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Visualizza articoli per tag: trasparenza

Profilazione più trasparente, no a decisioni completamente automatizzate che possono produrre effetti giuridici per la persona o che incidano su di essa in modo significativo, pieno riconoscimento e tutela dei diritti e delle libertà degli utenti. Questi in sintesi i principi che ispirano le Linee guida su profilazione e decisioni automatizzate adottate di recente dalle Autorità di protezione dati europee alla luce del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.

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Non tutto si può pubblicare. Nemmeno da parte della pubblica amministrazione. E il parere del Responsabile della protezione dei dati (Dpo) non basta. Così una regione non può pubblicare sul proprio sito un documento riguardante l'esecuzione di una sentenza civile relativa a un debito maturato dall'ente (provvedimento del Garante n. 120 del 2 luglio 2020). Un comune e una unione comunale non possono pubblicare sui rispettivi siti web, nella sezione amministrazione trasparente o nell'albo online, atti amministrativi contenenti dati personali relativi a condanne penali e a reati (newsletter del Garante n. 467 del 27 luglio 2020).

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Una sentenza del TAR del Lazio conferma che il diritto di accesso ai documenti amministrativi può prevalere sulla tutela della riservatezza, quando questo è finalizzato a garantire la difesa dei propri diritti.

I dati dell'anagrafe dei rapporti finanziari nel cassetto fiscale del contribuente. E, più in generale, garantire il diritto dei cittadini all'accesso e al controllo dei propri dati contenuti nell'anagrafe tributaria. Da ciò ne conseguirebbe, oltre una evidente funzione di compliance fiscale, anche il diritto per il cittadino-contribuente e per il suo professionista delegato, di conoscere i dati riferibili alla sua persona in assoluta parità con le amministrazioni che li detengono e li trattano.

L’Autorità Garante è tornata sull’annosa questione del precario equilibrio tra obblighi di trasparenza, in capo alle PP.AA. – lato sensu – e i diritti degli interessati, infliggendo una sanzione amministrativa di Euro 2.000 per trattamento illecito dei dati personali con il provvedimento n. 255 del 24 giugno 2021. Il caso in questione riguarda la violazione dei diritti di una dipendente che vedeva pubblicati, nella sezione “Trasparenza Amministrativa” del sito internet dell’Istituto Scolastico, alcuni suoi dati personali riguardanti, in particolare, informazioni relative lo stato di salute (dati sanitari).

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I deputati che hanno chiesto il bonus Covid non possono farsi scudo delle norme a protezione della riservatezza. In altre parole, non possono invocare la privacy per chiedere che il loro nome resti segreto. Lo chiarisce il Garante per la protezione dei dati personali in una nota dell’11 agosto 2020, precisando che, sulla base della normativa vigente, la privacy non è quindi d’ostacolo alla pubblicità dei dati relativi ai beneficiari del contributo laddove, come in questo caso, da ciò non possa evincersi, in particolare, una condizione di disagio economico-sociale dell’interessato (art. 26, comma 4, d.lgs. 33 del 2013).

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Ancora una volta emerge un equivoco molto diffuso nei comuni italiani. Pensare che la presenza di una telecamera pubblica equivalga automaticamente alla disponibilità del filmato per chiunque lo richieda, o all’opposto ritenere che basti invocare la privacy per non rispondere affatto. Lo evidenzia il Tar Lombardia con la sentenza n. 1206 del 12 marzo 2026.

Qualche anno fa un’ex dipendente aveva fatto causa per mobbing al Comune di Urago d’Oglio perdendo in primo grado, e l’amministrazione aveva pubblicato sul proprio sito istituzionale l’intera sentenza, nella quale vi erano dati sensibili dell’interessata, anche relativi alle sue condizioni di salute, motivo per cui la persona presentava un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

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Un passo avanti sulla strada della trasparenza degli incarichi ai professionisti. Il Csm, con una delibera approvata dal plenum, chiarisce che il presidente del tribunale può rendere pubblici anche tutti i dati relativi agli acconti e ai compensi riconosciuti a professionisti per gli incarichi attribuiti dagli uffici giudiziari.

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Il confine tra trasparenza amministrativa e tutela della privacy è spesso sottile. Il provvedimento n. 113 del 26 febbraio 2026 del Garante per la Protezione dei Dati Personali offre un caso di studio particolarmente significativo, che merita attenzione da parte di chiunque operi in questo ambito.

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