Registri contabili con le causali di spesa dei membri del Garante Privacy: il TAR Lazio dà il via libera all'ostensione ai giornalisti di Report
Può un cittadino, o un giornalista, chiedere al Garante per la protezione dei dati personali di aprire i propri conti e mostrare come vengono spesi i soldi pubblici? La risposta del TAR Lazio, resa con la sentenza n. 10273 del 4 giugno 2026, è articolata: sì, bensì entro un perimetro preciso, esito di un bilanciamento tra trasparenza e riservatezza che il Collegio costruisce con cura chirurgica.

Le “richieste” al Garante - La vicenda principia nell’estate del 2025. Una giornalista, indicata negli atti come Chiara De Luca, redattrice del programma televisivo Report, presenta al Garante un’istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013. La richiesta è ambiziosa: cinque anni di spese del Presidente, dei componenti del Collegio e del Segretario generale, quali missioni, pernottamenti, ristorazione, auto di servizio, consulenze, più la documentazione integrale di tre procedure concorsuali bandite dall’Autorità tra il 2018 e il 2024. Il Garante replica con un’apertura parziale: trasmette tabelle aggregate elaborate ad hoc, oscurando tuttavia i dettagli analitici, e fornisce i verbali concorsuali con i dati personali coperti. Troppo poco, secondo la ricorrente, che impugna il diniego al TAR.
FOIA (freedom of information act) all’italiana, il quadro normativo - Prima di entrare nel merito, il Tribunale dedica spazio alla cornice giuridica, richiamando la costruzione teorica dell’Adunanza Plenaria n. 10/2020 del Consiglio di Stato. L’accesso civico generalizzato viene definito quale “terza generazione” del diritto di accesso: dopo l’accesso documentale della legge n. 241/1990 (fondato sul need to know, cioè sul bisogno qualificato) e l’accesso civico semplice, il FOIA (freedom of information act) italiano eleva la conoscenza delle informazioni amministrative a diritto fondamentale, il right to know, azionabile da chiunque, senza necessità di motivare la propria richiesta. Il fondamento costituzionale è plurimo: artt. 1, 2, 97 e 117 Cost., art. 42 della Carta dei diritti fondamentali UE, art. 10 CEDU.
Una base solida, che tuttavia non rende l’accesso incondizionato: l’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 prevede eccezioni tassative, classificate in assolute (segreto di Stato, divieti di legge) e relative (sicurezza pubblica, protezione dei dati personali), queste ultime soggette a un bilanciamento caso per caso a “alto tasso di discrezionalità” da parte dell’Amministrazione. Ulteriore limite, elaborato dalla giurisprudenza, afferisce alle istanze massive: richieste che, per quantità di documenti ovvero estensione temporale, comportino un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire col buon andamento dell’amministrazione. Limite che gioca un ruolo decisivo nella vicenda in disamina.
Le spese dei vertici, sì all’accesso ma con le causali - L’hub della sentenza riguarda la documentazione relativa alle spese dei componenti del Collegio e del Segretario generale. Il Garante aveva già trasmesso tabelle mensili aggregate coi totali delle carte di credito istituzionali, considerando di aver fatto più del dovuto.
Il TAR non è d’accordo. Il Collegio muove da una premessa contabile: le spese dei vertici di un’autorità indipendente, anche quelle di carattere personale connesse all’incarico, gravano su risorse pubbliche e sono soggette per legge a obblighi di tracciabilità e rendicontazione. La sentenza ricava la necessaria tracciabilità delle spese dall’art. 6 del d.P.R. n. 501/1998 (regolamento di organizzazione del Garante) dalle delibere interne del Garante, in particolare la n. 216/2012 sulla documentazione fiscale per i rimborsi, nonché dagli artt. 34 e 35 del medesimo regolamento sulla gestione contabile e sul rendiconto, e che il servizio di contabilità predisponga annualmente un rendiconto distinto per categorie.
L’Autorità deve, quindi, necessariamente detenere registri o evidenze sistematiche dai quali risultino i movimenti in uscita. Da qui la conclusione: la trasmissione di soli dati aggregati senza causali non è sufficiente a soddisfare la funzione propria dell’accesso civico generalizzato, che è quella di consentire un controllo diffuso sull’impiego delle risorse pubbliche. I totali mensili delle carte di credito, per di più, escludono i rimborsi liquidati con altre modalità (ad esempio, bonifici su conti personali), rendendo la rappresentazione fornita non solo generica bensì anche parziale.

La regola fissata dal TAR - L’accesso alle spese dei vertici del Garante deve essere consentito per l’anno 2024 (e non per l’intero quinquennio richiesto, limite giustificato dall’esigenza di non sovraccaricare l’amministrazione), tramite ostensione:
- dei registri contabili, comunque denominati, coi movimenti in uscita imputabili al Presidente, ai componenti del Collegio e al Segretario generale, sia da carte di credito sia da rimborsi;
- degli estratti conto mensili, in alternativa, per le spese effettuate con carta;
- con l’indicazione, per ogni operazione, di importo e causale sintetica, anche espressa per categorie omogenee (pernottamento, pasti, trasporti e simili).
I dati strettamente personali possono essere oscurati. La soluzione intermedia adottata dal Tribunale è apprezzabile per la sua precisione tecnica: evita sia la genericità del dato aggregato sia l’eccesso opposto dell’ostensione integrale di ogni scontrino fiscale, che si tradurrebbe in un’attività di oscuramento manuale sproporzionata. La causale sintetica per categorie è lo strumento di equilibrio: consente il controllo democratico sulla spesa senza esporre i soggetti interessati a una profilazione analitica dei loro movimenti personali.
L’auto di servizio, nessun diario e nessun obbligo - Differente l’esito sulla richiesta relativa all’autovettura di servizio del Presidente. La ricorrente aveva richiesto il diario di viaggio completo: date, orari, tragitti, chilometraggio, finalità. Il Garante ha risposto che tale documento semplicemente non esiste: l’auto non è in uso esclusivo del Presidente ma dell’intera Autorità, e non viene tenuto alcun registro analitico degli spostamenti.
Il TAR accetta la dichiarazione dell’Amministrazione, richiamando il consolidato indirizzo per cui, di fronte a una dichiarazione espressa di inesistenza del documento, il giudice non può ordinarne l’ostensione senza rischiare una pronuncia inutiliter data. Viene citata, tra le altre, la recente Cons. Stato, sez. V, n. 779/2026. Conta anche il merito: la ricerca di un registro analitico degli spostamenti del Presidente è funzionale, osserva il Collegio, più a una verifica ispettiva o investigativa su responsabilità individuali che al controllo diffuso sull’impiego delle risorse pubbliche, che è l’unico scopo legittimo del FOIA.
I concorsi, la privacy dei candidati prevale - Il terzo fronte riguarda tre procedure concorsuali: quattro posti da dirigente (2022), otto da funzionario (2018), dodici da impiegato operativo (2024). La ricorrente ha richiesto: domande di partecipazione, schede di valutazione individuali, verbali nominativi, punteggi, i quesiti predisposti dalla commissione e inseriti in buste chiuse. Senza oscuramenti, in quanto, sostiene, i concorsi pubblici sono, appunto, pubblici.
Il TAR rigetta la tesi richiamando la sentenza della Corte di Giustizia UE del 20 dicembre 2017 (causa C-434/16), che ha chiarito che le risposte di un candidato a un esame professionale e le annotazioni dell’esaminatore relative a tali risposte costituiscono dati personali, poiché riflettono il livello di conoscenza, i processi di riflessione e le capacità professionali dell’individuo e possono incidere sulle sue prospettive occupazionali. La pubblica natura del concorso non neutralizza, perciò, la tutela dei dati personali dei candidati che vi hanno partecipato, i quali avevano una ragionevole aspettativa che le proprie informazioni fossero trattate nei limiti strettamente funzionali alla selezione, non che venissero rese accessibili a chiunque in modo generalizzato e illimitato.
Le Linee guida ANAC n. 1309/2016 impongono del resto di privilegiare le modalità meno pregiudizievoli per i controinteressati, favorendo l’oscuramento dei dati non necessari alla finalità conoscitiva perseguita. Il Garante aveva già provveduto in tal senso, trasmettendo i verbali coi dati personali oscurati. Il TAR avalla la soluzione: l’ostensione parziale con oscuramenti non risulta sproporzionata, anche considerando che chi ha un interesse qualificato, il candidato che vuole impugnare la propria esclusione, dispone dello strumento dell’accesso documentale difensivo ex art. 22 della l. n. 241/1990, che consente una conoscenza più penetrante e selettiva.

La questione della “massività” - Trasversale a tutta la sentenza è la tematica della massività delle istanze. La prima richiesta della giornalista copriva quasi cinque anni di documenti e tre procedure concorsuali con decine di candidati: il Garante l’aveva definita “uso disfunzionale” del FOIA. Il TAR offre una distinzione più precisa. Per le spese, il limite quinquennale è eccessivo perché può interferire col buon funzionamento dell’ente; la richiesta circoscritta al solo anno 2024 è invece proporzionata e non massiva.
Per i concorsi, il carattere massivo viene confermato: tre procedure, decine di candidati, attività complessa di selezione, oscuramento e notifica ai controinteressati. Il Garante era legittimato a tenerne conto. Il Collegio richiama la circolare FOIA del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2017: l’amministrazione è tenuta a consentire l’accesso generalizzato finanche per richieste cospicue, a meno che risultino manifestamente irragionevoli, ossia idonee a comportare un carico di lavoro che pregiudichi in modo serio e immediato il buon funzionamento. Una soglia elevata, da applicare con stretta interpretazione. Ma nel caso dei concorsi, quella soglia era raggiunta.
Dispositivo e ricadute pratiche - Il TAR dichiara improcedibile il primo ricorso per motivi aggiunti (il Garante aveva già riesaminato il diniego in autotutela), rigetta il ricorso introduttivo (la richiesta quinquennale era massiva), e accoglie parzialmente il secondo ricorso per motivi aggiunti, annullando in parte qua il provvedimento di riesame del 14 gennaio 2026. Il Garante è tenuto a rivalutare l’istanza del 19 settembre 2025 entro 60 giorni, consentendo l’accesso ai registri contabili con causali per l’anno 2024. Spese compensate, viste la complessità della vicenda.
La portata del pronunciamento va oltre il caso concreto. La pronuncia affronta in modo sistematico il problema del FOIA applicato a un’autorità indipendente che è essa stessa garante della privacy: un corto circuito istituzionale che rende il bilanciamento particolarmente delicato. L’esito è una regola di sistema: le spese dei vertici sono controllabili dal cittadino, bensì non radiografabili. La causale per categorie è la misura dell’equilibrio.
Per i professionisti dell’accesso, la sentenza offre indicazioni operative precise: le istanze devono essere circoscritte nel tempo (un anno è proporzionato, cinque anni no), devono distinguere tra dati già strutturalmente detenuti (i registri contabili) e documenti la cui produzione richiederebbe una rielaborazione non dovuta, e devono tenere conto dell’impatto sui terzi controinteressati. L’accesso civico generalizzato, rammenta il Collegio, “guadagna in estensione ciò che perde in intensità”: abbraccia più oggetti del diritto documentale, ma con uno sguardo meno penetrante. Il FOIA non è un mandato ispettivo.
Replica del Garante - Con un press release all’indomani della pubblicazione titolato “Garante privacy su ricorso Report”, l’Autorità ha così replicato: “La sentenza del Tar Lazio sull’istanza di accesso di Report conferma la correttezza dell’operato del Garante privacy, per tre dei quattro profili esaminati. Rispetto al quarto fornisce indicazioni - su cui l’Autorità valuterà se fondare un’impugnazione - sul bilanciamento da attuare in concreto tra trasparenza e riservatezza”.
Fonte: Il Sole 24 Ore – a cura di Laura Biarella






