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Un tormento durato mesi, quello subito da una donna perseguitata da un collega di lavoro, che non accettando il rifiuto delle sue avances aveva continuato a covare risentimento ponendo in essere una vera e propria attività di spionaggio e persecuzione, con molestie, minacce e ingiurie tramite telefono, sms, e social network, arrivando perfino a violare il suo profilo Facebook. Con la sentenza della Quinta Sezione Penale della Cassazione 47049/2019, per l'uomo è stata confermata la condanna per il reato di stalking ai sensi dell'art. 612 bis del Codice Penale con una pena di due anni e sei mesi di reclusione.

La Corte di Cassazione ha statuito che gli eredi a cui sia negato il diritto di accesso ai dati personali riferibili al terzo beneficiario di una polizza vita possano adire le vie legali ottenendone l’ostensione. In parole povere, la riservatezza dei dati personali deve cedere il passo rispetto all’esercizio di difesa in giudizio.  In linea di principio, non si può che convenire con quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 13 dicembre 2021 n. 39531.Osservazioni di natura critica, però, riguardano lo strumento che secondo la Corte sarebbe disponibile agli eredi per tutelare i propri diritti in giudizio.

La videoripresa di comportamenti non comunicativi è prova atipica nel processo e ad essa non si applica il regime "garantista" delle intercettazioni.La registrazione non captativa dello scambio di messaggi tra le persone inquadrate non contrasta né con l'inviolabilità del domicilio né con le regole autorizzatorie delle intercettazioni. La ripresa di comportamenti non comunicativi costituisce prova atipica nel processo e non necessita dell'autorizzazione del giudice delle indagini.

Con l'affermarsi dei Big Data si espande anche la nozione di "dati personali" e dunque la necessità che il relativo trattamento avvenga nel rispetto della Privacy. Con una decisione inedita, la n. 19270/2021, la Corte di Cassazione ha infatti accolto, con rinvio, il ricorso di un automobilista che chiedeva la condanna di una nota casa automobilistica tedesca al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti per aver rilasciato un duplicato della chiave elettronica dell'auto a un truffatore.

La Cassazione penale coglie l'occasione per valutare la legittimità dell'acquisizione di dati informatici rappresentativi di comunicazioni decripatate e già in possesso di autorità giudiziaria di altro Stato membro, che ha proceduto al loro repriento e a renderle intellegibili al pari di un documento. I giudici di legittimità affermano che la spendibilità in un procedimento penale in Italia del dato acquisito dal giudice straniero europeo è fondata sul rispetto delle regole procedurali del Paese Ue di acquisizione e che si presumono rispettate dall'autorità giudiziaria straniera richiesta di procedere alla trasmissione.

È legittimo il licenziamento del dipendente che ha pubblicato plurimi insulti ai suoi capi sulla propria pagina Facebook. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 27939/2021, respingendo il ricorso di un account manager di Tim. Confermata dunque la decisione della Corte di appello di Roma che nel novembre 2018, aveva respinto il ricorso contro il licenziamento "per giusta causa" di un addetto alla "Gestione della comunicazione pubblicitaria nazionale ad uso locale" (insegne della grande distribuzione, eventi, promozione locale dei negozi).

Licenziamento disciplinare del dipendente che cede a terzi le proprie credenziali per l'accesso al sistema informatico dell'Amministrazione per effettuare revisioni di veicoli con esito positivo mai avvenute nella realtà. Il provvedimento. Questo il contenuto della sentenza n. 27960/2018, che di fatto ha respinto l'appello della lavoratrice.

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La Corte di Cassazione ha di recente affrontato un tema particolarmente spinoso, declinando i principi utili per bilanciare il diritto all’oblio con quello alla cronaca.  La decisione nasce da una vicenda piuttosto comune: un soggetto che aveva patteggiato una condanna ad otto mesi per truffa in pubbliche forniture (dispositivi medicali) adiva l’Autorità Giudiziaria citando in giudizio la testata giornalista online sulla base della persistenza in rete della notizia di cronaca relativa.

Il trojan o captatore informatico non costituisce un autonomo mezzo di ricerca della prova, ma “solo” una particolare modalità tecnica per effettuare l’intercettazione delle conversazioni tra presenti. Di conseguenza non può rientrare tra i metodi il cui utilizzo, per l’effetto di pressione sulla libertà fisica e morale della persona, è vietato dal Codice di procedura penale. Inoltre, la possibile intercettazione di conversazioni di cui è vietata la captazione ha effetti non tanto sul decreto che autorizza all’uso del trojan, quanto su quella specifica intercettazione e solo su quella, che potrebbe essere giudicata come inutilizzabile.

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e la Corte di Cassazione si sono recentemente pronunciate a tutela di consumatori e utenti, i cui dati personali sono spesso oggetto di campagne promozionali di marketing. Gli operatori del settore sono tenuti ad osservare molteplici norme per svolgere attività di marketing, da ultimo quelle derivanti dalla nuova disciplina in materia di Registro delle opposizioni. Ci sono, tuttavia, delle modalità, osservando le quali gli operatori possono promuovere, legittimamente, i propri servizi e prodotti.

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