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Nelle risposte alle richieste di accesso l'amministratore di condominio deve rispettare sia il principio di minimizzazione che il Codice Civile

Nelle risposte alle richieste di accesso l'amministratore di condominio deve rispettare sia il principio di minimizzazione che il Codice Civile

Da un lato la tutela alla riservatezza del dato del singolo condomino che non ha interesse che le notizie che lo riguardino e di cui entra in possesso l'amministratore vengano comunicate a terzi soggetti, dall'altro l'articolo 1129 n. 9 Codice Civile, il quale prevede l’obbligo in capo all’amministratore di «fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso». Occorre quindi effettuare un bilanciamento dei singoli interessi contrapposti e, per capire se prevale l’uno o l’altro e poter comprendere se e quali dati possono essere comunicati agli altri condòmini tra quelli riportati nel registro anagrafe, occorre ricercare anche nei provvedimenti specifici adottati dal Garante privacy.

Social network, è reato di diffamazione augurare all'avvocato di andare in galera accomunandolo al suo assistito

Social network, è reato di diffamazione augurare all'avvocato di andare in galera accomunandolo al suo assistito

Quali che siano le frasi e locuzioni adoperate, il delitto di diffamazione può realizzarsi, quando esse abbiano capacità di ledere o mettere alla berlina l'altrui reputazione. Cosa questa che, secondo il comune sentire, si verifica anche nella forma dell'allusione e dell'insinuazione; atteso che l'intento diffamatorio può essere raggiunto anche con mezzi indiretti. Su queste basi secondo il Giudice per le Indagini Preliminari di Viterbo (ordinanza del 13 giugno 2022) deve ritenersi che abbiamo contenuto diffamatorio quei commenti sui blog o sui social network nei quali gli autori, augurando agli avvocati di finire in galera o ai loro familiari di fare la stessa fine delle vittime dei gravi reati in questione, in sostanza insinuano che il comportamento dei difensori sia riprovevole tanto quanto quello dei soggetti che assistono; così assimilando moralmente la figura del difensore a quella di chi si macchia di gravi reati.

Il pretesto del rispetto della privacy di altri studenti ripresi non esenta dal diritto di accesso alla registrazione video di un esame

Il pretesto del rispetto della privacy di altri studenti ripresi non esenta dal diritto di accesso alla registrazione video di un esame

L'accesso alle riprese video è possibile in versione integrale e in chiaro, anche se sono ripresi terzi. Il Garante privacy della Finlandia (decisione del 5/5/2022 resa nel caso n. 1788/152/22) ha ordinato a una università di consegnare all'interessato una registrazione video di un esame, nonostante nel video risultassero altri studenti. Una decisione applicabile anche in Italia.

Cassazione: l'anonimato delle criptovalute favorisce l’autoriciclaggio

Cassazione: l'anonimato delle criptovalute favorisce l’autoriciclaggio

La fisionomia del sistema di acquisto di bitcoin «si presta ad agevolare condotte illecite», visto che è in grado di assicurare un grado elevato di anonimato. Via libera quindi alla custodia cautelare per truffa e autoriciclaggio. Lo afferma la Cassazione con la sentenza 27023 della Seconda sezione penale depositata il 13 luglio 2022. 

Nuovo articolo 135-octies del Codice del consumo: monetizzazione dei dati personali in vista

Nuovo articolo 135-octies del Codice del consumo: monetizzazione dei dati personali in vista

Monetizzazione dei dati personali in vista. Con il nuovo articolo 135-octies del Codice del consumo, inserito dal d.lgs. 173/2021, che permette di pagare con dati i servizi e contenuti digitali, si è fatto un significativo passo in avanti per la costruzione di un mercato incentrato sul riconoscimento del valore economico del dato personale: è quanto sostiene Assonime, associazione delle società per azioni, nella circolare 22 del 13/7/2022, dedicata alla analisi delle nuove disposizioni del Codice del consumo sulle garanzie nella vendita di beni e nella fornitura di contenuti o servizi digitali.

Diffamazione online, si possono usare come prova in giudizio gli screenshot delle chat sui social network

Diffamazione online, si possono usare come prova in giudizio gli screenshot delle chat sui social network

Con sentenza 24600/2022 la Corte di Cassazione ha chiarito che sono da ritenersi pienamente utilizzabili, in quanto legittima ne è l'acquisizione come documento, i messaggi presenti sulle chat dei social-network fotografati dallo schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili (cd. screenshot). E non è imposto alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività, che consiste nella realizzazione di una fotografia che si caratterizza soltanto per il suo oggetto, costituito appunto da uno schermo sul quale è visibile un testo o un'immagine; non c’è invero alcuna differenza tra una tale fotografia e quella di un qualsiasi altro oggetto.

Ansa: presentato alla Camera il libro 'Smetti di farti spiare difendi la tua privacy'

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