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Il comune non può ignorare l’istanza di accesso al filmato inerente il danneggiamento di un veicolo, ma deve rispettare la riservatezza dei terzi

Ancora una volta emerge un equivoco molto diffuso nei comuni italiani. Pensare che la presenza di una telecamera pubblica equivalga automaticamente alla disponibilità del filmato per chiunque lo richieda, oppure, all’opposto, ritenere che basti invocare genericamente la privacy per non rispondere affatto. La realtà giuridica è molto diversa e il Tar Lombardia, sez. III, con la sentenza n. 1206 del 12 marzo 2026, pur non entrando direttamente nel merito, lo evidenzia.

 

Se un cittadino trova il proprio veicolo danneggiato in una zona coperta da videosorveglianza urbana, il comune è tenuto a gestire correttamente la richiesta di accesso, senza silenzi amministrativi e senza scorciatoie. Nel caso concreto, una cittadina aveva chiesto di poter visionare o ottenere le immagini relative al tratto stradale interessato dal danneggiamento della propria auto. Il comune non ha risposto nei termini. Ed è proprio questo atteggiamento negligente che è stato sollevato davanti al giudice. Quando il filmato esiste ancora ed è nella disponibilità dell’ente, non si può semplicemente ignorarne l’istanza. Le immagini raccolte da un sistema di videosorveglianza urbana non sono un patrimonio opaco sottratto alle regole.

Diventano infatti documenti amministrativi e ricadono pienamente nella disciplina dell’accesso documentale prevista dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Ma questo non significa consegna automatica del file integrale. È qui che molti comandi di polizia locale sbagliano approccio. Perché il vero nodo non è “dare o non dare il filmato”, ma gestire bene il bilanciamento tra il diritto dell’istante e la riservatezza dei terzi.

Se nel fotogramma compaiono altri veicoli, pedoni, targhe, volti o situazioni non pertinenti, il rilascio deve essere preceduto da una vera istruttoria tecnica. Selezione temporale, estrazione del solo segmento utile, oscuramento dei dati estranei, eventuale individuazione dei controinteressati. In altre parole non basta cliccare “esporta”. Serve organizzazione interna. Qui emerge una carenza strutturale ancora molto diffusa nei sistemi comunali italiani. Regolamenti generici, procedure assenti, operatori lasciati soli davanti a richieste delicate.

Per questo oggi un buon regolamento comunale sulla videosorveglianza non è sufficiente se non viene accompagnato da un disciplinare operativo interno dedicato proprio alla gestione dei filmati, oltre che ai diritti privacy.

Un disciplinare serio deve stabilire chi riceve l’istanza, chi blocca tempestivamente la sovrascrittura, chi effettua l’estrazione, come si verbalizza il rilascio, come si calcolano i codici hash del file consegnato, quali parti devono essere oscurate e con quali modalità tecniche. È una differenza decisiva. Il regolamento detta la cornice, il disciplinare evita l’improvvisazione.

Proprio nei modelli organizzativi più avanzati si prevede infatti che il rilascio avvenga solo con verbale formale di estrapolazione, indicazione precisa della telecamera utilizzata, fascia oraria, supporto impiegato, tracciabilità tecnica dell’operazione e oscuramento preventivo dei dati dei terzi non coinvolti. Esiste poi un ulteriore profilo che molti sottovalutano. Il cittadino deve attivarsi subito.

Perché i sistemi comunali normalmente conservano i dati per pochi giorni e, se non viene chiesta tempestivamente la limitazione del trattamento ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento UE 2016/679, il filmato rischia semplicemente di sparire per sovrascrittura automatica. La polizia locale, ricevuta una richiesta motivata, dovrebbe quindi immediatamente valutare il congelamento tecnico del dato prima della cancellazione. Ma il punto più delicato arriva alla fine.

Perché un filmato comunale non correttamente trattato o acquisito in un sistema non adeguatamente regolato può diventare esso stesso fragile sul piano giuridico. L’articolo 2-decies del Codice privacy stabilisce infatti un principio chiaro. I dati personali trattati in violazione della disciplina sulla protezione dei dati non possono essere utilizzati.

Questo significa che un sistema comunale privo di adeguata base regolamentare, senza DPIA aggiornata, con tempi di conservazione incoerenti, accessi non tracciati o procedure interne assenti, espone il comune a un doppio rischio. Da una parte il contenzioso amministrativo, dall’altra la contestazione sulla stessa utilizzabilità del materiale raccolto.

Note sull'Autore

Stefano Manzelli Stefano Manzelli

Consulente privacy, divulgatore e il data protection officer. Direttore di sicurezzaurbanaintegrata.it.

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