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È l'invasività nella sfera privata del destinatario delle plurime comunicazioni, effettuate a fini di disturbo o molestia, a far scattare il reato previsto dall'articolo 660 del Codice penale. E non rileva che esse non siano realizzate con lo strumento del telefono come esplicitamente indica la norma. La Corte di cassazione - con la sentenza n. 34171/2023 - ha precisato che il reato può ben essere commesso anche con l'inoltro di messaggi di posta elettronica.

Lo smartphone sequestrato deve essere restituito al legittimo proprietario dopo che è stata realizzata la copia forense. Una volta che la memoria del telefonino è stata clonata, possono essere svolte ulteriori indagini e viene meno la necessità di mantenere il sequestro probatorio sul cellulare e sulla scheda. Così la sentenza 44010/22 della Cassazione, VI sez. pen.

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Il Codice Penale punisce con arresto o ammenda chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero col mezzo del telefono, per "petulanza" o per altro biasimevole motivo reca molestia o disturbo al prossimo. Secondo la Corte di Cassazione non è condivisibile la tesi secondo cui, a differenza della comunicazione fatta con il mezzo del telefono, la messaggistica telematica non presenta carattere invasivo, ben potendo il destinatario di messaggi non desiderati, evitarne la ricezione semplicemente escludendo o "bloccando" il contatto sgradito.

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La Cassazione ha chiarito che sono i sistemi di alert o preview che affiancano la forma di comunicazione a distanza a rendere la stessa evidentemente invasiva da dover essere considerata molesta nel significato penalmente rilevante, e per la configurazione del reato non dipende dal soggetto che invia la mail o il messaggio, ma da quello che riceve.

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Il Garante della privacy mette in guardia sulle conseguenze, anche di natura penale, della diffusione e condivisione dei dati personali della vittima dello stupro di Palermo e dell’eventuale video realizzato.

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Nessuna condanna penale per l’installazione non autorizzata di un impianto di videosorveglianza all’interno della impresa – nel caso un bar – se non viene anche provato che vi lavorano dei dipendenti e che le telecamere sono idonee ad un penetrante controllo dell’attività lavorativa.

Non integra il reato di molestie l'aver scattato delle foto all'auto del condomino parcheggiata in un'area vietata alla sosta per documentarne il comportamento all'amministratore, anche se a bordo vi erano i figli minori. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 18744/2023, accogliendo il ricorso di un uomo prima imputato perché "per biasimevole motivo, recava molestia e disturbo ai condomini" e poi assolto in considerazione della "particolare tenuità del fatto".

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Le autorità di polizia non possono conservare, senza altro limite temporale se non quello del decesso dell’interessato, dati biometrici e genetici riguardanti tutte le persone che abbiano subito una condanna penale definitiva per un reato doloso. La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea(CGUE) nella causa C-118/22.

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Oblio speciale per i prosciolti e archiviati. Su richiesta, il Giudice potrà imporre la deindicizzazione e, quindi, l'anonimato in rete. Così lo schema di d.lgs di riforma della giustizia penale, approvato il 4/8/2022, in via preliminare, dal consiglio dei ministri, che darà attuazione alla legge n. 134/2021. Lo schema messo a punto dai tecnici del ministro della giustizia si occupa del diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini, proponendo di inserire una nuova disposizione tra quelle di attuazione del codice di procedura penale. La norma proposta presenta alcuni punti di attrito con l'articolo 17 del Gdpr. In effetti anche se la novella richiama il Gdpr, ci sono molti aspetti in cui le due disposizioni non sembrano perfettamente coordinate. Vediamo perché.

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La questione affrontata dalla recente sentenza della Corte di Cassazione 28675/2022 attiene al corretto inquadramento sotto il profilo dell'ingiuria piuttosto che della diffamazione degli scritti offensivi in una chat Whatsapp. Nella vicenda il fatto consisteva nell'invio, da parte della imputata, di plurimi messaggi scritti e audio in una chat di whatsapp a cui partecipavano un suo contatto ed altre giovani ragazze, dal contenuto pesantemente offensivo nei confronti del contatto stesso. Messaggi scatenati dal fatto che quest'ultimo le aveva restituito, perché non in grado di accudirlo, un cucciolo di cane che l'imputata gli aveva regalato. 

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