Intercettazioni anche se il reato non e' compreso tra quelli elencati all'articolo 266 del Codice di Procedura Penale
Con l'ordinanza in commento, il Tribunale del Riesame di Milano statuisce che, nell'ambito di un medesimo procedimento, i risultati delle intercettazioni devono essere considerati utilizzabili anche qualora le fattispecie criminose non rientrino nel catalogo di cui all'art. 266 c.p.p. L'ordinanza in questione assume particolare rilevanza ed interesse in quanto si discosta dal principio di diritto enunciato poco meno di un anno fa dalle Sezioni Unite "Cavallo". Questa, in sintesi, la vicenda processuale. Le indagini preliminari prendevano avvio da segnalazioni anonimePer leggere questo articolo devi essere registrato ed effettuare il login!