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La Commissione UE presenta una roadmap per garantire l’accesso ai dati nelle indagini penali da parte delle forze dell’ordine
Il 24 giugno 2025 la Commissione Europea ha presentato una roadmap che definisce la propria tabella di marcia per garantire che le forze dell'ordine nell'UE abbiano un accesso effettivo e legale ai dati. La tabella di marcia è un importante risultato nell’ambito di “ProtectEU”, la strategia di sicurezza interna dell’UE, che la Commissione ha presentato ad aprile di quest’anno.
Le indagini archiviate restano nel Ced del Viminale per 20 anni
Una notizia di reato, anche se archiviata, resta nel Centro elaborazione dati del ministero dell'Interno fino a un massimo di vent’anni. La Cassazione ha così bollato come inammissibile il ricorso, con il quale il soggetto segnalato chiedeva la cancellazione di una informativa di reato - senza seguito giudiziario - dal Ced del Viminale.
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Le sfide della responsabilità penale dell'intelligenza artificiale
La responsabilità penale dell'intelligenza artificiale implica la necessità di stabilire se e come una macchina possa essere ritenuta colpevole di un reato, considerando che gli algoritmi operano sulla base di dati e istruzioni fornite dagli esseri umani.
Licenziato chi visiona e preleva dati personali altrui accedendo al database aziendale per finalità diverse da quelle lavorative
Con la sentenza n. 28887/2025, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato riguardante l’accesso abusivo a sistema informatico, aggiungendo però la rilevanza della violazione del codice di comportamento del pubblico dipendente, del codice di condotta interno all’azienda e dall’art. 64 ccnl di comparto con sanzione espulsiva prevista dall’art. 18, comma 8.
Lo smartphone sequestrato deve essere restituito al legittimo proprietario dopo che è stata realizzata la copia forense
Lo smartphone sequestrato deve essere restituito al legittimo proprietario dopo che è stata realizzata la copia forense. Una volta che la memoria del telefonino è stata clonata, possono essere svolte ulteriori indagini e viene meno la necessità di mantenere il sequestro probatorio sul cellulare e sulla scheda. Così la sentenza 44010/22 della Cassazione, VI sez. pen.
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L’indisponibilità del braccialetto elettronico non giustifica una misura cautelare più afflittiva
E’ esclusa l’applicazione di una misura cautelare più afflittiva qualora l’applicazione del braccialetto elettronico non sia tecnicamente possibile. Lo ha stabilito la Cassazione annullando l’ordinanza del Riesame del Tribunale di Milano che aveva disposto nei confronti di un indagato per il reato di atti persecutori il divieto di avvicinamento alla persona offesa e l’applicazione del braccialetto.
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Mercato criminale delle informazioni: piaga sociale o fallimento dello Stato?
Le vidende giudiziarie sul mercato criminale delle informazioni dimostrano come quello stesso Stato che pretende di sapere tutto di noi, non si senta obbligato a predisporre sufficienti misure di sicurezza a presidio dei nostri dati personali, evidenziando quanto meno l’insufficienza, se non l’assenza,di misure di sicurezza idonee a tutelare la riservatezza di quelle stesse informazioni che ci obbliga a fornirgli.
Misure cautelari, processo nullo se il difensore non accede alle conversazioni intercettate
A seguito dell’adozione della misura cautelare, il difensore ha diritto di ottenere l’accesso ai supporti magnetici o informatici, contenenti la registrazione delle conversazioni intercettate.
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Molestie telefoniche: può configurare il reato anche la sola anteprima del messaggio WhatsApp sul display
Il Codice Penale punisce con arresto o ammenda chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero col mezzo del telefono, per "petulanza" o per altro biasimevole motivo reca molestia o disturbo al prossimo. Secondo la Corte di Cassazione non è condivisibile la tesi secondo cui, a differenza della comunicazione fatta con il mezzo del telefono, la messaggistica telematica non presenta carattere invasivo, ben potendo il destinatario di messaggi non desiderati, evitarne la ricezione semplicemente escludendo o "bloccando" il contatto sgradito.
Molestie via social, niente reato se la vittima può disattivare le notifiche al cellulare
La Cassazione ha chiarito che sono i sistemi di alert o preview che affiancano la forma di comunicazione a distanza a rendere la stessa evidentemente invasiva da dover essere considerata molesta nel significato penalmente rilevante, e per la configurazione del reato non dipende dal soggetto che invia la mail o il messaggio, ma da quello che riceve.
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