La diffusione di notizie che consentono di risalire all'identità del minore integra la violazione della tutela rafforzata sulla privacy
La diffusione giornalistica di notizie che coinvolgono minori impone il rispetto rigoroso del principio dell’assoluto anonimato, che prevale sempre sul diritto di cronaca, salvo eccezioni fondate su un effettivo interesse oggettivo del minore. La normativa in materia di protezione dei dati personali, integrata dalle regole deontologiche e dalla Carta di Treviso, richiede che il minore non sia identificabile né direttamente né indirettamente, e che siano evitati tutti gli elementi idonei a ricondurre la notizia alla sua persona o al suo nucleo familiare.

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