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Legittimo il licenziamento per giusta causa della dipendente di banca quando consegna - con modalità del tutto clandestine - documentazione riservata all'ex direttore implicato in procedimenti penali. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza 26023/19.

Frenata della Cassazione sul diritto all'oblio su internet. Per la Suprema corte se va riconosciuto il diritto alla deindicizzazione dei risultati con cui il motore di ricerca associa il nome di un privato cittadino ad una vicenda giudiziaria di interesse mediatico ma ormai superata, resta invece in forse la pretesa di eliminare in toto la notizia attraverso la cancellazione anche delle pagine e delle copie cache. Va infatti operato un "bilanciamento" prima di impedire completamente l'accesso alla informazione relativa alla vicenda qualora operata mediante altre chiavi di ricerca. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 3952/2022, ha così accolto il ricorso di Yahoo! Emea Limited e Yahoo Italia Srl contro il Garante della Privacy.

L'oblio te lo puoi scordare. È questo il pensiero che deve essere balenato nella testa dell'incredulo XX che contava sulla legge italiana per non vedere catalogati da Google i suoi dati, contenuti in un decreto di archiviazione di un procedimento penale, da cui ne era uscito benissimo, addirittura “archiviato”.

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Se siete donne e iniziate a ricevere telefonate da parte di uomini interessati a ricevere prestazioni sessuali, qualcuno potrebbe avervi tirato un brutto scherzo, pubblicando a vostra insaputa il vostro numero di telefono in qualche sito di incontri piccanti su Internet. Questo è in pratica quello che è realmente accaduto ad una signora siciliana, il cui cellulare era stato iscritto da una conoscente in una chat erotica, associando ad esso due nicknames ed invitando i frequentatori della community a luci rosse a contattare l’ignara titolare dell'utenza per riceverne prestazioni sessuali. Che si fosse trattato di un gioco di cattivo gusto, o di qualche vendetta personale, fatto sta che tutto ciò è costato caro all'autrice del gesto.

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La sentenza è per sua natura atto che può circolare solo in copia, restando l'originale allegato a raccolta. Ne discende che la trasmissione della stessa, accompagnata dalla prospettazione di conformità all'originale in conseguenza della simulata celebrazione del giudizio, si manifesta idonea a ledere il pubblico affidamento. È irrilevante la circostanza di fatto legata alla materiale esistenza o meno dell'atto "originale" rispetto al quale dovrebbe operarsi il raffronto comparativo con la copia, perché l'attività falsificatoria effettuata con la modalità della contraffazione assume come riferimento non tanto la copia in sé, quanto il falso contenuto dichiarativo o di attestazione, apparentemente mostrato dalla copia formata ed esibita.

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Per il controllo biometrico dei lavoratori occorre un consenso specifico dei lavoratori stessi; infatti, l'azienda deve dichiarare con precisione e conformità di legge in che modo e se verrà utilizzato uno strumento di rilevazione biometrica. Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 19 maggio 2023, n. 13873. Preliminarmente, sul punto è necessario comprendere quale normativa è applicabile per il trattamento del consenso.

Diffamazione per il medico che diffonde una email arrivatagli dalla madre sui metodi inumani ( in particolare sui medicinali somministrati al giovane) operati sul figlio nel reparto di psichiatria. Il medico aveva eccepito l'eccessiva genericità delle imputazioni a suo carico e per questo aveva invocato l'applicazione della particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 131-bis del codice penale. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 2705/20.

Integra il reato di cui all'articolo 615-ter del Cp, la condotta di colui che accede abusivamente all'altrui casella di posta elettronica, trattandosi di uno spazio di memoria, protetto da una password personalizzata, di un sistema informatico destinato alla memorizzazione di messaggi, o di informazioni di altra natura, nell'esclusiva disponibilità del suo titolare, identificato da un account registrato presso il provider del servizio. Lo dice la Cassazione con la sentenza 2 maggio 2019 n. 18284.

La diffusione via WhatsApp a un solo destinatario delle fotografie pornografiche minorili, anche se originate da selfie, rientra nell’ipotesi di reato prevista dall’articolo 600-ter, comma 4, del Codice penale, che punisce con la reclusione fino a tre anni la cessione, anche a titolo gratuito, di materiale pedopornografico, a prescindere da chi abbia scattato le fotografie. La pronuncia della Cassazione 5522 depositata il 12 febbraio scorso chiude il cerchio sulla divulgazione dei selfie erotici autoprodotti dai minorenni.

I social network hanno rivitalizzato il reato di sostituzione di persona, nato per punire condotte ben lontane dal mondo del digitale. Il reato, previsto dall’articolo 494 del Codice penale, ha dato luogo nel passato a una curiosa giurisprudenza che configurava l’illecito in tutti i casi di matrimoni per procura in cui uno dei due coniugi mentiva sul proprio status sociale o addirittura sulla propria identità.

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Il Presidente di Federprivacy a Settegiorni su Rai Uno

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