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Email protetta: accesso abusivo concorre con la violazione di corrispondenza e danneggiamento dati

Integra il reato di cui all'articolo 615-ter del Cp, la condotta di colui che accede abusivamente all'altrui casella di posta elettronica, trattandosi di uno spazio di memoria, protetto da una password personalizzata, di un sistema informatico destinato alla memorizzazione di messaggi, o di informazioni di altra natura, nell'esclusiva disponibilità del suo titolare, identificato da un account registrato presso il provider del servizio. Lo dice la Cassazione con la sentenza 2 maggio 2019 n. 18284.

Né, in senso contrario, potrebbe risolversi l'offensività della condotta entro il perimetro declinato dagli articoli 616e 635-bis del Cp, che tutelano, rispettivamente, il contenuto della corrispondenza la protezione fisica degli apparati informatici, sanzionando però condotte ultronee e successive rispetto alla abusiva introduzione in sistema informatico protetto.

Per l'effetto, quindi, in ipotesi di accesso abusivo a una casella di posta elettronica protetta da password, il reato di cui articolo 615-ter del Cp concorre con il delitto di violazione di corrispondenza, in relazione alla acquisizione del contenuto delle mail custodite nell'archivio, e con il reato di danneggiamento di dati informatici, nel caso in cui, all'abusiva modificazione delle credenziali d'accesso, consegue l'inutilizzabilità della casella di posta da parte del titolare.

In termini, sezione V, 28 ottobre 2015, Bastoni, secondo cui la casella di posta elettronica rappresenta un"sistema informatico", essendo uno spazio di memoria destinato alla memorizzazione di messaggi, o informazioni di altra natura (immagini, video, ecc.), di un soggetto identificato da un account registrato presso un provider del servizio: pertanto, allorché questa "porzione di memoria" sia protetta mediante l'apposizione di una password, in modo tale da rivelare la chiara volontà dell'utente di farne uno spazio a sé riservato, ogni accesso abusivo concreta l'elemento materiale del reato di cui all'articolo 615 ter del Cp.

Secondo la sentenza 18284/2019 tale soluzione si spiega con il fatto che la casella di posta elettronica è tecnicamente riconducibile alla nozione di sistema informatico, inteso come complesso organico di elementi fisici (hardware) e astratti (software) che compongono un apparato di elaborazione dati, come definito dalla Convenzione di Budapest, ratificata dalla legge n. 48 del 2008 nei termini di "qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica di dati".

Fonte: Il Sole 24 Ore

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