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Integra il reato di cui all'articolo 615-ter del Cp, la condotta di colui che accede abusivamente all'altrui casella di posta elettronica, trattandosi di uno spazio di memoria, protetto da una password personalizzata, di un sistema informatico destinato alla memorizzazione di messaggi, o di informazioni di altra natura, nell'esclusiva disponibilità del suo titolare, identificato da un account registrato presso il provider del servizio. Lo dice la Cassazione con la sentenza 2 maggio 2019 n. 18284.

La diffusione via WhatsApp a un solo destinatario delle fotografie pornografiche minorili, anche se originate da selfie, rientra nell’ipotesi di reato prevista dall’articolo 600-ter, comma 4, del Codice penale, che punisce con la reclusione fino a tre anni la cessione, anche a titolo gratuito, di materiale pedopornografico, a prescindere da chi abbia scattato le fotografie. La pronuncia della Cassazione 5522 depositata il 12 febbraio scorso chiude il cerchio sulla divulgazione dei selfie erotici autoprodotti dai minorenni.

I social network hanno rivitalizzato il reato di sostituzione di persona, nato per punire condotte ben lontane dal mondo del digitale. Il reato, previsto dall’articolo 494 del Codice penale, ha dato luogo nel passato a una curiosa giurisprudenza che configurava l’illecito in tutti i casi di matrimoni per procura in cui uno dei due coniugi mentiva sul proprio status sociale o addirittura sulla propria identità.

Un trentasettenne milanese è stato assolto dalla Corte di Cassazione dall'accusa di aver fotografato e filmato la vicina di casa che usciva nuda dalla doccia della sua abitazione senza preoccuparsi della finestra del bagno priva di tende. La notizia ha destato non poco scalpore nell'opinione pubblica, perché sembrerebbe che tale verdetto abbia sancito definitivamente l'addio alle speranze di vedere tutelata la nostra privacy almeno tra le mura domestiche.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione civile, Sezione I, 01 marzo 2023 n. 6177) interviene su "uno dei principali dilemmi del costituzionalismo liberale democratico contemporaneo: come debba essere definito l'equilibrio fra l'indi-viduo e la collettività nell'era dei dati”. Per gestire le domande di indennità di malattia e indirizzare i controlli medici, l’INPS ha per anni utilizzato un software denominato SAVIO. Il programma informatico assegnava ad ogni domanda un indice, o score, collegato a determinate variabili quali la durata della prognosi, il luogo di provenienza del certificato, la quantità dei certificati presentati dal lavoratore, il settore produttivo, l’età, il genere, la qualifica, la retribuzione, la dimensione dell’azienda, la tipologia del rapporto di lavoro. 

È meritata la sanzione inflitta dal Garante della privacy alla Regione Abruzzo, per aver pubblicato sul suo sito i nomi e i cognomi degli ammessi e degli esclusi in un concorso riservato ai disabili. Con l’indicazione dei nomi e l’espresso riferimento alla legge 68/1999 che riguarda le “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, si rivela, infatti, un dato sensibile relativo alla salute dei candidati. La Cassazione respinge il ricorso della Regione contro la sanzione amministrativa di 20 mila euro, emanata dall’Authority per la violazione del Codice privacy.

Google paga i danni morali per la mancata rimozione delle url - relative ad una notizia oggetto di una condanna per diffamazione - comprese quelle riferibili ai siti gestiti da altri motori di ricerca. E questo perché Google come internet service provider, mette a disposizione degli utenti i riferimenti necessari per identificarli. La Cassazione (sentenza 18430/2022) respinge il ricorso di Google Llc, contro la condanna a pagare 25 mila euro di danni morali a causa della sofferenza patita da un utente.

Fa giurisprudenza la sentenza della Cassazione n. 7708 del marzo scorso che ha condannato "Yahoo!" - riconosciuto come "hosting provider attivo" e dunque fuori dal regime di limitazione della responsabilità prevista per gli "hosting puri" - a rimuovere una serie spezzoni di popolari trasmissioni Mediaset ("Amici" e Striscia la notizia") dalla propria sezione video.

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I magistrati non sono di per sé "personaggi pubblici", solo perché svolgono una funzione indiscutibilmente di pubblico rilievo. Per cui la pubblicazione della loro immagine è legittima solo col consenso dell'interessato e solo entro i limiti per cui è stato prestato. Anche se ciò non esclude a priori che un giudice possa comunque assurgere a persona pubblica se ricorrono alcune circostanze o caratteristiche. Questo il chiarimento contenuto nella sentenza della Corte di cassazione penale n. 13197 depositata il 29 aprile 2020.

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Il like sui post antisemiti pubblicati nei social network è un grave indizio del reato di istigazione all’odio razziale. Il gradimento, infatti, non solo dimostra, incrociato con altre evidenze, l’adesione al gruppo virtuale nazifascista, ma contribuisce alla maggiore diffusione di un messaggio, già di per sé idoneo a raggiungere un numero indeterminato di persone. La Cassazione, con la sentenza n. 4534, respinge il ricorso contro una misura cautelare disposta dal Gip, per il reato di istigazione all’odio razziale.

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Ansa: presentato alla Camera il libro 'Smetti di farti spiare difendi la tua privacy'

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