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Il floppy disk, estratto dalla videocamera del centro commerciale, può essere usato come prova per “incastrare” il ladro di biciclette, anche se i dati non sono stati acquisiti con la procedura prevista dal Codice di rito penale. L'estrazione dei dati dal supporto informatico non è, infatti, un accertamento tecnico irripetibile. La Corte di cassazione, con la sentenza 13779, considera inammissibile il ricorso contro la sentenza di condanna, adottata con rito abbreviato, per furto pluriaggravato di una bicicletta, sottratta rompendo la catena.

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Il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato una lettera al presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia, Carlo Sangalli, per segnalare l’uso improprio, sempre più diffuso, dei sistemi di videosorveglianza nei negozi e sollecitare interventi concreti per prevenirne gli abusi, tutelare la privacy e avviare forme di collaborazione efficaci contro il fenomeno.

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L’installazione degli “occhi elettronici” nei luoghi di lavoro deve rispettare gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori e le garanzie assicurate ai dipendenti dalla normativa privacy. Il principio è stato ribadito dal Garante Privacy che ha inflitto ad un Comune una sanzione di 3mila euro per trattamento illecito di dati personali.

Giovedì, 26 Gennaio 2023 08:27

Il preoccupante lato oscuro della videosorveglianza

Scriveva Cesare Pavese che la fantasia umana è immensamente più povera della realtà, e in effetti, la notizia riportata recentemente dal principale quotidiano israeliano Haaretz è di quelle che lasciano senza parole: una start up israeliana ha sviluppato un software di videoanalisi intelligente denominato “Toka”, non solo in grado di accedere a tutte le telecamere a circuito chiuso, ma anche in grado di modificare le immagini riprese in “live” e alterare le registrazioni del passato.

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Un recente provvedimento dell’Autorità Garante (Provv. 16.09.2021 [9705650] ) ci fornisce lo spunto per affrontare il principio di minimizzazione, in base al quale i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità. Il caso riguarda un Istituto per non vedenti, che, per un breve arco di tempo, a causa di lavori di ristrutturazione dell’edificio, ha installato alcune telecamere in un corridoio dove insistevano le stanze (dotate di bagno, ma senza doccia) di tre ospiti, i quali per recarsi nei locali doccia dovevano attraversare il corridoio sottoposto a videosorveglianza, venendosi così a trovare trovare, anche involontariamente, in circostanze lesive della propria dignità.

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La videosorveglianza privata è uno dei temi centrali nel dibattito sulla protezione dei dati personali, in particolare, sempre di più attenzionata è la questione che riguarda l’installazione di telecamere da parte dei soggetti privati sia nelle aree condominiali che nelle aree di pubblica via.

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Come noto, tra i presupposti di legittimità di un trattamento un ruolo fondamentale lo riveste l’informativa ai sensi dell’art. 13 Reg.UE 679/2016. Si tratta di un adempimento che nel tempo ha trovato una speciale declinazione nel mondo della videosorveglianza finalizzata alla rilevazione dell’audience di gradimento di prodotti o servizi per scopi commerciali.

I tempi di conservazione dei filmati di videosorveglianza non sono scolpiti nella pietra. È il titolare a doverli determinare in base alla finalità effettiva del trattamento. Su questo tema si innesta la sentenza n. 8472/2025 del Consiglio di Stato, che offre un interessante spunto di riflessione sul confine tra compliance formale e effettività della tutela giuridica del dato. 

La videosorveglianza in condominio può essere un prezioso alleato per la sicurezza, ma solo se adottata nel rispetto della normativa vigente. Cosa accade, invece, quando l’impianto viene installato in modo arbitrario da alcuni condòmini, senza delibera assembleare e senza alcuna valutazione degli aspetti privacy?

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Sono legittime le videoregistrazioni aventi a oggetto comportamenti comunicativi e non comunicativi disposte dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio. Nel caso di specie per cui si è espressa la Cassazione con la sentenza 5253/2020 le telecamere erano state allocate all'interno delle scale di un edificio e al di fuori del pianerottolo di un appartamento.

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Il presidente di Federprivacy a Report Rai 3

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