Niente danni se non si prova la gravità delle conseguenze provocate dalla diffusione di dati personali
Dalla lesione del diritto alla privacy scaturisce il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali solo se si dimostra la gravità e la serietà delle conseguenze patite dall'illegittima circolazione dei propri dati personali. Ciò in ossequio al principio costituzionale di solidarietà derivante dall'articolo 2 della Carta. La Cassazione, con la sentenza n. 29982/2020, ha perciò respinto la richiesta di ristoro avanzataPer leggere questo articolo devi essere registrato ed effettuare il login!