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Un recente provvedimento dell’Autorità Garante (Provv. 16.09.2021 [9705650] ) ci fornisce lo spunto per affrontare il principio di minimizzazione, in base al quale i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità. Il caso riguarda un Istituto per non vedenti, che, per un breve arco di tempo, a causa di lavori di ristrutturazione dell’edificio, ha installato alcune telecamere in un corridoio dove insistevano le stanze (dotate di bagno, ma senza doccia) di tre ospiti, i quali per recarsi nei locali doccia dovevano attraversare il corridoio sottoposto a videosorveglianza, venendosi così a trovare trovare, anche involontariamente, in circostanze lesive della propria dignità.

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Come noto, tra i presupposti di legittimità di un trattamento un ruolo fondamentale lo riveste l’informativa ai sensi dell’art. 13 Reg.UE 679/2016. Si tratta di un adempimento che nel tempo ha trovato una speciale declinazione nel mondo della videosorveglianza finalizzata alla rilevazione dell’audience di gradimento di prodotti o servizi per scopi commerciali.

Sono legittime le videoregistrazioni aventi a oggetto comportamenti comunicativi e non comunicativi disposte dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio. Nel caso di specie per cui si è espressa la Cassazione con la sentenza 5253/2020 le telecamere erano state allocate all'interno delle scale di un edificio e al di fuori del pianerottolo di un appartamento.

L’installazione delle telecamere in un condominio, a seguito dell'entrata in vigore delle Linee Guida 3/2019 pubblicate il 20/1/2020, deve necessariamente commisurarsi con l’attività di accountability e di analisi dei rischi che dovrà effettuare lo studio di amministrazione tenendo conto dei princìpi espressi dal GDPR, quale quello della minimizzazione e della finalità del trattamento.

Come noto agli addetti ai lavori, l’European Data Protection Board (EDPB), nel luglio del 2019 ha pubblicato le Linee Guida n. 3/2019 sulla videosorveglianza, successivamente sottoposte a consultazione pubblica conclusasi nel settembre del 2019.

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Le immagini registrate e conservate in sistemi di videosorveglianza urbana rientrano nella nozione di ‘documento amministrativo' per cui possono formare oggetto di accesso da parte dei cittadini ma la loro ostensione deve esser contemperata con gli interessi alla riservatezza e alla tutela dei dati personali di soggetti terzi. È questo, in sintesi, il principio espresso dalla recente decisione del TAR della Campania (Sezione Sesta, 2/5/2023 n. 2608) che si impone all'attenzione non tanto per lo specifico e peculiare problema affrontato e risolto ma soprattutto perché affronta una questione di portata generale assai attuale, considerato il sempre più diffuso utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di sistemi di videosorveglianza per esigenze di sicurezza pubblica:

Una multa di 45mila euro è stata comminata dal Garante Privacy ad un Comune siciliano per aver installato alcune telecamere per il controllo della raccolta differenziata dei rifiuti in violazione della disciplina che tutela i dati personali.

La Cassazione civile, con la sentenza n. 7289/2024, ha stabilito che è legittima la videosorveglianza approntata senza il permesso di chi ha la servitù di passaggio nell’area videoripresa se è utile a proteggere i propri interessi, la proprietà e la sicurezza personale, anche se lo spazio controllato è appunto in uso anche a terzi.

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Installare uno spioncino digitale è come mettere una telecamera di videosorveglianza sul pianerottolo. In termini pratici è un'ottima soluzione che, però, rischia di essere troppo invasiva in termini di privacy, tanto di aver interessato anche il Garante per la protezione dei dati personali. Grazie alla tecnologia wi-fi, alcuni dei modelli di spioncino sono collegati ad una app da scaricare sullo smartphone in modo da tenere sotto controllo i movimenti all'esterno della casa in qualsiasi momento, a qualsiasi ora e da qualsiasi parte.

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Nessuna condanna penale per l’installazione non autorizzata di un impianto di videosorveglianza all’interno della impresa – nel caso un bar – se non viene anche provato che vi lavorano dei dipendenti e che le telecamere sono idonee ad un penetrante controllo dell’attività lavorativa.

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