Visualizza articoli per tag: penale
Uso improprio dei social network, i genitori hanno il dovere di vigilanza sui figli minorenni
La tragica morte di una bambina di dieci anni - parrebbe, dalle cronache, a seguito di un c.d. challenge su un popolare social network per giovanissimi - ha riacceso nuovamente i riflettori sulle delicatissime dinamiche della rete, quando sono interessati i minori: oggi è sempre più frequente, anche per loro, l'utilizzo di internet e, in generale, degli strumenti di comunicazione telematica, al fine di acquisire notizie e di esprimere le proprie opinioni. La prima generazione digitale ("digital natives") si è sviluppata in un contesto in cui la tecnologia pare essere diventata non solo un supporto ma addirittura una necessità, attraverso cui si manifesta il bisogno di esprimerci, comunicare, intrattenerci e, in definitiva, di evitare la solitudine.
Videoripresa dei dibattimenti penali ammessa per il diritto di cronaca ma non esente da effetti collaterali
In ossequio al diritto di cronaca è ammessa la ripresa audiovisiva dei dibattimenti. L'ingresso delle telecamere in aula, tuttavia, può generare effetti non sempre lodevoli, peraltro superabili.
Videosorveglianza senza accordo sindacale: il consenso del lavoratore non esime dalla responsabilità penale
In caso di installazione di un impianto di videosorveglianza in mancanza di accordo sindacale, il consenso del lavoratore non costituisce esimente della responsabilità penale. È il principio affermato dalla Cassazione con sentenza 1733 del 17 gennaio 2020.
Videosorveglianza: niente reato se il datore la usa per prevenire il comportamento infedele del lavoratore
Non commette reato il datore che installi impianti di videosorveglianza, senza accordo sindacale, se il tutto è funzionale a prevenire possibili comportamenti infedeli dei lavoratori. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 3255/21.
WhatsApp, la possibilità di bloccare un contatto non esclude il reato di molestia
La messaggistica vocale e scritta, compresa quella di WhatsApp, recapitata telematicamente rientra nella nozione di comunicazione telefonica riportata dall'articolo 660 del Codice Penale. Ai fini della sussistenza del reato di molestia l'asincronia della comunicazione messaggistica dell'agente rispetto al momento della ricezione da parte del contattato non rileva pur tenendo conto della sincronia che realizza una telefonata. E la possibilità data dai mezzi attuali di non ricevere più messaggi (e anche telefonate) da una data persona non esclude l'avvenuta molestia prima del blocco del contatto.