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Avvocato che parla male del collega incastrato dalla registrazione effettuata di nascosto dal cliente nello studio legale. Il file audio è utilizzabile nel processo civile in quanto riproduzione meccanica ex art. 2712 del Codice Civile né l'uso è precluso dal Codice Privacy: anche nel penale, infatti, la registrazione eseguita all'insaputa dell'interlocutore da una persona che è presente alla conversazione costituisce una prova documentale non costituisce un'intercettazione e dunque resta fuori dal campo delle garanzie ad hoc. Lo stabiliscono le s.u. civili della Cassazione con la Sentenza 20384/21.

Un dipendente può utilizzare le conversazioni di suoi colleghi, registrate a loro insaputa e senza il loro consenso, se questo utilizzo è funzionale alla tutela giudiziale di un proprio diritto. Con questo principio, coerente con l’indirizzo maggioritario della giurisprudenza, la Corte di cassazione (ordinanza 24797/2024) riafferma il primato della tutela dei mezzi di difesa rispetto alle esigenze di riservatezza dei terzi.

Quando si chiede a una persona il consenso a trattare i suoi dati personali perché siano dati in pasto a un algoritmo chiamato ad assumere una qualche decisione il consenso non è valido se la persona non è adeguatamente informata delle logiche alla base dell’algoritmo. È la sintesi di una bella Sentenza depositata nei giorni scorsi dai Giudici della Corte di Cassazione.

La Corte di cassazione, con ordinanza del 26.12.2025, n. 34217, fornisce alcuni chiarimenti interpretativi in ordine alla portata applicativa dell’art. 64-ter, commi 1 e 3, disp. att. cod. proc. pen.

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L'assegno circolare versato sul conto dell'imprenditore o del professionista può sempre essere imputato dal fisco a ricavi in nero. Ciò anche se la banca rifiuta di rivelare chi emette il titolo per motivi di privacy. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 24238 dell'8 settembre 2021, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate.

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Costituisce appropriazione indebita la sottrazione definitiva di file o dati informatici attuata mediante duplicazione e successiva cancellazione da un personal computer aziendale, affidato al colpevole per motivi di lavoro e restituito formattato. I dati informatici, per struttura fisica, misurabilità delle dimensioni e trasferibilità, devono essere considerati come cose mobili ai sensi della legge penale. Lo chiarisce la Cassazione con la Sentenza 11959/2020 della Seconda sezione penale con la quale la Corte modifica un orientamento contrario a ritenere applicabile l’appropriazione indebita, reato punito con pena fino a 3 anni, alla condotta di sottrazione di file.

Da un’indagine della Guardia di finanza emergeva che undici schede telefoniche fossero state intestate a cinque ignari cittadini in spregio della normativa che ne richiede l'obbligo di identificazione dell'assegnatario dell'utenza e l'obbligo di rendere agli interessati le informazioni relativamente al trattamento dei dati personali.

Il Telepass non è uno strumento di controllo difensivo in senso stretto e non è nemmeno “neutro” per quanto riguarda le informazioni che può fornire sugli spostamenti effettuati da un dipendente. Di conseguenza l’utilizzabilità di queste ultime, da parte del datore di lavoro, è soggetta agli obblighi di adeguata informazione preventiva al dipendente prevista dall’articolo 4, comma 3, dello statuto dei lavoratori.

Se mancano i verbali delle conversazioni, le intercettazioni non sono utilizzabili. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 8045 depositata il 1 marzo, accogliendo il ricorso di un imputato in processo per droga. Secondo il ricorrente infatti posto che era risultato illeggibile il supporto che avrebbe dovuto contenere la riproduzione delle conversazioni intercettate, il difensore aveva eccepito l'inutilizzabilità delle richieste di autorizzazione delle operazioni di intercettazioni telefoniche, acquisite dal Tribunale, "in quanto mancano le registrazioni e i verbali delle operazioni compiute e i cd brogliacci".

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Sono legittime le videoregistrazioni aventi a oggetto comportamenti comunicativi e non comunicativi disposte dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio. Nel caso di specie per cui si è espressa la Cassazione con la sentenza 5253/2020 le telecamere erano state allocate all'interno delle scale di un edificio e al di fuori del pianerottolo di un appartamento.

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Il furto d'identità con l'intelligenza artificiale

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