informatici e acceda ai dati aziendali esclusivamente per finalità lecite e coerenti con le proprie mansioni.

Quando il lavoratore mette le mani su informazioni strategiche senza motivo, in un contesto anomalo e in assenza di autorizzazione, viene meno quella fiducia che costituisce il presupposto stesso della collaborazione.

Per queste ragioni, la Cassazione ha ritenuto proporzionata e legittima la sanzione espulsiva, ribadendo che la tutela dei dati aziendali – in quanto patrimonio dell’impresa – è strettamente connessa alla salvaguardia del vincolo fiduciario tra datore e prestatore di lavoro.

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