NEWS

Diritto all'oblio: se il tribunale dispone la deindicizzazione sul web ma Google risponde picche

L'oblio te lo puoi scordare. È questo il pensiero che deve essere balenato nella testa dell'incredulo XX che contava sulla legge italiana per non vedere catalogati da Google i suoi dati, contenuti in un decreto di archiviazione di un procedimento penale, da cui ne era uscito benissimo, addirittura “archiviato”.

Diritto all'oblio: quel che il giudice fa, Google disfa

XX era disturbato da quei frammenti sul sommario virtuale planetario. Eppure, il 30 dicembre 2022 XX era pieno di fiducia perché quel giorno entrava in vigore l'articolo 64-ter delle disposizioni di attuazioni del codice di procedura penale. Il titolo del 64-ter era ed è promettente: diritto all'oblio degli imputati e degli indagati.

E altrettanto latore di allettanti promesse ne è il contenuto: a richiesta, è assicurata la deindicizzazione dei provvedimenti di archiviazione rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'interessato. Il tutto ufficializzato è da un'annotazione formale rilasciata dal tribunale. XX, ottenuta l'annotazione, pensava di avere l'asso nella manica per ottenere la rimozione di quei fastidiosi frammenti sparati dal motore di ricerca.

Ma Google ha risposto picche, in nome del diritto a informare e a essere informati. Il nostro XX, allora, si è rivolto al Garante della privacy, che, dopo essersi districato in uno slalom tra paletti strettissimi, ha dovuto dare un dispiacere a XX (così chiamato nel provvedimento n. 430 del 28 settembre 2023): niente oscuramento digitale.

Nell'euforia della festa di fine 2022 XX non aveva dato peso a una velenosa citazione da parte del prima amato ora odiato 64-ter: l'oblio vive ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Ue sulla privacy. L'oblio scompare solo se le notizie sono di rilevanza pubblica (concetto palpabile come la sostanza di un fantasma).

Antonio Ciccia Messina, Professore a contratto di “Tutela della privacy e trattamento dei dati digitali”, Università della Valle d’Aosta

(Nella foto: Antonio Ciccia Messina, Professore a contratto di “Tutela della privacy e trattamento dei dati digitali”, Università della Valle d’Aosta)

E, nel caso di XX, pare che la attuale rilevanza pubblica ci fosse. Ma allora, si è chiesto XX, cosa contano la legge, il tribunale e il suo timbro? Non è strano che quel timbro è come se non ci sia, anche se proviene da un tribunale e che Google possa tenerlo in non cale, senza necessità di impugnarlo?

Tutto per la superficialità di due legislatori: quello europeo che scontorna il perimetro dell'oblio velandone i confini e quello italiano che inquadra l'oblio nel miraggio del 64-ter.

Fonte: Italia Oggi del 4 novembre 2023 - di Antonio Ciccia Messina

Note Autore

Antonio Ciccia Messina Antonio Ciccia Messina

Professore a contratto di "Tutela della privacy e trattamento dei dati Digitali” presso l'Università della Valle d’Aosta. Avvocato, autore di Italia Oggi e collaboratore giornali e riviste giuridiche e appassionato di calcio e della bellezza delle parole.

Prev Cybersecurity e privacy: due elementi inseparabili per una difesa dei dati completa
Next Nel mondo iperconnesso le competenze trasversali in materia di protezione dei dati non sono un lusso ma una necessità

Privacy Day Forum 2024: intervista a Pasquale Stanzione

Mappa dell'Italia Puglia Molise Campania Abruzzo Marche Lazio Umbria Basilicata Toscana Emilia Romagna Calabria

Rimani aggiornato gratuitamente con la nostra newsletter settimanale
Ho letto l'Informativa Privacy