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Quando il cronista diventa storico, allora il diritto all’oblio si rafforza. Ovvero, la pubblicazione di un articolo che, a distanza di anni, ripropone, con nome e cognome del protagonista, fatti ormai passati, non è legittima. A meno che si tratti di personaggi tuttora di pubblico interesse.

Stretta della Cassazione in materia di privacy sulle piattaforme web per la creazione di profili reputazionali. L'algoritmo di funzionamento deve essere conosciuto ed oggetto di un consenso specifico da parte del cliente. Lo ha stabilito la Prima sezione civile, sentenza n. 14381 depositata oggi, accogliendo il ricorso del Garante privacy nei confronti di Mevaluate Onlus. Un'Associazione che si propone di contrastare "fenomeni basati sulla creazione di profili artefatti o inveritieri e di calcolare in maniera imparziale il cd. rating reputazione, in modo da consentire a terzi una verifica di reale credibilità".

La Cassazione torna sulle modalità di manifestazione del consenso per l’adesione alle piattaforme online di rating reputazionale. In particolare, quando si ha a che fare con un sistema di valutazione automatico basato su algoritmi il soggetto deve conoscere il procedimento che conduce al risultato e su questo deve fornire il proprio consenso.

Scatta il reato di trattamento illecito di dati personali per chi -anche solo in un breve lasso di tempo - posta su siti porno fotomontaggi realizzati a partire da foto di sue conoscenti, prelevate da Facebook. E non costituisce valida difesa sostenere che si tratti solo di "una bravata". La Cassazione con la sentenza n. 43534  ha così confermato la condanna a sei mesi per il reato lesivo della privacy di ben 17 ragazze, nonostante avessero tutte rimesso la querela per diffamazione a seguito di uno spontaneo risarcimento di 1.300 euro ciascuna da parte del ricorrente.

Registrare di nascosto le conversazioni con i colleghi non costituisce motivo di licenziamento per giusta causa. Infatti è legittimo il comportamento del lavoratore finalizzato a precostituirsi un mezzo di prova contro il datore di lavoro per una causa futura o imminente. È dunque possibile produrre in giudizio le registrazioni occulte di vari colloqui avvenuti con i colleghi, in quanto il diritto di difesa prevale sulla tutela della privacy. Attenzione però: le registrazioni sul lavoro sono consentite a patto che i dialoghi siano pertinenti alla tesi da sostenere in giudizio e il mezzo utilizzato non ecceda le finalità.

La casa discografica paga i danni per violazione della privacy alla signora ripresa in un video di cantante famoso mentre sta mano nella mano, in una romantica serata napoletana, con un uomo che non è suo marito. Una relazione extraconiugale diventa così di dominio pubblico, in una zona nella quale il dvd venduto anche in abbinata con la rivista Sorrisi e Canzoni Tv, era andato a ruba. Nella stessa provincia in cui abitava la signora e dove le persone sono curiose.

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“Ignorantia iuris non excusat”, solevano dire i nostri antenati, attraverso una locuzione che nel corso degli anni ha assunto molteplici sfaccettature. È vero, la presunzione che il cittadino, latamente inteso, conosca la legge applicabile è una necessità prima che una verità. Ci sono, tuttavia, circostanze in cui l’inconsapevolezza/superficialità/furbizia regna, con la correlata possibilità di celarsi dietro un cavillo per evitare il peggio. Ed è ancora e proprio il frequente uso dei social network a condurre ad una nuova, parallela e straziante verità: l’alzarsi dell’asticella della liceità di ciò che con essi viene compiuto.

Martedì, 10 Ottobre 2023 10:23

Sanzioni privacy, l'ultima parola spetta al giudice

Sulle sanzioni privacy l'ultima parola spetta al giudice. Il magistrato ha il potere di modificare, aumentandolo o diminuendolo, l'importo irrogato dal Garante della privacy. Così ha deciso la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 27189 del 22/9/2023.

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Sanzioni milionarie privacy ai minimi termini, se non c'è pericolo di reiterazione della violazione. Le ammende previste dal Gdpr, che arrivano fino a 20 milioni di euro per le p.a., possono essere ridotte a importi bassissimi e anche azzerate: questo quando la violazione si è realizzata in circostanze del tutto peculiari e difficilmente ripetibili.

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L'esposizione in bacheca di documentazione dalla quale possa ricavarsi il nominativo dei condomini morosi è da ritenersi vietata ed espone l'autore al risarcimento dei danni per indebita diffusione dei dati personali, perché in tal modo le informazioni possono venire a conoscenza dei soggetti terzi che transitano nelle parti comuni (fornitori, parenti e amici dei condomini, ecc.). E i danni risarcibili sono anche quelli non patrimoniali, potendosi quindi ricorrere alla prova presuntiva e alla liquidazione equitativa del pregiudizio subito.

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Privacy Day Forum 2023: i momenti salienti

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