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Il soggetto che effettua il trattamento di dati personali deve esaminare e comparare le informazioni in maniera lecita e corretta, dovendo utilizzare solo le informazioni pertinenti rispetto alle finalità per le quali gli stessi sono raccolti. Ciò vale soprattutto nel settore bancario, ove in gioco vi sono l'affidabilità e la puntualità dei pagamenti. Questo è quanto affermato nell'ordinanza della Cassazione n. 368/2021.

Attenzione alle critiche espresse sul proprio profilo Facebook. Infatti, può costituire diffamazione la diffusione di foto che riprendono un momento "criticabile" della vita di terzi dando, in pasto all'estesa platea dei social, l'impressione che lo scatto sia rappresentativo di una condotta generalizzata di chi vi è ritratto e di cui così si offende la reputazione. La Corte di cassazione con la sentenza n. 11426/2021 ha respinto il ricorso contro la condanna per diffamazione di un privato cittadino che dopo aver fotografato gli operai di un cantiere pubblico postava la foto su Facebook con una discalia che puntava il dito - con ironia e senza espressioni formalmente offensive - sull'attegiamento estremamente rilassato se non disinteressato rispetto al lavoro che questi stavano svolgendo.

Diffamazione aggravata per un post su Facebook anticipato dall'avviso a "poveri ebeti". La Cassazione con la sentenza 9790/2021 conferma la responsabilità penale a carico di un medico che sulla piattaforma ha utilizzato frasi offensive nei confronti di un avvocato durante una discussione via web. Il ricorrente nell'impugnare la sentenza dei giudici di merito in particolare aveva chiesto l'applicazione della particolare tenuità del fatto o al limite un trattamento sanzionatorio più mite.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3204/2021 conferma la condanna dell'imputata per il reato di diffamazione aggravata, non potendo riconoscere l'attenuante della provocazione in quanto la pubblicazione dei post su Facebook in cui si rende nota la relazione extraconiugale dell'ex marito e le offese rivolte all'amante dell'ex marito, realizzate a distanza di tempo dalla fine della relazione rivelano piuttosto sentimenti di odio e vendetta.

Pochi giorni addietro, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4498 depositata in cancelleria il 14 febbraio 2019, ha ribaltato il principio ormai consolidato per cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, è configurabile il reato anche in assenza di esplicite indicazioni nominative e quando i soggetti siano individuabili tramite riferimenti alle attività svolte.

Con sentenza 24600/2022 la Corte di Cassazione ha chiarito che sono da ritenersi pienamente utilizzabili, in quanto legittima ne è l'acquisizione come documento, i messaggi presenti sulle chat dei social-network fotografati dallo schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili (cd. screenshot). E non è imposto alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività, che consiste nella realizzazione di una fotografia che si caratterizza soltanto per il suo oggetto, costituito appunto da uno schermo sul quale è visibile un testo o un'immagine; non c’è invero alcuna differenza tra una tale fotografia e quella di un qualsiasi altro oggetto.

Ai fini della diffamazione a mezzo mail – dunque con invio a più destinatari – è sufficiente la mera conoscibilità della comunicazione mediale, non essendo dirimente che la mail sia stata effettivamente 'aperta', risultando invece necessario che sia stata scaricata dal sistema. Lo ribadisce la Cassazione con la sentenza n. 12511 depositata il 24 marzo 2023.

Nel caso di mail a contenuto diffamatorio, il reato si consuma con il "recapito" della missiva elettronica presso il computer del destinatario. È in quel momento, dunque, che si radica anche la competenza a giudicare. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 38144/2023.

Per il reato di diffamazione a mezzo social network, commesso da più imputati con residenza in luoghi diversi e collocati in circondari diversi, la competenza per territorio appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato. Ad affermare questo principio è la sentenza 7377/2023 della quinta sezione della Cassazione.

Il giudice competente in caso di diffamazione via web va individuato con criterio del luogo del domicilio dell'imputato. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, Sezione V, con la sentenza del 12 gennaio 2021 n. 854 che ha confermato questo importante principio, quanto mai attuale in questo particolare periodo storico, nel quale a causa delle limitazioni sociali, il web è indiscusso protagonista.

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