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Niente danni se non si prova la gravità delle conseguenze provocate dalla diffusione di dati personali
Dalla lesione del diritto alla privacy scaturisce il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali solo se si dimostra la gravità e la serietà delle conseguenze patite dall'illegittima circolazione dei propri dati personali. Ciò in ossequio al principio costituzionale di solidarietà derivante dall'articolo 2 della Carta. La Cassazione, con la sentenza n. 29982/2020, ha perciò respinto la richiesta di ristoro avanzata in base alla tesi che l'illegittima diffusione di dati personali determini automaticamente un danno non patrimoniale senza necessità di dimostrare le gravi e serie conseguenze chevil titolare abbia patito.
Non c'è la tenuità del fatto per chi diffama sui social
Chi crea profili falsi sui social network, nella fattispecie Facebook e Linkedin, e si rende quindi responsabile dei reati di diffamazione aggravata e sostituzione di persona, non può avvalersi della disposizione codicistica relativa alla particolare tenuità del fatto. E’ quanto stabilito da una recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione in materia di Reati informatici.
Non viola il segreto professionale il medico che comunica l'infertilità del marito alla ex che ne è già a conoscenza
Per la Corte di cassazione, non bisogna dimenticare che la violazione del segreto professionale si ha solo se la notizia è comunicata a chi non la conosce. Il reato di rivelazione del segreto professionale è previsto e punito dall'articolo 622 del codice penale, che prevede la pena della reclusione fino a un anno o della multa da 30 a 516 euro per tutti coloro che, avendo notizia di un segreto per ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione o arte, lo rivelano senza giusta causa o lo impiegano a proprio o altrui profitto.
Per la violazione della privacy non basta la diffusione di dati sensibili in un processo civile
Se non è provato il danno non basta la diffusione di dati sensibili a fini difensivi in un processo civile perché si configuri il reato di violazione della privacy previsto dall'articolo 167 del Dlgs 196/2003. Lo ha precisato la III sezione penale della Cassazione con la sentenza 20 maggio 2019 n. 23808.
Posta elettronica e dati nella memoria del computer acquisibili con le forme del sequestro probatorio
La posta elettronica e più in generale i dati conservati nella memoria di un computer sono qualificabili come documenti ai sensi dell'articolo 234 del Cppe, pertanto, possono essere acquisibili con le forme del sequestro probatorio, dovendosi escludere, invece, che tale attività acquisitiva soggiaccia alle regole stabilite per la corrispondenza ovvero, a maggior ragione, alla disciplina delle intercettazioni telefoniche. Lo ha detto la Cassazione con la Sentenza n. 28269 del 27 giugno 2019.
Pubblica amministrazione, l'ente si può rivalere sul singolo dirigente, ma prima deve comunque pagare la sanzione privacy
La multa del Garante colpisce il comune e non il sindaco o il singolo dirigente. Si tratta infatti di una sanzione amministrativa atipica destinata alla persona giuridica. In buona sostanza la sanzione la pagherà l'ente ma poi lo stesso municipio dovrà avviare tutte le necessarie verifiche interne finalizzate a recuperare il danno. Lo ha evidenziato la Corte di cassazione, sez. II civ., con l'ordinanza n. 18292 del 3 settembre 2020.
Quando il cronista diventa storico, con il passare del tempo il diritto all’oblio si rafforza
Quando il cronista diventa storico, allora il diritto all’oblio si rafforza. Ovvero, la pubblicazione di un articolo che, a distanza di anni, ripropone, con nome e cognome del protagonista, fatti ormai passati, non è legittima. A meno che si tratti di personaggi tuttora di pubblico interesse.
Reato postare su siti porno fotomontaggi con volti presi da Facebook
Scatta il reato di trattamento illecito di dati personali per chi -anche solo in un breve lasso di tempo - posta su siti porno fotomontaggi realizzati a partire da foto di sue conoscenti, prelevate da Facebook. E non costituisce valida difesa sostenere che si tratti solo di "una bravata". La Cassazione con la sentenza n. 43534 ha così confermato la condanna a sei mesi per il reato lesivo della privacy di ben 17 ragazze, nonostante avessero tutte rimesso la querela per diffamazione a seguito di uno spontaneo risarcimento di 1.300 euro ciascuna da parte del ricorrente.
Registrare di nascosto i colleghi non viola la privacy se serve ai fini della prova contro il datore di lavoro
Registrare di nascosto le conversazioni con i colleghi non costituisce motivo di licenziamento per giusta causa. Infatti è legittimo il comportamento del lavoratore finalizzato a precostituirsi un mezzo di prova contro il datore di lavoro per una causa futura o imminente. È dunque possibile produrre in giudizio le registrazioni occulte di vari colloqui avvenuti con i colleghi, in quanto il diritto di difesa prevale sulla tutela della privacy. Attenzione però: le registrazioni sul lavoro sono consentite a patto che i dialoghi siano pertinenti alla tesi da sostenere in giudizio e il mezzo utilizzato non ecceda le finalità.
Rischi e pericoli di una società tecnologicamente sempre più giovane ma non scevra da antichi mali
“Ignorantia iuris non excusat”, solevano dire i nostri antenati, attraverso una locuzione che nel corso degli anni ha assunto molteplici sfaccettature. È vero, la presunzione che il cittadino, latamente inteso, conosca la legge applicabile è una necessità prima che una verità. Ci sono, tuttavia, circostanze in cui l’inconsapevolezza/superficialità/furbizia regna, con la correlata possibilità di celarsi dietro un cavillo per evitare il peggio. Ed è ancora e proprio il frequente uso dei social network a condurre ad una nuova, parallela e straziante verità: l’alzarsi dell’asticella della liceità di ciò che con essi viene compiuto.
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