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Il Codice Penale punisce con arresto o ammenda chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero col mezzo del telefono, per "petulanza" o per altro biasimevole motivo reca molestia o disturbo al prossimo. Secondo la Corte di Cassazione non è condivisibile la tesi secondo cui, a differenza della comunicazione fatta con il mezzo del telefono, la messaggistica telematica non presenta carattere invasivo, ben potendo il destinatario di messaggi non desiderati, evitarne la ricezione semplicemente escludendo o "bloccando" il contatto sgradito.

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Non integra il reato di molestie l'aver scattato delle foto all'auto del condomino parcheggiata in un'area vietata alla sosta per documentarne il comportamento all'amministratore, anche se a bordo vi erano i figli minori. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 18744/2023, accogliendo il ricorso di un uomo prima imputato perché "per biasimevole motivo, recava molestia e disturbo ai condomini" e poi assolto in considerazione della "particolare tenuità del fatto".

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Pedinare il vicino di casa, rivolgergli occhiatacce e scattargli fotografie di nascosto. Non si tratta di dispetti ma di vere e proprie molestie alla base di gravi episodi di stalking condominiale. Una condotta molesta su cui non è possibile applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Così ha stabilito la Cassazione nella sentenza 49269/2022, rigettando il ricorso di un ottantenne siciliano, accusato di aver ripetutamente importunato uno degli inquilini del palazzo in cui abitava.

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