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Oblio speciale per i prosciolti e archiviati. Su richiesta, il Giudice potrà imporre la deindicizzazione e, quindi, l'anonimato in rete. Così lo schema di d.lgs di riforma della giustizia penale, approvato il 4/8/2022, in via preliminare, dal consiglio dei ministri, che darà attuazione alla legge n. 134/2021. Lo schema messo a punto dai tecnici del ministro della giustizia si occupa del diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini, proponendo di inserire una nuova disposizione tra quelle di attuazione del codice di procedura penale. La norma proposta presenta alcuni punti di attrito con l'articolo 17 del Gdpr. In effetti anche se la novella richiama il Gdpr, ci sono molti aspetti in cui le due disposizioni non sembrano perfettamente coordinate. Vediamo perché.

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La questione affrontata dalla recente sentenza della Corte di Cassazione 28675/2022 attiene al corretto inquadramento sotto il profilo dell'ingiuria piuttosto che della diffamazione degli scritti offensivi in una chat Whatsapp. Nella vicenda il fatto consisteva nell'invio, da parte della imputata, di plurimi messaggi scritti e audio in una chat di whatsapp a cui partecipavano un suo contatto ed altre giovani ragazze, dal contenuto pesantemente offensivo nei confronti del contatto stesso. Messaggi scatenati dal fatto che quest'ultimo le aveva restituito, perché non in grado di accudirlo, un cucciolo di cane che l'imputata gli aveva regalato. 

Coniugare esigenze di tutela della privacy con la funzionalità delle indagini. È su questa scommessa che si gioca la riforma delle intercettazioni da oggi in vigore dopo una lunga e tormentata sequenza di rinvii. Perché la prima versione dell’intervento era stata messa a terra nello scorcio finale della passata legislatura ed è stata poi perfezionata dall’attuale maggioranza giallorossa alla fine dello scorso anno.

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Con un software che sfrutta l'intelligenza artificiale gli utenti possono trasformarsi in un personaggio famoso per fare "meme" satirici, ma anche i malintenzionati possono spacciarsi per voi in una videoconferenza con una qualità delle immagini talmente elevata da riuscire a ingannare familiari, colleghi di lavoro, clienti, ed altri conoscenti che possono essere convinti di parlare proprio con voi.

Pedinare il vicino di casa, rivolgergli occhiatacce e scattargli fotografie di nascosto. Non si tratta di dispetti ma di vere e proprie molestie alla base di gravi episodi di stalking condominiale. Una condotta molesta su cui non è possibile applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Così ha stabilito la Cassazione nella sentenza 49269/2022, rigettando il ricorso di un ottantenne siciliano, accusato di aver ripetutamente importunato uno degli inquilini del palazzo in cui abitava.

Il mantenimento di diversi files, che ritraggono minori in versione esplicitamente sessuale, accessibili dall'interno di un proprio account creato su un sito internet costituisce detenzione di materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 600 quater del Codice penale.

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Per la Cassazione non viola il diritto alla privacy dell’imputato il sequestro in ospedale di provette di sangue raccolte precedentemente per l’effettuazione di analisi mediche. Il campione biologico così acquisito non richiede - al fine di costituire prova legale legittima - il preventivo consenso dell’imputato.

Se il social network non collabora nell’identificazione dell’autore del reato, le indagini devono essere approfondite per individuare chi ha scritto il post. La battaglia contro il diniego delle autorità statunitensi di fornire gli indirizzi IP degli iscritti ai social network parte dalla Cassazione che con la sentenza 42630/2018 ha imposto ai giudici nazionali di motivare adeguatamente le ragioni dell’archiviazione a carico del presunto autore della diffamazione on line.

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Il procuratore della repubblica è l’unico organo legittimato a fornire informazioni alla stampa sui procedimenti penali in corso tramite conferenze stampa o comunicati dell'autorità giudiziaria o delle forze dell'ordine autorizzati dallo stesso procuratore. “Al di fuori di questi casi, non è consentito ad alcuno, né ai magistrati né agli appartenenti alla polizia giudiziaria, di fornire ulteriori notizie". E le informazioni potranno essere divulgate alla stampa solo per due motivi: se "strettamente necessarie per la prosecuzione delle indagini" o quando "ricorrono specifiche ragioni di interesse pubblico".

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Se la persona colpita da frasi offensive all’interno di una chat condivisa con altri non era on line al momento della loro pubblicazione il reato commesso dall’autore dell’espressioni ingiuriose è quello della diffamazione e non dell’ingiuria aggravata.

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