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Erede vs terzo beneficiario: accesso alla documentazione completa, non è questione di privacy!

Il signor G. scopre che la signora D.D., di cui era erede legittimo, aveva sottoscritto una polizza vita, versando un premio di € 76.500,00, cifra superiore al valore dei beni caduti in successione, designando come beneficiario un soggetto terzo, il quale aveva poi incassato il premio. Richiedeva, quindi, alla società di assicurazioni I.S.V. copia del contratto di assicurazione nella sua interezza nonché copia delle successive dichiarazioni di nomina dei beneficiari. Il materiale richiesto gli perveniva ma oscurato nelle sezioni relative ai dati del terzo beneficiario.

l'Avv. Domenico Battaglia, Delegato Federprivacy nella provincia di Bolzano

(Nella foto: l'Avv. Domenico Battaglia, Delegato Federprivacy nella provincia di Bolzano)


Adito il Tribunale di Marsala ed ottenuto decreto ingiuntivo per la consegna della documentazione completa, si incardinava l’opposizione della compagnia ingiunta e si instaurava la causa di merito.

La decisione - Le due tesi contrapposte possono così riassumersi. La società assicuratrice argomentava che il terzo beneficiario acquistasse un diritto proprio ai sensi dell’art. 1920 co. 3 c.c., il cui relativo credito non andava ricompreso nel patrimonio ereditario; per di più, ai sensi della normativa sulla privacy, l’accesso agli atti sarebbe stato permesso solo a chi fosse stato portatore di un interesse proprio, esclusivamente in relazione ai dati personali concernenti persone decedute e non a ulteriori terzi.

L’ingiungente, invece, affermava che la questione non vertesse sul diritto di accesso agli atti ai sensi dell’articolo 15 Gdpr bensì fosse a tutti gli effetti un’azione contrattuale ai sensi dell’articolo 1888 co. 2 c.c., per cui parte ingiunta era meramente inadempiente in ambito contrattuale.

Testamento, l'erede ha diritto di accedere ai documenti integrali, ma non in forza del Gdpr

Il commento - La sentenza resa dal Tribunale di Marsala si riferisce ad una problematica decisamente comune. L’erede ed il terzo beneficiario hanno interessi ovviamente contrapposti. L’uno ha necessità di conoscere il nominativo dell’altro per poter poi agire in riduzione. L’altro, invece, dopo aver incassato il premio, desidera rimanere sconosciuto per non essere chiamato in giudizio.

Tra i due interessi si frappone l’operato della compagnia assicurativa. Infatti è la compagnia assicurativa a ricevere le istanze dell’erede ed a doverle riscontrare. Nel farlo dovrà oscurare i dati del terzo beneficiario oppure meno?

Già in precedenza (L’erede e l'accesso ai dati di terzi relativi alle polizze vita: è un problema di privacy?) nel criticare un’altra pronuncia di merito, ho indicato quanto sia importante non confondere l’ambito di operatività del Gdpr ed il relativo diritto di accesso ai dati quando in realtà gli strumenti di tutela sono ben altri.

Si badi, non si sta affermando che nella contrapposizione tra erede e terzo beneficiario, la compagnia assicurativa non si debba preoccupare di trattamento i dati correttamente. Tutt’altro! Si sta affermando, ribadendo quanto già indicato in precedenza, che tentare di tutelare i diritti dell’erede facendo riferimento agli strumenti di tutela di cui può godere lo “interessato” (articolo 15 e ss. Gdpr) è del tutto fuori luogo.

L’erede, in quanto successore universale del defunto, ha la possibilità di tutelare i propri diritti (e, quindi, anche ricevere copia del contratto di assicurazione) facendo valere i propri diritti fondati sul titolo negoziale. Applicando, quindi, le relative norme (articolo 1888 c.c., 1375 c.c. e 1175 c.c.), l’erede ha nel suo patrimonio giuridico il diritto di avere copia del contratto di assicurazione senza che i riferimenti del terzo beneficiario debbano essere oscurati.

D’altro canto, se nonostante ciò, l’erede presenta istanza di accesso ai dati in forza degli artt. 15 e ss. Gdpr, la compagnia assicuratrice dovrà rendere solo i dati dell’interessato e non del terzo beneficiario.

Applicando questi concetti, il Tribunale di Marsala, in persona della dott.ssa Francesca Bellafiore, nel distinguendo nettamente i due ambiti, quello contrattuale da quello della privacy, ha stabilito che l’erede aveva esercitato non il diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 Gdpr bensì di diritto alla consegna del contratto ai sensi, tra l’altro, dell’art. 1888 co. 2 c.c., secondo cui “l’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza” … “diritto che spetta all’assicurato/contraente senza limiti quanto ai dati del terzo beneficiario”.

Note Autore

Domenico Battaglia Domenico Battaglia

Avvocato del foro di Bolzano, socio membro Federprivacy e Delegato per la provincia di Bolzano. Membro dei gruppi di lavoro per la tutela della privacy nella gestione del personale, cybersecurity e studi professionali di Federprivacy. Docente a contratto presso l'Università di Padova. Data Protection Officer del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano. - Email: [email protected]

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