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Indagini bancarie, la Cassazione recepisce il monito della CEDU: più attenzione ai diritti dei contribuenti e alla privacy dei correntisti

Due nuove pronunce della Corte di Cassazione sulle indagini bancarie segnano un passaggio importante nel dibattito sollevato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Ferrieri e Bonassisa contro Italia (sentenza sui casi 40607/19 e 34583/20), con cui Strasburgo ha censurato il sistema italiano di accesso ai dati bancari da parte dell'Amministrazione finanziaria per insufficienza delle garanzie a tutela della vita privata dei cittadini.

La decisione della CEDU non ha messo in discussione la legittimità dei controlli fiscali in sé, ma ha evidenziato come la normativa italiana attribuisca all'Amministrazione finanziaria poteri particolarmente ampi nell'acquisizione delle informazioni bancarie, senza prevedere adeguati meccanismi di controllo preventivo, limiti sufficientemente chiari e rimedi effettivi per i contribuenti. Secondo i giudici di Strasburgo, i dati bancari rientrano a pieno titolo nella sfera della vita privata protetta dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

È proprio alla luce di questa pronuncia che assumono particolare rilevanza due recenti ordinanze della Cassazione, sezione tributaria, n. 19956/2026 e n.19960/2026, entrambe depositate il 15 giugno 2026. La Suprema Corte si è infatti trovata a valutare il possibile impatto della sentenza europea sul contenzioso tributario nazionale, aprendo una riflessione destinata ad incidere sul futuro delle verifiche fiscali fondate sulle movimentazioni bancarie.

In un caso, la Cassazione ha addirittura rinviato la decisione per consentire alle parti di discutere le conseguenze della sentenza della Corte EDU, riconoscendo implicitamente la portata innovativa della pronuncia di Strasburgo e la necessità di valutarne attentamente gli effetti nell'ordinamento interno.

In una successiva ordinanza, pur confermando la legittimità dell'accertamento fiscale oggetto di giudizio, la Suprema Corte ha affrontato espressamente il tema delle garanzie convenzionali richiamate dalla Corte EDU. I giudici hanno ritenuto che il caso concreto non fosse sovrapponibile a quello esaminato a Strasburgo, sottolineando come le indagini fossero state avviate sulla base di elementi già acquisiti e nel rispetto del contraddittorio con la contribuente. Tuttavia, il semplice fatto che la Cassazione abbia dedicato una parte significativa della motivazione alla sentenza europea dimostra come il tema della protezione dei dati bancari sia ormai entrato stabilmente nell'agenda della giurisprudenza tributaria italiana.

La questione riguarda milioni di correntisti. Le informazioni finanziarie consentono infatti di ricostruire abitudini di vita, relazioni professionali, scelte personali e perfino aspetti sensibili della sfera privata di una persona. Per questo motivo la CEDU ha ricordato che l'accesso ai dati bancari costituisce un'ingerenza significativa nella vita privata e deve essere accompagnato da garanzie adeguate contro possibili abusi.

Ovviamente, l’obbiettivo dei giudici di Strasburgo non è quello di limitare l'attività di contrasto all'evasione fiscale, ma di assicurare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico alla riscossione dei tributi e i diritti fondamentali dei cittadini. In altre parole, la lotta all'evasione non può tradursi in un accesso indiscriminato ai dati finanziari dei contribuenti.

Le recenti decisioni della Cassazione sembrano rappresentare il primo passo di un percorso destinato a proseguire nei prossimi anni. Sarà infatti necessario comprendere se il legislatore interverrà per adeguare la disciplina italiana alle indicazioni della Corte EDU, introducendo maggiori controlli, procedure più trasparenti e tutele più efficaci per i contribuenti.

Nel frattempo, la sentenza nel caso Ferrieri e Bonassisa contro Italia ha riportato al centro del dibattito il diritto alla riservatezza finanziaria dei cittadini, ricordando che anche nell'ambito delle verifiche fiscali la tutela della privacy non può essere considerata un diritto di serie B.

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