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Oblio speciale per prosciolti e archiviati: con la riforma della giustizia penale il giudice potrà imporre la deindicizzazione in rete

Oblio speciale per prosciolti e archiviati: con la riforma della giustizia penale il giudice potrà imporre la deindicizzazione in rete

Oblio speciale per i prosciolti e archiviati. Su richiesta, il Giudice potrà imporre la deindicizzazione e, quindi, l'anonimato in rete. Così lo schema di d.lgs di riforma della giustizia penale, approvato il 4/8/2022, in via preliminare, dal consiglio dei ministri, che darà attuazione alla legge n. 134/2021. Lo schema messo a punto dai tecnici del ministro della giustizia si occupa del diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini, proponendo di inserire una nuova disposizione tra quelle di attuazione del codice di procedura penale. La norma proposta presenta alcuni punti di attrito con l'articolo 17 del Gdpr. In effetti anche se la novella richiama il Gdpr, ci sono molti aspetti in cui le due disposizioni non sembrano perfettamente coordinate. Vediamo perché.

Privacy & Scuola: dalle richieste di accesso al proctoring, le indicazioni del Garante

Privacy & Scuola: dalle richieste di accesso al proctoring, le indicazioni del Garante

Le scuole devono dare risposta alle richieste di accesso privacy entro un mese, altrimenti rischiano una sanzione pecuniaria. È una regola del Gdpr (regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679), che il Garante ha applicato nel 2021 nei suoi provvedimenti per il settore istruzione. Ne dà conto lo stesso Garante nella Relazione dell'attività svolta nel 2021, presentata nei giorni scorsi. Di rilievo anche i provvedimenti relativi allo svolgimento da remoto di prove di esame. Vediamo, dunque, i principali interventi dell'autorità riferiti nella citata relazione.

Il contrasto alla corruzione non giustifica la divulgazione di dati sensibili in rete

Il contrasto alla corruzione non giustifica la divulgazione di dati sensibili in rete

Il contrasto alla corruzione non giustifica la divulgazione online dei dati contenuti nella dichiarazione di interessi privati dei direttori degli enti che ricevono fondi pubblici. Informazioni che contengono anche i nomi di familiari e amici che svolgono attività in possibile conflitto.

Offese su WhatsApp: occorre distinguere caso per caso tra ingiuria e diffamazione

Offese su WhatsApp: occorre distinguere caso per caso tra ingiuria e diffamazione

La questione affrontata dalla recente sentenza della Corte di Cassazione 28675/2022 attiene al corretto inquadramento sotto il profilo dell'ingiuria piuttosto che della diffamazione degli scritti offensivi in una chat Whatsapp. Nella vicenda il fatto consisteva nell'invio, da parte della imputata, di plurimi messaggi scritti e audio in una chat di whatsapp a cui partecipavano un suo contatto ed altre giovani ragazze, dal contenuto pesantemente offensivo nei confronti del contatto stesso. Messaggi scatenati dal fatto che quest'ultimo le aveva restituito, perché non in grado di accudirlo, un cucciolo di cane che l'imputata gli aveva regalato. 

Rischia grosso lo studio professionale a cui vengono sottratti i dati dei contribuenti

Rischia grosso lo studio professionale a cui vengono sottratti i dati dei contribuenti

I cyberladri di dati tributari innescano la miccia della richiesta di risarcimento del danno da parte delle vittime. Ma a pagare i danni non sono gli hacker o ricattatori informatici, che hanno enormi chance di rimanere nell'ombra. L'alea dell'indennizzo, infatti, incombe di fatto solo su chi detiene i dati nei propri computer e server, cioè imprese, pubbliche amministrazioni e professionisti attaccati dai cibercriminali e, quindi, per altro verso, vittime anch'esse della delinquenza elettronica. Senza contare che ogni data breach (violazione della sicurezza da cui deriva una violazione dei dati) apre le porte non solo alle richieste di indennizzo da parte degli interessati, ma anche alle sanzioni del Gdpr.

Le scuole non possono basare il trattamento dei dati personali sul consenso degli interessati

Le scuole non possono basare il trattamento dei dati personali sul consenso degli interessati

Le scuole non possono usare il consenso degli interessati per trattare i dati. La normativa sulla privacy impone alle pubbliche amministrazioni di agire con presupposti diversi dal consenso (osservanza dell'interesse pubblico). È quanto precisato dal Garante della privacy nella motivazione dell'Ingiunzione n. 148 del 28 aprile 2022.

Siamo tutti spiati? il presidente di Federprivacy a Cremona 1 Tv

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