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Il fatto che il Garante della protezione dei dati personali riconosca che l’interessato ha subìto una violazione della propria riservatezza, non comporta che quest’ultimo abbia automaticamente diritto ad ottenere un risarcimento del danno.

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Chi crea profili falsi sui social network, nella fattispecie Facebook e Linkedin, e si rende quindi responsabile dei reati di diffamazione aggravata e sostituzione di persona, non può avvalersi della disposizione codicistica relativa alla particolare tenuità del fatto. E’ quanto stabilito da una recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione in materia di Reati informatici.

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Può scattare la particolare tenuità del fatto se la diffamazione nei confronti di alcuni graduati da parte di un militare è avvenuta su una chat WhatsApp con pochi iscritti. È quanto emerge dalla sentenza n. 31898/2023 della prima sezione penale della Cassazione che ha accolto sul punto il ricorso dell’imputato.

Il nuovo articolo 1122-ter Cc, ha introdotto, nel sistema della disciplina condominiale, la video sorveglianza. La nuova disposizione prescrive che le deliberazioni concernenti l'installazione su parti comuni di impianti volti a consentire la videosorveglianza di essi sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, comma 1, Cc.

Per la Corte di cassazione, non bisogna dimenticare che la violazione del segreto professionale si ha solo se la notizia è comunicata a chi non la conosce. Il reato di rivelazione del segreto professionale è previsto e punito dall'articolo 622 del codice penale, che prevede la pena della reclusione fino a un anno o della multa da 30 a 516 euro per tutti coloro che, avendo notizia di un segreto per ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione o arte, lo rivelano senza giusta causa o lo impiegano a proprio o altrui profitto.

La questione affrontata dalla recente sentenza della Corte di Cassazione 28675/2022 attiene al corretto inquadramento sotto il profilo dell'ingiuria piuttosto che della diffamazione degli scritti offensivi in una chat Whatsapp. Nella vicenda il fatto consisteva nell'invio, da parte della imputata, di plurimi messaggi scritti e audio in una chat di whatsapp a cui partecipavano un suo contatto ed altre giovani ragazze, dal contenuto pesantemente offensivo nei confronti del contatto stesso. Messaggi scatenati dal fatto che quest'ultimo le aveva restituito, perché non in grado di accudirlo, un cucciolo di cane che l'imputata gli aveva regalato. 

La Cassazione spiega che per ottenere l'oscuramento dei dati da una sentenza occorrono buoni motivi come la delicatezza della materia o la presenza di dati sensibili. Alla suprema Corte, adita per risolvere una questione di natura tributaria, viene chiesto anche, in via preliminare, di ottenere l'oscuramento dei nomi dalla sentenza. Gli Ermellini nel caso di specie non accolgono l'istanza perché la questione non verte su questioni delicate e nel provvedimento non è necessario indicare dati sensibili. Queste le conclusioni contenute nell'ordinanza n. 22561/2021 della Cassazione.

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Per la Cassazione non viola il diritto alla privacy dell’imputato il sequestro in ospedale di provette di sangue raccolte precedentemente per l’effettuazione di analisi mediche. Il campione biologico così acquisito non richiede - al fine di costituire prova legale legittima - il preventivo consenso dell’imputato.

Se non è provato il danno non basta la diffusione di dati sensibili a fini difensivi in un processo civile perché si configuri il reato di violazione della privacy previsto dall'articolo 167 del Dlgs 196/2003. Lo ha precisato la III sezione penale della Cassazione con la sentenza 20 maggio 2019 n. 23808.

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La posta elettronica e più in generale i dati conservati nella memoria di un computer sono qualificabili come documenti ai sensi dell'articolo 234 del Cppe, pertanto, possono essere acquisibili con le forme del sequestro probatorio, dovendosi escludere, invece, che tale attività acquisitiva soggiaccia alle regole stabilite per la corrispondenza ovvero, a maggior ragione, alla disciplina delle intercettazioni telefoniche. Lo ha detto la Cassazione con la Sentenza n. 28269 del 27 giugno 2019.

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