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Violano la privacy le registrazioni delle riunioni all'insaputa dei partecipanti, ma sono utilizzabili per esigenze di difesa

Violano la privacy le registrazioni delle riunioni all'insaputa dei partecipanti, ma sono utilizzabili per esigenze di difesa

Registrare la riunione in ufficio all'insaputa dei partecipanti viola la privacy, ma, nonostante ciò, qualche volta la registrazione è utilizzabile. È questa la sintesi desumibile da uno sguardo di insieme delle più recenti sentenze, che si occupano di episodi più frequenti che in passato grazie al fatto che è facilissimo registrare una conversazione: basta avere un telefonino cosiddetto intelligente.

Diritto all'oblio: il Garante italiano può ordinare a Google la deindicizzazione globale

Diritto all'oblio: il Garante italiano può ordinare a Google la deindicizzazione globale

Per dare attuazione al "diritto all'oblio", le Autorità italiane - e cioè il Garante per la privacy ed anche i giudici - possono ordinare, in conformità al diritto Ue, al gestore di un motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione globale: il cd. global delisting o global removal. Un repulisti esteso dunque anche ai Paese extra europei, andando a incidere sulle versioni del motore al di fuori dell'Ue. La decisione dovrà essere presa all'esito di un bilanciamento tra il diritto della persona alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà d'informazione, tuttavia - e questo è un altro passaggio decisivo - tale valutazione va fatta "secondo gli standard di protezione dell'ordinamento italiano", senza dunque badare alle regole vigenti nei paesi esteri.

Lo smartphone sequestrato deve essere restituito al legittimo proprietario dopo che è stata realizzata la copia forense

Lo smartphone sequestrato deve essere restituito al legittimo proprietario dopo che è stata realizzata la copia forense

Lo smartphone sequestrato deve essere restituito al legittimo proprietario dopo che è stata realizzata la copia forense. Una volta che la memoria del telefonino è stata clonata, possono essere svolte ulteriori indagini e viene meno la necessità di mantenere il sequestro probatorio sul cellulare e sulla scheda. Così la sentenza 44010/22 della Cassazione, VI sez. pen.

Corte di Giustizia UE: no a pubblicità indiscriminata su tutti i dati personali di chi partecipa a una gara di appalto

Corte di Giustizia UE: no a pubblicità indiscriminata su tutti i dati personali di chi partecipa a una gara di appalto

Se è vero che la tutela della riservatezza nel settore dell'aggiudicazione degli appalti pubblici vada bilanciata con i principi di trasparenza e di tutela giurisdizionale effettiva è pur vero che è illegittima una legislazione nazionale che imponga la pubblicità di ogni informazione comunicata dagli operatori economici offerenti, con la sola eccezione dei segreti commerciali, se non prevede che l'amministrazione aggiudicatrice possa negare determinate informazioni che devono rimanere inaccessibili a tutela della privacy degli operatori.

La Corte di Giustizia UE boccia parte della direttiva contro riciclaggio e terrorismo: viola la privacy

La Corte di Giustizia UE boccia parte della direttiva contro riciclaggio e terrorismo: viola la privacy

Per la Corte Ue, convocata in Grande Sezione (cause riunite C-37/20 e C-601/20), alcune disposizioni della direttiva antiriciclaggio (2015/849 per come modificata dalla direttiva 2018/843) sono "invalide" alla luce della "Carta". In particolare, quelle che permettono agli Stati membri di rendere accessibili in ogni caso al pubblico le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio.

Se si cita il moroso nella bacheca condominiale scatta il risarcimento danni per indebita diffusione di dati personali

Se si cita il moroso nella bacheca condominiale scatta il risarcimento danni per indebita diffusione di dati personali

L'esposizione in bacheca di documentazione dalla quale possa ricavarsi il nominativo dei condomini morosi è da ritenersi vietata ed espone l'autore al risarcimento dei danni per indebita diffusione dei dati personali, perché in tal modo le informazioni possono venire a conoscenza dei soggetti terzi che transitano nelle parti comuni (fornitori, parenti e amici dei condomini, ecc.). E i danni risarcibili sono anche quelli non patrimoniali, potendosi quindi ricorrere alla prova presuntiva e alla liquidazione equitativa del pregiudizio subito.

Privacy Day Forum 2025: il servizio dell'Ansa

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