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In ossequio al diritto di cronaca è ammessa la ripresa audiovisiva dei dibattimenti. L'ingresso delle telecamere in aula, tuttavia, può generare effetti non sempre lodevoli, peraltro superabili.

In caso di installazione di un impianto di videosorveglianza in mancanza di accordo sindacale, il consenso del lavoratore non costituisce esimente della responsabilità penale. È il principio affermato dalla Cassazione con sentenza 1733 del 17 gennaio 2020.

Non commette reato il datore che installi impianti di videosorveglianza, senza accordo sindacale, se il tutto è funzionale a prevenire possibili comportamenti infedeli dei lavoratori. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 3255/21.

La messaggistica vocale e scritta, compresa quella di WhatsApp, recapitata telematicamente rientra nella nozione di comunicazione telefonica riportata dall'articolo 660 del Codice Penale. Ai fini della sussistenza del reato di molestia l'asincronia della comunicazione messaggistica dell'agente rispetto al momento della ricezione da parte del contattato non rileva pur tenendo conto della sincronia che realizza una telefonata. E la possibilità data dai mezzi attuali di non ricevere più messaggi (e anche telefonate) da una data persona non esclude l'avvenuta molestia prima del blocco del contatto.

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Il presidente di Federprivacy al TG1 Rai

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