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Una sentenza della Corte federale di giustizia tedesca ha stabilito che la semplice perdita di controllo sui propri dati personali può costituire un danno risarcibile ai sensi del GDPR, senza necessità di accertare ulteriori svantaggi, come l'abuso specifico dei dati da parte degli hacker o altre conseguenze negative. E la portata della sentenza potrebbe segnare una svolta in tutti i paesi dell'UE.

Manager condannato a risarcire 4,5 milioni di euro alla società - una multinazionale tedesca - di cui era stato “ad” e dipendente. Interessante sentenza del tribunale di Ancona - sezione specializzata in materia di impresa - in tema di violazione di segreti industriali, sia per il metodo di calcolo del danno, sia per le ulteriori prescrizioni contro il convenuto (tra cui 100mila euro di penale per ogni violazione dell’inibitoria). I fatti di causa, che verosimilmente occuperanno l’autorità giudiziaria per altri gradi, risalivano al 2012, dopo che l’amministratore della collegata italiana aveva lasciato la multinazionale.

Il software “Savio” consentiva all’INPS di concentrare la propria attenzione sulle prognosi “sospette”. Adottato dall’Istituto dal 2012 sino al 25 marzo 2018, operava non solo all’insaputa dei lavoratori interessati, ma anche in assenza di precauzioni e garanzie specifiche. L’Autorità Garante riscontrava in tale utilizzo la violazione del vecchio Codice Privacy. L’INPS, nel mentre sospendeva l’utilizzo del software, impugnava l’ordinanza–ingiunzione presso il Tribunale di Roma.

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La messaggistica vocale e scritta, compresa quella di WhatsApp, recapitata telematicamente rientra nella nozione di comunicazione telefonica riportata dall'articolo 660 del Codice Penale. Ai fini della sussistenza del reato di molestia l'asincronia della comunicazione messaggistica dell'agente rispetto al momento della ricezione da parte del contattato non rileva pur tenendo conto della sincronia che realizza una telefonata. E la possibilità data dai mezzi attuali di non ricevere più messaggi (e anche telefonate) da una data persona non esclude l'avvenuta molestia prima del blocco del contatto.

Sempre più spesso le comunicazioni scambiate attraverso WhatsApp vengono accettate dai giudici come prove decisive nei processi, sia civili che penali. Non solo i messaggi di testo delle chat, ma anche quelli vocali e perfino le emoticon possono infatti avere valore giuridico. Un semplice pollice in su può rappresentare l’accettazione di spese straordinarie per i figli o persino di un contratto.

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Il TAR Lazio, Sez. I, con l'ordinanza n. 1547/2021, respinge l'istanza cautelare avanzata da un segretario comunale raggiunto da una sanziona pecuniaria per avere a sua volta sanzionato un dipendente pubblico che aveva segnalato illeciti sul posto di lavoro. Il Tribunale regionale ha respinto le richieste del ricorrente perché il provvedimento dell'ANAC emesso nei suoi confronti è ben motivato.

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A finire davanti a un giudice per aver pubblicato 52 fotografie e un video dei nipoti su Facebook questa volta è la zia di due gemelli di sei anni, condannata dal Tribunale di Rieti a risarcire 5mila euro di danni al padre che l’aveva citata in giudizio per aver condiviso le immagini dei figli senza il suo consenso (sentenza 443 pubblicata il 17 ottobre 2022).

Privacy Day Forum 2025: il servizio dell'Ansa

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