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Attenzione a lasciarsi coinvolgere in battibecchi sui social perché lanciare in rete post offensivi può costare una condanna per diffamazione aggravata dall’uso del mezzo di pubblicità. Il reato è quello previsto dall'articolo 595, comma 3, del Codice penale che punisce (con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa minima di 516 euro) chi offenda l'altrui reputazione comunicando con un mezzo di pubblicità. Per i giudici, infatti, anche un messaggio postato a un gruppo limitato di amici ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone.

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L’ascolto e la registrazione da parte della madre di conversazioni telefoniche in vivavoce tra il figlio minore e il padre separato è reato, che è però scriminato dall’esercizio legittimo del potere che discende al genitore dal diritto/dovere di vigilanza sulla prole.

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L'accesso alla banca dati denominata Sdi (Sistema D'Indagine del Ced del ministero dell'Interno) effettuato da appartenenti alle forze di Polizia per motivi non legati all'attività di repressione del crimine o di tutela dell'ordine pubblico determina il reato di accesso abusivo a sistema informatico nella forma aggravata perché commesso da pubblici ufficiali.

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La polizia giudiziaria deve essere tempestiva e precisa nell'esportare i dati necessari alle indagini in caso di sequestro di dispositivi tecnologici. Restituendo prima possibile al legittimo proprietario il sistema e trattenendo nel fascicolo penale solo i dati strettamente pertinenti al procedimento per non violare la privacy dell'indagato. Lo ha evidenziato la procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni di Trento con la circolare del 29 novembre 2021.

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Fedine penali più complete condivise in tutta l'Unione europea: saranno corredate dalle informazioni sulla cittadinanza dei condannati. È l'effetto del decreto legislativo di recepimento della direttiva Ue 2019/884 sullo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e sul sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), approvato, in via preliminare, dal consiglio dei ministri del 24 febbraio 2022. In ogni caso rimane fermo che, per ragioni di protezione dei dati, la circolazione delle informazioni sulle condanne è ammessa solo per ragioni di giustizia e di sicurezza pubblica.

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Una bussola per il sequestro di dati informatici. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 34265 della sesta sezione penale ha stabilito che in materia di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, la copia-integrale dei dati contenuti costituisce solo una “copia-mezzo”, che permette la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento dell’insieme dei dati oltre il tempo necessario a selezionare, tra la molteplicità delle informazioni in essa contenute, quelle pertinenti al reato per cui si procede.

Domenica, 21 Novembre 2021 14:35

Data retention con pene da 3 anni in su

Data retention in linea con la Corte Ue. Con l’approvazione definitiva da parte del Senato della legge di conversione del decreto legge 132/2021 trova un assetto definitivo la nuova disciplina che permette l’acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per lo svolgimento di indagini.

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Il Gip può indicare al pubblico ministero l’acquisizione dei tabulati telefonici, dopo l’udienza camerale fissata per l’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del reato di maltrattamenti familiari. La Cassazione (sentenza 18853/2023) respinge il ricorso del procuratore generale contro l’ordinanza con la quale il Gip - dopo la richiesta di archiviazione del Pm - aveva disposto che l’organo dell’accusa svolgesse, entro trenta giorni dalla notifica del procedimento, un’ indagine supplementare. Il Gip aveva chiesto, infatti, di acquisire i tabulati telefonici con le celle d’appoggio.

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Dopo la riforma della data retention va annullata la condanna fondata sul solo elemento del traffico telefonico. Lo afferma, ed è la prima volta, la Cassazione, con la sentenza n. 8968/2022 della Quinta sezione penale. Viene così azzerata la sanzione pronunciata in primo grado e confermata in appello nei confronti di un imputato, accusato di avere fatto da “palo” in due furti in abitazione. Determinante nella condanna, la valorizzazione dei dati di traffico telefonico che avevano permesso di collocare l’interessato in prossimità dei luoghi dove i reati erano stati commessi.

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Sono pienamente utilizzabili i dati di traffico telefonico acquisiti nei procedimenti penali prima dell’ottobre scorso. Lo afferma ora la Cassazione con la sentenza n. 1054 della Quinta sezione penale, con la quale si chiarisce che si tratta di materia processuale sulla ricerca della prova rispetto alla quale non è possibile un’applicazione retroattiva di misure più favorevoli alla difesa. Quest’ultima aveva infatti sostenuto che doveva essere considerato inutilizzabile tutto il materiale acquisito in violazione della nuova disciplina del Codice della privacy, introdotta dal decreto legge n. 132 del 2021.

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