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Il Gip può indicare al pubblico ministero l’acquisizione dei tabulati telefonici, dopo l’udienza camerale fissata per l’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del reato di maltrattamenti familiari. La Cassazione (sentenza 18853/2023) respinge il ricorso del procuratore generale contro l’ordinanza con la quale il Gip - dopo la richiesta di archiviazione del Pm - aveva disposto che l’organo dell’accusa svolgesse, entro trenta giorni dalla notifica del procedimento, un’ indagine supplementare. Il Gip aveva chiesto, infatti, di acquisire i tabulati telefonici con le celle d’appoggio.

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Dopo la riforma della data retention va annullata la condanna fondata sul solo elemento del traffico telefonico. Lo afferma, ed è la prima volta, la Cassazione, con la sentenza n. 8968/2022 della Quinta sezione penale. Viene così azzerata la sanzione pronunciata in primo grado e confermata in appello nei confronti di un imputato, accusato di avere fatto da “palo” in due furti in abitazione. Determinante nella condanna, la valorizzazione dei dati di traffico telefonico che avevano permesso di collocare l’interessato in prossimità dei luoghi dove i reati erano stati commessi.

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Sono pienamente utilizzabili i dati di traffico telefonico acquisiti nei procedimenti penali prima dell’ottobre scorso. Lo afferma ora la Cassazione con la sentenza n. 1054 della Quinta sezione penale, con la quale si chiarisce che si tratta di materia processuale sulla ricerca della prova rispetto alla quale non è possibile un’applicazione retroattiva di misure più favorevoli alla difesa. Quest’ultima aveva infatti sostenuto che doveva essere considerato inutilizzabile tutto il materiale acquisito in violazione della nuova disciplina del Codice della privacy, introdotta dal decreto legge n. 132 del 2021.

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Via libera all’utilizzo anche nei procedimenti penali in corso dei dati acquisiti attraverso i tabulati telefonici. L’esplicita previsione di una fase transitoria costituisce l’elemento nuovo e di maggior rilevo inserito nel corso dei lavori parlamentari al testo del decreto legge 132 dal composito contenuto (si va dalla disciplina dell’acquisizione dati, alla difesa, all’Irap, ai referendum). Il testo della legge di conversione verrà votato oggi alla Camera con la fiducia, per poi passare all’esame del Senato.

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Una fase transitoria tutta da chiarire, che potrebbe anche fare ritenere opportuno un nuovo rinvio alla Corte di giustizia per decidere la sorte dei tabulati telefonici già acquisiti, ma sulla base di una disciplina oggi non più in vigore, ma poi anche indicazioni sulla natura degli indizi che giustificano la domanda di acquisizione da parte del pm e sulla rilevanza per le indagini, in maniera diversa da quanto previsto per le intercettazioni. Il Massimario della Cassazione fissa contenuti e criticità della nuova disciplina della data retention, introdotta da poche settimane con il decreto legge n. 132 del 2021.

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Il mistero dell’articolo 167 codice della privacy sul trattamento di dati senza consenso: è ancora reato? Ciò che sembrava estinto ha mostrato la sua vitalità in una sentenza depositata nel 2020. Ma non pare proprio che ciò basti a dimostrare la reviviscenza di una sanzione penale, assorbita dal sistema sanzionatorio amministrativo del Gdpr. In ogni caso, l’interprete si muova con molta cautela e consapevolezza del diritto transitorio (articolo 24 del d.lgs. 101/2018). Ma spieghiamoci meglio, partendo dalla vicenda concreta al centro della sentenza evocata.

Va alla Corte costituzionale l’obbligo di disporre la pena detentiva per la diffamazione commessa dal militare. La Corte di cassazione, ordinanza n. 34344/2025, ha infatti ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 227 che sanziona la diffamazione militare.

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Per il reato di diffamazione a mezzo social network, commesso da più imputati con residenza in luoghi diversi e collocati in circondari diversi, la competenza per territorio appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato. Ad affermare questo principio è la sentenza 7377/2023 della quinta sezione della Cassazione.

Il tempo per essere dimenticati dalla Rete non è uguale per tutti. A pesare sul diritto all’oblio di chi è coinvolto in un procedimento penale o è sottoposto a indagini, una serie di variabili che vanno dalla gravità del fatto alla notorietà del soggetto coinvolto. Maggiore è l’interesse pubblico della notizia, più dilatato sarà il tempo necessario per ottenerne la deindicizzazione.

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Chi è l'effettivo titolare dello spazio "Dropbox", il servizio cloud che permette la condivisione dei file, all'interno di un rapporto di lavoro o commerciale? A questa domanda cerca di dare risposta la Corte di cassazione, con la sentenza n. 27900/2023, accogliendo, con rinvio, il ricorso di due persone condannate per accesso abusivo a un sistema informatico per aver modificato l'indirizzo e-mail collegato all'accountmesso da loro a disposizione dell'azienda per cui lavoravano.

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Il presidente di Federprivacy a Report Rai 3

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