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Rating reputazionale su internet: l'algoritmo deve essere conosciuto e serve un consenso specifico dell'utente
Stretta della Cassazione in materia di privacy sulle piattaforme web per la creazione di profili reputazionali. L'algoritmo di funzionamento deve essere conosciuto ed oggetto di un consenso specifico da parte del cliente. Lo ha stabilito la Prima sezione civile, sentenza n. 14381 depositata oggi, accogliendo il ricorso del Garante privacy nei confronti di Mevaluate Onlus. Un'Associazione che si propone di contrastare "fenomeni basati sulla creazione di profili artefatti o inveritieri e di calcolare in maniera imparziale il cd. rating reputazione, in modo da consentire a terzi una verifica di reale credibilità".
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Rating reputazionale sul web, necessario il consenso sul funzionamento dell’algoritmo
La Cassazione torna sulle modalità di manifestazione del consenso per l’adesione alle piattaforme online di rating reputazionale. In particolare, quando si ha a che fare con un sistema di valutazione automatico basato su algoritmi il soggetto deve conoscere il procedimento che conduce al risultato e su questo deve fornire il proprio consenso.
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Reato postare su siti porno fotomontaggi con volti presi da Facebook
Scatta il reato di trattamento illecito di dati personali per chi -anche solo in un breve lasso di tempo - posta su siti porno fotomontaggi realizzati a partire da foto di sue conoscenti, prelevate da Facebook. E non costituisce valida difesa sostenere che si tratti solo di "una bravata". La Cassazione con la sentenza n. 43534 ha così confermato la condanna a sei mesi per il reato lesivo della privacy di ben 17 ragazze, nonostante avessero tutte rimesso la querela per diffamazione a seguito di uno spontaneo risarcimento di 1.300 euro ciascuna da parte del ricorrente.
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Registrare di nascosto i colleghi non viola la privacy se serve ai fini della prova contro il datore di lavoro
Registrare di nascosto le conversazioni con i colleghi non costituisce motivo di licenziamento per giusta causa. Infatti è legittimo il comportamento del lavoratore finalizzato a precostituirsi un mezzo di prova contro il datore di lavoro per una causa futura o imminente. È dunque possibile produrre in giudizio le registrazioni occulte di vari colloqui avvenuti con i colleghi, in quanto il diritto di difesa prevale sulla tutela della privacy. Attenzione però: le registrazioni sul lavoro sono consentite a patto che i dialoghi siano pertinenti alla tesi da sostenere in giudizio e il mezzo utilizzato non ecceda le finalità.
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Responsabile il blogger che non rimuove i commenti ingiuriosi segnalati dall'utente diffamato
Per la Corte di cassazione, ordinanza n. 17360/2025, l’obbligo di rimozione delle informazioni illecite memorizzate sorge per l’hosting provider nel momento stesso in cui egli, in qualunque modo, acquisisca la conoscenza di fatti o circostanze che rendano tale illiceità manifesta.
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Ripresa mentre beve l'aperitivo con l'amante finisce nel video di un cantante famoso: la casa discografica paga i danni
La casa discografica paga i danni per violazione della privacy alla signora ripresa in un video di cantante famoso mentre sta mano nella mano, in una romantica serata napoletana, con un uomo che non è suo marito. Una relazione extraconiugale diventa così di dominio pubblico, in una zona nella quale il dvd venduto anche in abbinata con la rivista Sorrisi e Canzoni Tv, era andato a ruba. Nella stessa provincia in cui abitava la signora e dove le persone sono curiose.
Rischi e pericoli di una società tecnologicamente sempre più giovane ma non scevra da antichi mali
“Ignorantia iuris non excusat”, solevano dire i nostri antenati, attraverso una locuzione che nel corso degli anni ha assunto molteplici sfaccettature. È vero, la presunzione che il cittadino, latamente inteso, conosca la legge applicabile è una necessità prima che una verità. Ci sono, tuttavia, circostanze in cui l’inconsapevolezza/superficialità/furbizia regna, con la correlata possibilità di celarsi dietro un cavillo per evitare il peggio. Ed è ancora e proprio il frequente uso dei social network a condurre ad una nuova, parallela e straziante verità: l’alzarsi dell’asticella della liceità di ciò che con essi viene compiuto.
Sanzioni privacy, l'ultima parola spetta al giudice
Sulle sanzioni privacy l'ultima parola spetta al giudice. Il magistrato ha il potere di modificare, aumentandolo o diminuendolo, l'importo irrogato dal Garante della privacy. Così ha deciso la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 27189 del 22/9/2023.
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Sanzioni privacy, la mano del giudice è leggera se non c'è pericolo che si reiteri la violazione
Sanzioni milionarie privacy ai minimi termini, se non c'è pericolo di reiterazione della violazione. Le ammende previste dal Gdpr, che arrivano fino a 20 milioni di euro per le p.a., possono essere ridotte a importi bassissimi e anche azzerate: questo quando la violazione si è realizzata in circostanze del tutto peculiari e difficilmente ripetibili.
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Se si cita il moroso nella bacheca condominiale scatta il risarcimento danni per indebita diffusione di dati personali
L'esposizione in bacheca di documentazione dalla quale possa ricavarsi il nominativo dei condomini morosi è da ritenersi vietata ed espone l'autore al risarcimento dei danni per indebita diffusione dei dati personali, perché in tal modo le informazioni possono venire a conoscenza dei soggetti terzi che transitano nelle parti comuni (fornitori, parenti e amici dei condomini, ecc.). E i danni risarcibili sono anche quelli non patrimoniali, potendosi quindi ricorrere alla prova presuntiva e alla liquidazione equitativa del pregiudizio subito.
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Il presidente di Federprivacy al TG1 Rai
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