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Non incorre nel rischio di una sanzione penale chi insulta l'interlocutore in una video chat, anche se alla presenza di più persone. Non scatta infatti il reato di diffamazione, dal momento che la persona offesa è presente, ma si rientra nella fattispecie dell'ingiuria che però è stata depenalizzata dalla legge n. 7 del 2016. La Corte di cassazione, sentenza n. 10905 del 31 marzo 2020, ha così accolto il ricorso di un uomo che era stato condannato al pagamento di 600 euro di multa.

Il soggetto che effettua il trattamento di dati personali deve esaminare e comparare le informazioni in maniera lecita e corretta, dovendo utilizzare solo le informazioni pertinenti rispetto alle finalità per le quali gli stessi sono raccolti. Ciò vale soprattutto nel settore bancario, ove in gioco vi sono l'affidabilità e la puntualità dei pagamenti. Questo è quanto affermato nell'ordinanza della Cassazione n. 368/2021.

Con l’ordinanza 6433 del 18 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza nella quale il Tribunale di Roma negava a un utente il risarcimento del danno da ritardata deindicizzazione di articoli di stampa che lo riguardavano.

È legittimo il decreto di sequestro probatorio di dispositivi informatici privo dell’indicazione del termine di durata, o dei tempi di estrazione dei contenuti, considerato che sovente il Pm non è in grado di conoscerli preventivamente. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 543/2025.

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Attenzione alle critiche espresse sul proprio profilo Facebook. Infatti, può costituire diffamazione la diffusione di foto che riprendono un momento "criticabile" della vita di terzi dando, in pasto all'estesa platea dei social, l'impressione che lo scatto sia rappresentativo di una condotta generalizzata di chi vi è ritratto e di cui così si offende la reputazione. La Corte di cassazione con la sentenza n. 11426/2021 ha respinto il ricorso contro la condanna per diffamazione di un privato cittadino che dopo aver fotografato gli operai di un cantiere pubblico postava la foto su Facebook con una discalia che puntava il dito - con ironia e senza espressioni formalmente offensive - sull'attegiamento estremamente rilassato se non disinteressato rispetto al lavoro che questi stavano svolgendo.

Diffamazione aggravata per un post su Facebook anticipato dall'avviso a "poveri ebeti". La Cassazione con la sentenza 9790/2021 conferma la responsabilità penale a carico di un medico che sulla piattaforma ha utilizzato frasi offensive nei confronti di un avvocato durante una discussione via web. Il ricorrente nell'impugnare la sentenza dei giudici di merito in particolare aveva chiesto l'applicazione della particolare tenuità del fatto o al limite un trattamento sanzionatorio più mite.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3204/2021 conferma la condanna dell'imputata per il reato di diffamazione aggravata, non potendo riconoscere l'attenuante della provocazione in quanto la pubblicazione dei post su Facebook in cui si rende nota la relazione extraconiugale dell'ex marito e le offese rivolte all'amante dell'ex marito, realizzate a distanza di tempo dalla fine della relazione rivelano piuttosto sentimenti di odio e vendetta.

Pochi giorni addietro, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4498 depositata in cancelleria il 14 febbraio 2019, ha ribaltato il principio ormai consolidato per cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, è configurabile il reato anche in assenza di esplicite indicazioni nominative e quando i soggetti siano individuabili tramite riferimenti alle attività svolte.

Con sentenza 24600/2022 la Corte di Cassazione ha chiarito che sono da ritenersi pienamente utilizzabili, in quanto legittima ne è l'acquisizione come documento, i messaggi presenti sulle chat dei social-network fotografati dallo schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili (cd. screenshot). E non è imposto alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività, che consiste nella realizzazione di una fotografia che si caratterizza soltanto per il suo oggetto, costituito appunto da uno schermo sul quale è visibile un testo o un'immagine; non c’è invero alcuna differenza tra una tale fotografia e quella di un qualsiasi altro oggetto.

Ai fini della diffamazione a mezzo mail – dunque con invio a più destinatari – è sufficiente la mera conoscibilità della comunicazione mediale, non essendo dirimente che la mail sia stata effettivamente 'aperta', risultando invece necessario che sia stata scaricata dal sistema. Lo ribadisce la Cassazione con la sentenza n. 12511 depositata il 24 marzo 2023.

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