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Visualizza articoli per tag: cassazione

Se siete donne e iniziate a ricevere telefonate da parte di uomini interessati a ricevere prestazioni sessuali, qualcuno potrebbe avervi tirato un brutto scherzo, pubblicando a vostra insaputa il vostro numero di telefono in qualche sito di incontri piccanti su Internet. Questo è in pratica quello che è realmente accaduto ad una signora siciliana, il cui cellulare era stato iscritto da una conoscente in una chat erotica, associando ad esso due nicknames ed invitando i frequentatori della community a luci rosse a contattare l’ignara titolare dell'utenza per riceverne prestazioni sessuali. Che si fosse trattato di un gioco di cattivo gusto, o di qualche vendetta personale, fatto sta che tutto ciò è costato caro all'autrice del gesto.

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La sentenza è per sua natura atto che può circolare solo in copia, restando l'originale allegato a raccolta. Ne discende che la trasmissione della stessa, accompagnata dalla prospettazione di conformità all'originale in conseguenza della simulata celebrazione del giudizio, si manifesta idonea a ledere il pubblico affidamento. È irrilevante la circostanza di fatto legata alla materiale esistenza o meno dell'atto "originale" rispetto al quale dovrebbe operarsi il raffronto comparativo con la copia, perché l'attività falsificatoria effettuata con la modalità della contraffazione assume come riferimento non tanto la copia in sé, quanto il falso contenuto dichiarativo o di attestazione, apparentemente mostrato dalla copia formata ed esibita.

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Per il controllo biometrico dei lavoratori occorre un consenso specifico dei lavoratori stessi; infatti, l'azienda deve dichiarare con precisione e conformità di legge in che modo e se verrà utilizzato uno strumento di rilevazione biometrica. Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 19 maggio 2023, n. 13873. Preliminarmente, sul punto è necessario comprendere quale normativa è applicabile per il trattamento del consenso.

Diffamazione per il medico che diffonde una email arrivatagli dalla madre sui metodi inumani ( in particolare sui medicinali somministrati al giovane) operati sul figlio nel reparto di psichiatria. Il medico aveva eccepito l'eccessiva genericità delle imputazioni a suo carico e per questo aveva invocato l'applicazione della particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 131-bis del codice penale. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 2705/20.

Integra il reato di cui all'articolo 615-ter del Cp, la condotta di colui che accede abusivamente all'altrui casella di posta elettronica, trattandosi di uno spazio di memoria, protetto da una password personalizzata, di un sistema informatico destinato alla memorizzazione di messaggi, o di informazioni di altra natura, nell'esclusiva disponibilità del suo titolare, identificato da un account registrato presso il provider del servizio. Lo dice la Cassazione con la sentenza 2 maggio 2019 n. 18284.

La diffusione via WhatsApp a un solo destinatario delle fotografie pornografiche minorili, anche se originate da selfie, rientra nell’ipotesi di reato prevista dall’articolo 600-ter, comma 4, del Codice penale, che punisce con la reclusione fino a tre anni la cessione, anche a titolo gratuito, di materiale pedopornografico, a prescindere da chi abbia scattato le fotografie. La pronuncia della Cassazione 5522 depositata il 12 febbraio scorso chiude il cerchio sulla divulgazione dei selfie erotici autoprodotti dai minorenni.

I social network hanno rivitalizzato il reato di sostituzione di persona, nato per punire condotte ben lontane dal mondo del digitale. Il reato, previsto dall’articolo 494 del Codice penale, ha dato luogo nel passato a una curiosa giurisprudenza che configurava l’illecito in tutti i casi di matrimoni per procura in cui uno dei due coniugi mentiva sul proprio status sociale o addirittura sulla propria identità.

Un trentasettenne milanese è stato assolto dalla Corte di Cassazione dall'accusa di aver fotografato e filmato la vicina di casa che usciva nuda dalla doccia della sua abitazione senza preoccuparsi della finestra del bagno priva di tende. La notizia ha destato non poco scalpore nell'opinione pubblica, perché sembrerebbe che tale verdetto abbia sancito definitivamente l'addio alle speranze di vedere tutelata la nostra privacy almeno tra le mura domestiche.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione civile, Sezione I, 01 marzo 2023 n. 6177) interviene su "uno dei principali dilemmi del costituzionalismo liberale democratico contemporaneo: come debba essere definito l'equilibrio fra l'indi-viduo e la collettività nell'era dei dati”. Per gestire le domande di indennità di malattia e indirizzare i controlli medici, l’INPS ha per anni utilizzato un software denominato SAVIO. Il programma informatico assegnava ad ogni domanda un indice, o score, collegato a determinate variabili quali la durata della prognosi, il luogo di provenienza del certificato, la quantità dei certificati presentati dal lavoratore, il settore produttivo, l’età, il genere, la qualifica, la retribuzione, la dimensione dell’azienda, la tipologia del rapporto di lavoro. 

È meritata la sanzione inflitta dal Garante della privacy alla Regione Abruzzo, per aver pubblicato sul suo sito i nomi e i cognomi degli ammessi e degli esclusi in un concorso riservato ai disabili. Con l’indicazione dei nomi e l’espresso riferimento alla legge 68/1999 che riguarda le “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, si rivela, infatti, un dato sensibile relativo alla salute dei candidati. La Cassazione respinge il ricorso della Regione contro la sanzione amministrativa di 20 mila euro, emanata dall’Authority per la violazione del Codice privacy.

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25 maggio 2023: il Privacy Day Forum al CNR di Pisa nel giorno del 5° anniversario del GDPR

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