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Se non è provato il danno non basta la diffusione di dati sensibili a fini difensivi in un processo civile perché si configuri il reato di violazione della privacy previsto dall'articolo 167 del Dlgs 196/2003. Lo ha precisato la III sezione penale della Cassazione con la sentenza 20 maggio 2019 n. 23808.

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La posta elettronica e più in generale i dati conservati nella memoria di un computer sono qualificabili come documenti ai sensi dell'articolo 234 del Cppe, pertanto, possono essere acquisibili con le forme del sequestro probatorio, dovendosi escludere, invece, che tale attività acquisitiva soggiaccia alle regole stabilite per la corrispondenza ovvero, a maggior ragione, alla disciplina delle intercettazioni telefoniche. Lo ha detto la Cassazione con la Sentenza n. 28269 del 27 giugno 2019.

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Tutela della riservatezza e adempimenti degli amministratori di condominio rappresentano un binomio ricco di insidie che possono sfociare in una violazione della riservatezza dei condòmini. Lo ha ribadito, ancora una volta, la Suprema Corte con la pronuncia dell’ordinanza n. 29323 del 7 ottobre 2022.  Il ricorso, avente ad oggetto trattamento illecito di dati personali e conseguente richiesta di risarcimento del danno, è stato proposto avverso la pronuncia del Tribunale di Bari (n. 3453/2020 depositata il 11/11/2020).

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In materia di protezione di dati personali, il verbale di accertamento che attesta l'infrazione non può essere impugnato direttamente dall'interessato. Si tratta, infatti, di un atto a carattere procedimentale non idoneo a produrre effetti sulla situazione soggettiva, che viene incisa solo per effetto dell'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione. Solo contro tale atto è possibile proporre opposizione. Ad affermarlo è la Cassazione con l'ordinanza n. 19947/2021.

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La multa del Garante colpisce il comune e non il sindaco o il singolo dirigente. Si tratta infatti di una sanzione amministrativa atipica destinata alla persona giuridica. In buona sostanza la sanzione la pagherà l'ente ma poi lo stesso municipio dovrà avviare tutte le necessarie verifiche interne finalizzate a recuperare il danno. Lo ha evidenziato la Corte di cassazione, sez. II civ., con l'ordinanza n. 18292 del 3 settembre 2020.

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Quando il cronista diventa storico, allora il diritto all’oblio si rafforza. Ovvero, la pubblicazione di un articolo che, a distanza di anni, ripropone, con nome e cognome del protagonista, fatti ormai passati, non è legittima. A meno che si tratti di personaggi tuttora di pubblico interesse.

Stretta della Cassazione in materia di privacy sulle piattaforme web per la creazione di profili reputazionali. L'algoritmo di funzionamento deve essere conosciuto ed oggetto di un consenso specifico da parte del cliente. Lo ha stabilito la Prima sezione civile, sentenza n. 14381 depositata oggi, accogliendo il ricorso del Garante privacy nei confronti di Mevaluate Onlus. Un'Associazione che si propone di contrastare "fenomeni basati sulla creazione di profili artefatti o inveritieri e di calcolare in maniera imparziale il cd. rating reputazione, in modo da consentire a terzi una verifica di reale credibilità".

La Cassazione torna sulle modalità di manifestazione del consenso per l’adesione alle piattaforme online di rating reputazionale. In particolare, quando si ha a che fare con un sistema di valutazione automatico basato su algoritmi il soggetto deve conoscere il procedimento che conduce al risultato e su questo deve fornire il proprio consenso.

Scatta il reato di trattamento illecito di dati personali per chi -anche solo in un breve lasso di tempo - posta su siti porno fotomontaggi realizzati a partire da foto di sue conoscenti, prelevate da Facebook. E non costituisce valida difesa sostenere che si tratti solo di "una bravata". La Cassazione con la sentenza n. 43534  ha così confermato la condanna a sei mesi per il reato lesivo della privacy di ben 17 ragazze, nonostante avessero tutte rimesso la querela per diffamazione a seguito di uno spontaneo risarcimento di 1.300 euro ciascuna da parte del ricorrente.

Registrare di nascosto le conversazioni con i colleghi non costituisce motivo di licenziamento per giusta causa. Infatti è legittimo il comportamento del lavoratore finalizzato a precostituirsi un mezzo di prova contro il datore di lavoro per una causa futura o imminente. È dunque possibile produrre in giudizio le registrazioni occulte di vari colloqui avvenuti con i colleghi, in quanto il diritto di difesa prevale sulla tutela della privacy. Attenzione però: le registrazioni sul lavoro sono consentite a patto che i dialoghi siano pertinenti alla tesi da sostenere in giudizio e il mezzo utilizzato non ecceda le finalità.

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Il furto d'identità con l'intelligenza artificiale

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