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Basta la sigla '104' per violare la privacy del lavoratore fruitore di permessi per persone disabili

Basta la sigla '104' per violare la privacy del lavoratore fruitore di permessi per persone disabili

Attenzione a numeri e sigle. Se solo richiamano aspetti sanitari, sono di per se stessi dati sanitari. Anche se non abbinati a una determinata persona. Lo ha imparato a proprie spese un liceo scientifico, colpevole di avere pubblicato sul sito internet un elenco del personale fruitore di permessi previsti dalla legge 104/1992 (legge-quadro per l'assistenza delle persone handicappate). Mera indicazione della cifra «104», errore umano della diffusione e natura riservata della pagina del sito non sono valse a evitare l'ingiunzione del Garante della privacy di pagamento di 4 mila euro (provvedimento n. 290 del 1° settembre 2022).

Consumatori in allerta chiedono maggiore trasparenza sull'utilizzo e sulla protezione dei loro dati personali da parte delle imprese

Consumatori in allerta chiedono maggiore trasparenza sull'utilizzo e sulla protezione dei loro dati personali da parte delle imprese

I consumatori italiani chiedono maggiore trasparenza sull'utilizzo e sulla protezione dei dati personali da parte delle imprese. Inoltre, sempre più utenti sono favorevoli all'uso dell'intelligenza artificiale nel trattamento dei dati ma sono preoccupati per l'uso che le aziende ne fanno nella gestione delle informazioni in loro possesso. Ad attestarlo sono i contenuti del Cisco Consumer Privacy report 2022, l'annuale analisi globale relativa alla percezione e ai comportamenti dei consumatori in materia di privacy, secondo cui gli utenti di tutto il mondo si stanno attivando sempre più per incrementare la protezione dei propri dati.

Decreto trasparenza: le disposizioni transitorie non sono poi così tanto transitorie

Decreto trasparenza: le disposizioni transitorie non sono poi così tanto transitorie

Il D.lgs 104/2022 cd. “Decreto Trasparenza” non smette di stupire; l’articolo 16 “Disposizioni transitorie” non riguarda necessariamente solo un limitato periodo di tempo ma potrebbe estendere lo stato “transitorio” ad un lungo arco di tempo, creando una possibile disparità tra i lavoratori. In questo articolo si vuole approfondire questo aspetto. L’art. 3 del c.d. “decreto trasparenza” o più correttamente D.lgs. 27.06.2022 n. 104, entrato in vigore il 13 agosto scorso, sottolinea come il suo scopo sia quello di comunicare a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente le informazioni ivi previste, sul presupposto che la loro conoscenza consenta al lavoratore di tutelare con più efficacia i propri diritti.

Attenzione alla corretta nomina del Dpo altrimenti arriva la sanzione dell'autorità

Attenzione alla corretta nomina del Dpo altrimenti arriva la sanzione dell'autorità

Vietato scegliere un Dpo in conflitto di interessi. Sbagliarsi a nominarlo può costare salatissime sanzioni alle imprese. Come è capitato a una società di commercio elettronico tedesca condannata dal locale garante della privacy a una sanzione di 525 mila euro. Oppure a una banca belga, che ha subito una pena pecuniaria di 75 mila euro. O come, ancora, è avvenuto anche in Italia dove lo ha imparato a sue spese un ente, cui il Garante della privacy ha ingiunto di pagare 5 mila euro (cumulativamente anche per altre violazioni). Per evitare di dover aprire il portafoglio bisogna rispettare il Gdpr, il quale, peraltro, anche a proposito della nomina del Dpo, si profonde in equivoche espressioni, che mettono molti in difficoltà i pratici.

Diffamazione su Facebook, furto di identità da provare in concreto

Diffamazione su Facebook, furto di identità da provare in concreto

Scatta il reato di diffamazione per chi pubblica sul proprio profilo Facebook, e su di una pagina del social: "Il quotidiano di…", un testo che attribuisce ad una persona specifica, identificata per nome e cognome, il danneggiamento della propria moto qualificandola come "schizofrenica certificata". Né per togliersi dai guai è sufficiente appellarsi ad un furto di identità disconoscendo l'account. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39805/2022, respingendo il ricorso di un uomo condannato nel 2021 dalla Corte di appello di Caltanissetta.

La ripetibilità della valutazione del rischio nell’ambito della protezione dei dati personali

La ripetibilità della valutazione del rischio nell’ambito della protezione dei dati personali

Il processo di valutazione del rischio è composto da tre fasi: l’identificazione, l’analisi e la ponderazione. Il trattamento del rischio è un passo successivo. Affinché una valutazione del rischio, nel suo complesso, possa essere considerata di buona qualità, deve possedere diverse caratteristiche; tra queste la “ripetibilità”, ovvero garantire che la valutazione, effettuate da soggetti diversi e/o in tempi diversi, (purché in relazione al medesimo contesto), dia risultati simili e confrontabili.

Ansa: presentato alla Camera il libro 'Smetti di farti spiare difendi la tua privacy'

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