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L'attivazione di servizi telefonici a pagamento non richiesti viola la privacy
Giro di vite contro l'attivazione sui cellulari di servizi a pagamento non richiesti: le Telco non possono difendersi semplicemente invocando un "fraintendimento" tra l'operatore e il cliente. La Corte di cassazione, sentenza n. 27554/2021 ha infatti confermato la decisione del Garante privacy relativa al trattamento illecito operato da Tim per aver attivato in via unilaterale l'opzione "Internet Play" sul telefono di un cliente.
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La Cassazione dà ragione a Report: “il Garante della Privacy non può esercitare il suo potere senza limiti di tempo”
Con la sentenza n. 759/2025 del 16 dicembre 2025, la Cassazione fissa un principio che va ben oltre il singolo caso: l’Autorità non può esercitare il proprio potere punitivo senza limiti di tempo, tenendo per anni sotto schiaffo chi fa giornalismo d’inchiesta. La decisione chiude definitivamente una lunga partita tra Report, la Rai, il Garante della privacy, e Armando Siri.
La Cassazione respinge il ricorso di Telecom contro il Garante Privacy e conferma il divieto di recupero del consenso dei dati personali
Confermato dalla Cassazione il divieto del Garante della Privacy nei confronti di Telecom di portare avanti la campagna "recupero consenso" per acquisire il via libera all'utilizzo dei dati dei clienti che, in precedenza, hanno escluso di voler essere contattati telefonicamente "per finalità promozionali". Ad avviso dei supremi giudici, - che hanno disatteso la tesi che tale campagna non sarebbe "riconducibile alla nozione di comunicazione commerciale" - "una comunicazione telefonica finalizzata ad ottenere il consenso per fini di marketing, da chi l'abbia precedentemente negato, è essa stessa una 'comunicazione commerciale'"
La Cassazione si pronuncia sulla natura istantanea del reato di illecito trattamento dei dati personali
La Corte di Cassazione, accogliendo un rinvio pregiudiziale per questioni di competenza territoriale ex art. 24-bis del Codice di Procedura Penale sollevato dal Tribunale di Perugia, si è pronunciata sulla natura giuridica del reato di illecito trattamento dei dati personali.
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La collega rifiuta le sue avances, lui si trasforma in stalker e hacker
Un tormento durato mesi, quello subito da una donna perseguitata da un collega di lavoro, che non accettando il rifiuto delle sue avances aveva continuato a covare risentimento ponendo in essere una vera e propria attività di spionaggio e persecuzione, con molestie, minacce e ingiurie tramite telefono, sms, e social network, arrivando perfino a violare il suo profilo Facebook. Con la sentenza della Quinta Sezione Penale della Cassazione 47049/2019, per l'uomo è stata confermata la condanna per il reato di stalking ai sensi dell'art. 612 bis del Codice Penale con una pena di due anni e sei mesi di reclusione.
La privacy non è di ostacolo per gli eredi che chiedono di accedere ai dati personali del terzo beneficiario della polizza vita
La Corte di Cassazione ha statuito che gli eredi a cui sia negato il diritto di accesso ai dati personali riferibili al terzo beneficiario di una polizza vita possano adire le vie legali ottenendone l’ostensione. In parole povere, la riservatezza dei dati personali deve cedere il passo rispetto all’esercizio di difesa in giudizio. In linea di principio, non si può che convenire con quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 13 dicembre 2021 n. 39531.Osservazioni di natura critica, però, riguardano lo strumento che secondo la Corte sarebbe disponibile agli eredi per tutelare i propri diritti in giudizio.
La responsabilità della diffusione dei dati sanitari causata dal “cattivo funzionamento” del software ricade sulla Provincia autonoma
La responsabilità sui dati personali illecitamente diffusi a causa del cattivo funzionamento del software ricade sulla Provincia autonoma e non sulla Asl. La Cassazione ha precisato, infatti, che le attività di trattamento con riferimento alle quali si è verificata la violazione dei dati personali, rientrano nella sfera di titolarità della Provincia autonoma di Bolzano e non anche della Azienda sanitaria.
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La videoripresa di azioni non comunicative è atto d'indagine legittimo diverso dalle intercettazioni
La videoripresa di comportamenti non comunicativi è prova atipica nel processo e ad essa non si applica il regime "garantista" delle intercettazioni.La registrazione non captativa dello scambio di messaggi tra le persone inquadrate non contrasta né con l'inviolabilità del domicilio né con le regole autorizzatorie delle intercettazioni. La ripresa di comportamenti non comunicativi costituisce prova atipica nel processo e non necessita dell'autorizzazione del giudice delle indagini.
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Le indagini archiviate restano nel Ced del Viminale per 20 anni
Una notizia di reato, anche se archiviata, resta nel Centro elaborazione dati del ministero dell'Interno fino a un massimo di vent’anni. La Cassazione ha così bollato come inammissibile il ricorso, con il quale il soggetto segnalato chiedeva la cancellazione di una informativa di reato - senza seguito giudiziario - dal Ced del Viminale.
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Le informazioni contenute nella chiave elettronica dell'auto sono dati personali
Con l'affermarsi dei Big Data si espande anche la nozione di "dati personali" e dunque la necessità che il relativo trattamento avvenga nel rispetto della Privacy. Con una decisione inedita, la n. 19270/2021, la Corte di Cassazione ha infatti accolto, con rinvio, il ricorso di un automobilista che chiedeva la condanna di una nota casa automobilistica tedesca al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti per aver rilasciato un duplicato della chiave elettronica dell'auto a un truffatore.
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Privacy Day Forum 2025: il servizio dell'Ansa
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