Visualizza articoli per tag: penale
Configura il reato di stalking il controllo ossessivo dell’auto della nuova compagna dell’ex fidanzato
La Cassazione, chiarisce che azioni reiterate e mirate, anche se indirette, possono configurare il reato di atti persecutori. Nel caso specifico preso in esame dalla Suprema Corte, la condotta si era concretizzata in un controllo sistematico dell’auto della vittima, con ispezioni e danneggiamenti.
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Consiglio dei Ministri: via libera a fedine penali più complete condivise in tutta l'Ue
Fedine penali più complete condivise in tutta l'Unione europea: saranno corredate dalle informazioni sulla cittadinanza dei condannati. È l'effetto del decreto legislativo di recepimento della direttiva Ue 2019/884 sullo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e sul sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), approvato, in via preliminare, dal consiglio dei ministri del 24 febbraio 2022. In ogni caso rimane fermo che, per ragioni di protezione dei dati, la circolazione delle informazioni sulle condanne è ammessa solo per ragioni di giustizia e di sicurezza pubblica.
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Copia integrale dei dati sotto sequestro, ma solo a tempo
Una bussola per il sequestro di dati informatici. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 34265 della sesta sezione penale ha stabilito che in materia di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, la copia-integrale dei dati contenuti costituisce solo una “copia-mezzo”, che permette la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento dell’insieme dei dati oltre il tempo necessario a selezionare, tra la molteplicità delle informazioni in essa contenute, quelle pertinenti al reato per cui si procede.
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Data retention con pene da 3 anni in su
Data retention in linea con la Corte Ue. Con l’approvazione definitiva da parte del Senato della legge di conversione del decreto legge 132/2021 trova un assetto definitivo la nuova disciplina che permette l’acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per lo svolgimento di indagini.
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Data retention, il Gip può chiedere i tabulati come indagine ulteriore
Il Gip può indicare al pubblico ministero l’acquisizione dei tabulati telefonici, dopo l’udienza camerale fissata per l’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del reato di maltrattamenti familiari. La Cassazione (sentenza 18853/2023) respinge il ricorso del procuratore generale contro l’ordinanza con la quale il Gip - dopo la richiesta di archiviazione del Pm - aveva disposto che l’organo dell’accusa svolgesse, entro trenta giorni dalla notifica del procedimento, un’ indagine supplementare. Il Gip aveva chiesto, infatti, di acquisire i tabulati telefonici con le celle d’appoggio.
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Data retention, la riforma cancella la condanna fondata sui soli dati di traffico telefonico
Dopo la riforma della data retention va annullata la condanna fondata sul solo elemento del traffico telefonico. Lo afferma, ed è la prima volta, la Cassazione, con la sentenza n. 8968/2022 della Quinta sezione penale. Viene così azzerata la sanzione pronunciata in primo grado e confermata in appello nei confronti di un imputato, accusato di avere fatto da “palo” in due furti in abitazione. Determinante nella condanna, la valorizzazione dei dati di traffico telefonico che avevano permesso di collocare l’interessato in prossimità dei luoghi dove i reati erano stati commessi.
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Data retention, la riforma non si applica ai procedimenti penali in corso
Sono pienamente utilizzabili i dati di traffico telefonico acquisiti nei procedimenti penali prima dell’ottobre scorso. Lo afferma ora la Cassazione con la sentenza n. 1054 della Quinta sezione penale, con la quale si chiarisce che si tratta di materia processuale sulla ricerca della prova rispetto alla quale non è possibile un’applicazione retroattiva di misure più favorevoli alla difesa. Quest’ultima aveva infatti sostenuto che doveva essere considerato inutilizzabile tutto il materiale acquisito in violazione della nuova disciplina del Codice della privacy, introdotta dal decreto legge n. 132 del 2021.
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Data Retention, riforma applicata anche ai processi in corso
Via libera all’utilizzo anche nei procedimenti penali in corso dei dati acquisiti attraverso i tabulati telefonici. L’esplicita previsione di una fase transitoria costituisce l’elemento nuovo e di maggior rilevo inserito nel corso dei lavori parlamentari al testo del decreto legge 132 dal composito contenuto (si va dalla disciplina dell’acquisizione dati, alla difesa, all’Irap, ai referendum). Il testo della legge di conversione verrà votato oggi alla Camera con la fiducia, per poi passare all’esame del Senato.
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Data retention: impatto critico sui procedimenti penali già aperti
Una fase transitoria tutta da chiarire, che potrebbe anche fare ritenere opportuno un nuovo rinvio alla Corte di giustizia per decidere la sorte dei tabulati telefonici già acquisiti, ma sulla base di una disciplina oggi non più in vigore, ma poi anche indicazioni sulla natura degli indizi che giustificano la domanda di acquisizione da parte del pm e sulla rilevanza per le indagini, in maniera diversa da quanto previsto per le intercettazioni. Il Massimario della Cassazione fissa contenuti e criticità della nuova disciplina della data retention, introdotta da poche settimane con il decreto legge n. 132 del 2021.
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Datore di lavoro installa una microspia nella vettura usata dai dipendenti, il tribunale lo condanna per un reato non più previsto dal Codice Privacy
Il mistero dell’articolo 167 codice della privacy sul trattamento di dati senza consenso: è ancora reato? Ciò che sembrava estinto ha mostrato la sua vitalità in una sentenza depositata nel 2020. Ma non pare proprio che ciò basti a dimostrare la reviviscenza di una sanzione penale, assorbita dal sistema sanzionatorio amministrativo del Gdpr. In ogni caso, l’interprete si muova con molta cautela e consapevolezza del diritto transitorio (articolo 24 del d.lgs. 101/2018). Ma spieghiamoci meglio, partendo dalla vicenda concreta al centro della sentenza evocata.
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Il presidente di Federprivacy a Rai Parlamento
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