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La privacy non è di ostacolo per gli eredi che chiedono di accedere ai dati personali del terzo beneficiario della polizza vita

La Corte di Cassazione ha statuito che gli eredi a cui sia negato il diritto di accesso ai dati personali riferibili al terzo beneficiario di una polizza vita possano adire le vie legali ottenendone l’ostensione. In parole povere, la riservatezza dei dati personali deve cedere il passo rispetto all’esercizio di difesa in giudizio.  In linea di principio, non si può che convenire con quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 13 dicembre 2021 n. 39531.

Avv. Domenico Battaglia, Delegato Federprivacy nella provincia di Bolzano

(Nella foto: l'Avv. Domenico Battaglia, Delegato Federprivacy nella provincia di Bolzano)

Osservazioni di natura critica, però, riguardano lo strumento che secondo la Corte sarebbe disponibile agli eredi per tutelare i propri diritti in giudizio. Secondo i Giudici di legittimità, per conoscere i dati anagrafici del terzo beneficiario, gli eredi possono ricorrere al Giudice (ex art. 152 D. Lgs. 196/2003) avvalendosi dei diritti di accesso previsti dalla normativa concernente i dati personali.

La vicenda riguardava la posizione di un dirigente che aveva sottoscritto un fondo di previdenza complementare. Venuto a mancare, la moglie adiva il tribunale di Rovereto, citando il giudizio il fondo di previdenza per ottenere l'accesso alla documentazione previdenziale del marito. Sosteneva che quest'ultimo nelle ultime fasi della malattia aveva provveduto alla sostituzione dei beneficiari in danno della moglie stessa e della figlia. Per questa ragione, la moglie – anche per conto della minore – chiedeva l’accesso ai dati personali del terzo beneficiario richiamando l’articolo 24 lett. f) del D. Lgs. 196/2003.

L’articolo 24, oggi abrogato, disciplinava i casi nei quali il trattamento può essere effettuato senza consenso. Ovvero, in specifico riferimento alla vicenda in questione, il titolare (erede) che abbia disponibilità dei dati personali dell’interessato (terzo beneficiario) può trattarli senza il consenso dell’interessato in forza della disposizione di cui alla lettera f della stessa norma. L’approdo è indiscutibile. Ogni parte giudiziale tratta legittimamente i dati di controparte o di terzi, senza consenso, per difendere un diritto in sede giudiziaria.

L’articolo 24, però, non disciplinava il diritto di accesso ai dati. È sbagliato, quindi, permettere all’erede di diritto di accedere i dati del terzo beneficiario avvalendosi di tale norma. Il diritto di accesso, prima disciplinato dall’articolo 7 D. Lgs. 196/2003, oggi invece è disciplinato dall’articolo 15 GDPR, è un diritto soggettivo dell’interessato relativo ai propri dati ma non si può certo pretendere di accedere ai dati di terzi soggetti.

La stessa Corte, per quanto occorresse, ha specificato che il diritto di accesso in relazione ai dati personali di persone decedute (prima articolo 9, oggi art. 2 terdecies Codice Privacy) è applicabile ai dati del defunto e non dei terzi soggetti.

Questo però non significa che l’erede debba soccombere innanzi al diritto alla riservatezza del terzo beneficiario. Come è stato già scritto in precedenza su questo argomento (Erede vs terzo beneficiario: accesso alla documentazione completa, non è questione di privacy!), l’erede non ha solo il diritto di conoscere i dati dei terzi beneficiari ma più in generale ha diritto di accedere a tutti gli atti del defunto, contengano o meno i dati personali. Quale erede universale ha diritto di ricevere l'intera documentazione contrattuale, essendo divenuto parte del rapporto contrattuale per effetto della successione.

La Cassazione ha statuito che gli eredi a cui sia negato il diritto di accesso ai dati personali del terzo beneficiario di una polizza vita possano ottenere l’ostensione

In questo senso va letto l'articolo 119 D. Lgs. 385/1993 in relazione ai rapporti bancari oppure, in tema di contratti assicurativi, l’articolo 1888 c.c. Quest’ultima norma, così come più in generale i principi di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede, impone alla compagnia assicurativa di rilasciare all'erede copia integrale della documentazione attinente ai contratti conclusi. Il tutto senza omissioni e cancellazioni (Trib. Roma 17 maggio 2012 n. 10185). Come sopra indicato, ottenuti i dati, l’erede li tratterà non in forza del consenso (ci mancherebbe!) bensì legittimamente per la difesa dei propri diritti in giudizio.

In questo senso va letto il provvedimento dell’Autorità Garante 26 ottobre 2017 (Provvedimento Garante Privacy del 26 ottobre 2017 [Doc. Web 7441971]) ove si indica che “la richiesta di conoscere i dati relativi ai beneficiari della polizza assicurativa non rientra nel novero dei diritti esercitabili ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali”. Ormai da tempo l’Autorità Garante afferma che il diritto alla riservatezza non è di ostacolo per l’erede. D’altro canto, la stessa Autorità ribadisce che l’erede non possa riferirsi alla normativa privacy per accedere ai dati di terzi soggetti. Per la tutela dei propri diritti, gli eredi hanno a disposizione altra via, forse ancora più immediata.

Note Autore

Domenico Battaglia Domenico Battaglia

Avvocato del foro di Bolzano, socio membro Federprivacy e Delegato per la provincia di Bolzano. Membro dei gruppi di lavoro per la tutela della privacy nella gestione del personale, cybersecurity e studi professionali di Federprivacy. Docente a contratto presso l'Università di Padova. Data Protection Officer del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano. - Email: [email protected]

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